Cronaca

G8 di Genova, a 20 anni dalla Diaz, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo respinge i ricorsi dei poliziotti: “Irricevibili”

A 20 anni esatti dal G8 di Genova del luglio 2001, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato ‘inammissibili’ i ricorsi presentati da alcuni poliziotti condannati per l’irruzione alla scuola Diaz. La Cedu, infatti, ha stabilito che non è ammissibile il ricorso di Massimo Nucera, Agente scelto del Nucleo speciale del Settimo Reparto Mobile di Roma (che dichiarò di aver ricevuto una coltellata durante l’irruzione nella scuola Diaz), e Maurizio Panzieri, all’epoca dei fatti Ispettore capo aggregato allo stesso Nucleo speciale (che siglò il verbale su quello che i giudici ritennero fosse un finto accoltellamento). Entrambi sono stati condannati a tre anni e cinque mesi (di cui tre condonati). Allo stesso modo, la Corte europea ha dichiarato ‘inammissibile’ il ricorso di Angelo Cenni e altri due colleghi, capisquadra del VII Nucleo 1° Reparto Mobile di Roma. La Cedu, si legge nel provvedimento relativo a Nucera e Panzieri, “riunitasi il 24 giugno 2021 in veste di giudice unico ai sensi degli articoli 24.2 e 27 della Convenzione, ha esaminato il ricorso summenzionato così come è stato presentato. La Corte ritiene che, nella misura in cui il ricorrente denuncia la valutazione delle prove e l’interpretazione del diritto da parte delle giurisdizioni interne e contesta l’esito della procedura, il ricorso fa fronte ad una ‘quarta istanza’. Il ricorrente ha potuto presentare le sue ragioni in tribunale alle quali è stata data risposta con decisioni che non sembrano essere arbitrarie o manifestamente irragionevoli, e non ci sono prove che suggeriscano il fatto che il procedimento è stato ingiusto. Ne consegue che queste accuse sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35.3 a) della Convenzione. La Corte dichiara il ricorso irricevibile”. Stessa sorte per il ricorso, dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte europea, presentato da Angelo Cenni e dai colleghi. La Cedu, si legge nella decisione, “riunitasi il 24 giugno 2021 in veste di giudice unico ai sensi degli articoli 24.2 e 27 della Convenzione, ha esaminato il ricorso summenzionato come è stato presentato. Il ricorso si basa sull’articolo 6.1 della Convenzione. Alla luce di tutte le prove di cui dispone, la Corte ritiene che i fatti presentati non rivelino alcuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà enunciati nella Convenzione o nei suoi Protocolli. Ne consegue che queste accuse sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35.3 a) della Convenzione. La Corte dichiara il ricorso irricevibile”.
Adk

Related posts

Baby gang in trappola a Pisa. Custodia cautelare per due minori

Redazione Ore 12

Contagi Covid settimanali quasi raddoppiati (+94,3%), Gimbe: “Dati sottostimati”

Redazione Ore 12

Amianto sulle rotaie: riconosciuta la rendita INAIL a un lavoratore delle Ferrovie

Redazione Ore 12