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Qualità dell’aria, stop alla circolazione dei veicoli più inquinanti e diesel euro 3 il 21, 22 e 23 gennaio

In considerazione del perdurare di una situazione di criticità della qualità dell’aria, con specifica ordinanza sindacale è stato disposto il proseguimento del blocco della circolazione veicolare ai veicoli più inquinanti, anche nelle giornate del 21,22,e 23 gennaio 2022, nella Z.T.L. “Fascia Verde”, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, come segue:

  1. A) nella giornata del 21 gennaio 2022,

oltre ai divieti già previsti dalla D.C.S. n. 4/2015,

il divieto della circolazione veicolare privata, nella Z.T.L. “FASCIA VERDE” del P.G.T.U. (come in Allegato I, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento),

dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per le seguenti tipologie veicolari:

– ciclomotori e motoveicoli “PRE-EURO 1” ed “EURO 1”, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE – fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive);

– autoveicoli a benzina “EURO 2” (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CE – Riga A e successive);

dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 per la seguente tipologia veicolare:

– autoveicoli diesel “EURO 3” (ovvero non conformi, a seconda della categoria del veicolo, alla Direttiva 98/69/CE – Fase B e successive oppure non conformi alla Direttiva 1999/96/CE – Riga B1 e successive).

  1. B) nelle giornate del 22 e 23 gennaio 2022,

il divieto della circolazione veicolare privata, nella Z.T.L. “FASCIA VERDE” del P.G.T.U. (come in Allegato I, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per le seguenti tipologie veicolari:

– ciclomotori e motoveicoli “PRE-EURO 1” ed “EURO 1”, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE – fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive);

– autoveicoli a benzina “PRE-EURO 1”, “EURO 1” ed “EURO 2” (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CE – Riga A e successive);

– autoveicoli diesel “PRE-EURO 1”, “EURO 1” ed “EURO 2” (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CE – Riga A e successive);

dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 per la seguente tipologia veicolare:

– autoveicoli diesel “EURO 3” (ovvero non conformi, a seconda della categoria del veicolo, alla Direttiva 98/69/CE – Fase B e successive oppure non conformi alla Direttiva 1999/96/CE – Riga B1 e successive).

Si evidenzia che l’Ordinanza sopra richiamata prevede misure di contenimento anche per altre fonti emissive (es. impianti termici) sull’intero territorio comunale, per le cui specifiche si rimanda alla consultazione della Ordinanza Sindacale stessa; come pure per l’elenco delle categorie veicolari derogate/esentate.

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