Norme fiscali

Prima casa, “lusso” variato in tempi diversi tra Registro e Iva

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In tema di Iva, le cessioni di abitazioni anteriori al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore dell’articolo 33 del Dlgs n. 175/2014) non possono scontare l’aliquota del 4% prevista per la “prima casa” dal n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972 (decreto Iva), se hanno a oggetto immobili “di lusso” secondo il Dm 2 agosto 1969, senza che abbia rilevanza la categoria catastale di appartenenza.

Difatti, la novella legislativa introdotta in materia di imposta di registro (entrata in vigore il 1° gennaio 2014), che ha ancorato il beneficio prima casa alla classificazione catastale dell’abitazione, non trova applicazione in campo Iva.

Questo, in breve, il contenuto dell’ordinanza della Cassazione n.7000 del 16 marzo 2025.

Due contribuenti hanno acquistato, il 24 ottobre 2014, due immobili censiti al catasto del Comune di Taranto in categoria A/2 (abitazione di tipo civile), dichiarando di essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per poter beneficiare dell’aliquota agevolata ai fini Iva (4%) prevista per le abitazioni non di lusso da adibire a prima casa.

L’ufficio, assumendo che l’abitazione fosse da definire di lusso, in base ai parametri fissati dall’articolo 6 del Dm 2 agosto 1969, all’epoca applicabile, ha recuperato, con avviso di liquidazione, la maggiore Iva, data dalla differenza tra l’applicazione dell’aliquota dovuta del 20% e quella del 4% applicata, e ha irrogato le conseguenti sanzioni.

Le contribuenti hanno impugnato, con distinti ricorsi, poi riuniti, gli avvisi di liquidazione.
Sull’appello dell’Amministrazione finanziaria, la Ctr della Lombardia, nel confermare la decisione di primo grado, affermava la sussistenza dei presupposti per l’aliquota agevolata dell’Iva, confermando l’efficacia retroattiva dell’articolo 33 del Dlgs n. 175/2014.

Per la cassazione di detta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a un solo motivo. I giudici di legittimità, con l’ordinanza n. 7000 dello scorso 16 marzo 2025, hanno accolto il ricorso erariale e, decidendo nel merito, rigettato l’originario gravame delle contribuenti.

Con l’unico motivo di impugnazione, l’ufficio ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della tariffa, parte I, allegato A) al Dpr n. 131/1986 nonché dell’articolo 33 del Dlgs n. 175/2014, per avere i giudici regionali ritenuto che, per effetto della novella introdotta da quest’ultima norma, in vigore dal 13 dicembre 2014, il legislatore avesse negato l’agevolazione fiscale all’immobile da qualificare di lusso non in base ai parametri stabiliti dal Dm 2 agosto 1969, bensì alla circostanza che esso rientrasse nell’ambito delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi con eminenti pregi architettonici e storici), affermandone tuttavia l’applicazione anche in epoca antecedente alla entrata in vigore della normativa rubricata.

Il motivo è stato ritenuto fondato e meritevole di accoglimento.

In linea generale, la Cassazione ha osservato che il Dm 2 agosto 1969 considera abitazioni di lusso le unità immobiliari “aventi superficie utile complessiva superiore a mq 240 (esclusi balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”, ricollegando la caratteristica di immobile di lusso al dato quantitativo della superficie dell’immobile – con esclusione solo dei predetti ambienti. In forza della disciplina sopravvenuta (articolo 10 del Dlgs n. 23/2011), l’esclusione dall’agevolazione non dipendeva più dalla concreta tipologia del bene e dalle sue intrinseche caratteristiche qualitative e di superficie (individuate sulla base del suddetto Dm), bensì dalla circostanza che la casa di abitazione, oggetto di trasferimento, fosse iscritta in categoria catastale A/1, A/8 ovvero A/9 (rispettivamente: abitazioni di tipo signorile; abitazioni in ville; castelli e palazzi con pregi artistici o storici).

Dal primo gennaio 2014, dunque, a seguito dell’entrata in vigore della predetta riforma della fiscalità indiretta immobiliare, si è determinata una discrepanza tra la disciplina dell’agevolazione “prima casa” operante ai fini Iva e quella applicabile ai fini dell’imposta di registro.

Solo con l’articolo 33 del Dlgs n. 175/2014, il legislatore ha espressamente richiamato il “criterio catastale”, con il risultato che anche l’agevolazione Iva è esclusa (indipendentemente dalla sussistenza di tutti gli altri requisiti) per gli immobili rientranti in una delle summenzionate categorie catastali, a far data (quanto all’Iva, appunto) dal 13 dicembre 2014.

Nel caso in esame, resta dovuta la maggiore imposta pretesa, perché l’immobile acquistato con il beneficio della prima casa non rispondeva alle caratteristiche dell’immobile non di lusso. Il tutto è stabilito dal legislatore con l’entrata in vigore del Dlgs n. 175/2014 a decorrere, per l’appunto, dal 13 dicembre 2014. In altri termini, la modifica normativa non ha abolito l’imposizione né le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla falsa dichiarazione; ciò che è mutato dal 2014 non è allora l’oggetto della dichiarazione – cioè le caratteristiche non di lusso dell’immobile – ma i presupposti dell’agevolazione.

La decisione della Ctr Lombardia impugnata, in definitiva, è stata ritenuta censurabile sul punto, avendo erroneamente applicato al caso concreto la nuova disciplina, la quale non può spiegare effetti in relazione alle fattispecie realizzatesi precedentemente al 13 dicembre 2014 (cfr Cassazione n. 10656/2021).

In definitiva, l’appello dell’ufficio è stato accolto pronunciando il seguente principio di diritto: “In tema d’IVA, la cessione di un’abitazione di lusso in epoca antecedente alla entrata in vigore dell’art. 33 DLgs. n. 175/2014 – 13 dicembre 2014 – è assoggettata all’IVA con aliquota ordinaria e non con quella agevolata, non retroagendo detta norma alla data di entrata in vigore del DLgs. n. 23/2014, in materia di registro e non ancorando il diverso criterio di individuazione delle abitazioni di lusso alla novella introdotta dall’art. 10 cit., bensì alla modifica del testo del n. 21 tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/72”.

Fonte Agenzia delle Entrate

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