Cronaca

Cassazione: “Sms e WhatsApp sono prove e ammissibili al processo”

Per la Cassazione, sms e WhatsApp riprodotti in foto sono ammissibili nel processo penale perché documenti ai sensi dell’art 234 c.p.p. Lo scrive Annamaria Villafrate per la rivista giuridica on line studiocataldi.it
Nella sentenza penale n. 17552/2021 la Cassazione chiarisce che i messaggi whatsapp e gli sms che vengono conservati nella memoria di un cellulare devono considerarsi documenti, ai sensi dall’art. 234 c.p.p. Quindi è legittima la loro acquisizione mediante riproduzione fotografica, perché non trova applicazione la disciplina delle intercettazioni, né quella che regola l’acquisizione della corrispondenza ai sensi dell’art. 254 c.p.p. Non si versa infatti in un caso di captazione di un flusso di comunicazioni in corso, ma della documentazione a posteriori di questi flussi. Cerchiamo di comprendere insieme le ragioni di questa precisazione
Il giudice dell’impugnazione conferma la sentenza di primo grado, ritenendo l’imputato responsabile per il reato di cui all’art 424 c.p comma 1 (danneggiamento seguito da incendio) e 612 bis commi 1 e 2 (atti persecutori), condannandolo anche al risarcimento dei danni in favore della ex compagna, costituitasi parte civile nel procedimento.
La Corte giunge a queste conclusioni ritenendo autentici gli sms prodotti in foto dalla persona offesa anche perché confermati dall’imputato in sede d’interrogatorio. La Corte ritiene inoltre che la donna non abbia registrato le conversazioni con l’imputato per precostituirsi una prova, ma solo per attestare le promesse dell’uomo di voler ricostruire il loro rapporto sentimentale.
Registrazioni dalle quali emerge anche la minaccia dell’imputato di voler dare fuoco all’auto della parte civile, come poi concretizzatesi e provato da alcuni messaggi inviati la sera stessa dell’evento. La Corte rileva inoltre come gli atti persecutori messi in atto dall’imputato si sono protratti per diversi mesi, concludendosi con la rottura del fanale dell’auto, come confessato dallo stesso alla ex compagna. Condotte che hanno ingenerato nella donna un comprensibile e conseguente stato di ansia e timore, tanto che, seppur temporaneamente, la stessa ha cambiato le proprie abitudini di vita.
Contro la sentenza ricorre in Cassazione l’imputato sollevando tre motivi di ricorso, ma la Corte che dichiara il ricorso inammissibile in quanto ha già avuto modo di precisare che i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un cellulare devono considerarsi documenti per l’articolo 34 del codice di procedura penale.
AGC GreenCom

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