Norme fiscali

Lavoro sportivo e non lucratività: il difficile raccordo tra riforma civilistica e disciplina fiscale

 

 

Riflessioni a margine della Circolare delle entrate 7 agosto n.7/E

Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 l’Agenzia delle entrate affronta sette questioni applicative generate dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. Il documento di prassi conferma l’accesso delle società sportive dilettantistiche di capitali alle agevolazioni di cui all’articolo 148, comma 3, del TUIR, ma solo a costo di una integrazione statutaria che neutralizza le facoltà distributive riconosciute dall’articolo 8 del decreto di riforma; chiarisce che i rimborsi forfetari ai volontari, pur non imponibili, erodono la franchigia di 15.000 euro; estende quella franchigia al lavoro sportivo subordinato e l’esclusione IRAP alle collaborazioni amministrativo-gestionali; ammette la dispensa dagli adempimenti per le prestazioni sportive esenti; nega infine l’esenzione IVA alla cessione del diritto alle prestazioni sportive dell’atleta verso società professionistiche. Il contributo esamina le soluzioni accolte, ne verifica la tenuta sistematica e segnala i profili che restano aperti.

Sommario: 1. Premessa e funzione del documento di prassi – 2. Non lucratività civilistica e non lucratività fiscale: un disallineamento non risolto – 3. I rimborsi forfetari ai volontari e la franchigia comune – 4. L’irrilevanza della categoria reddituale – 5. L’esclusione IRAP delle collaborazioni amministrativo-gestionali – 6. Esenzione IVA e dispensa dagli adempimenti – 7. La cessione del diritto alle prestazioni sportive – 8. L’estensione soggettiva dell’art. 25, comma 2, della legge n. 133/1999 – 9. Considerazioni conclusive.

 

  1. Premessa e funzione del documento di prassi

La riforma dello sport dilettantistico attuata con il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in esecuzione della delega contenuta nell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, ha inciso simultaneamente su due piani distinti: quello civilistico, ridefinendo forme giuridiche, contenuto statutario e requisito di non lucratività degli enti sportivi, e quello fiscale, riqualificando i compensi percepiti nell’area del dilettantismo e introducendo franchigie di nuovo conio. La coesistenza dei due piani, non sempre coordinati fra loro, ha generato un contenzioso interpretativo che la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 tenta ora di comporre.

Il documento si presenta con la veste tipica delle istruzioni operative agli Uffici, dichiaratamente finalizzate a garantire l’uniformità di azione. La struttura per quesiti, tuttavia, non deve trarre in inganno: alcune delle risposte fornite hanno portata sistematica ben superiore alla singola fattispecie interrogata, e in almeno due casi — il rapporto fra divieto di distribuzione fiscale e lucratività attenuata civilistica, e la qualificazione IVA della cessione del diritto alle prestazioni sportive — la presa di posizione dell’Amministrazione finanziaria incide direttamente su prassi negoziali diffuse.

Va segnalata sin d’ora una circostanza che condiziona la lettura dell’intero documento: la circolare interviene in una fase di transizione normativa particolarmente densa. I riferimenti al TUIR, al decreto IVA e al d.P.R. n. 600 del 1973 sono costantemente accompagnati dall’indicazione delle corrispondenti disposizioni dei nuovi Testi unici applicabili dal 1° gennaio 2027[1], mentre in un caso l’Agenzia dà atto di un differimento di applicazione di durata eccezionale, sino al 1° gennaio 2036.[2] Il dato non è privo di rilievo pratico: gli operatori sono chiamati a ragionare, nel medesimo periodo d’imposta, su norme vigenti, norme trasfuse e norme sospese.

  1. Non lucratività civilistica e non lucratività fiscale: un disallineamento non risolto

Il primo quesito riguarda la possibilità, per le società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 36 del 2021 — dunque nelle forme delle società di capitali e delle cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile — di fruire della decommercializzazione prevista dall’articolo 148, comma 3, del TUIR e dall’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, del decreto IVA.

La risposta dell’Agenzia è formalmente affermativa e si appoggia all’articolo 36, comma 3, secondo periodo, del decreto di riforma, secondo cui «per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l’agevolazione di cui all’articolo 148, comma 3». La conferma, però, è immediatamente riportata entro il perimetro del comma 8 del medesimo articolo 148: gli enti che intendano beneficiare del regime sono tenuti a integrare le clausole statutarie individuate dal combinato disposto degli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 36 del 2021 con quelle di matrice fiscale, fra cui il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente.

Il punto di frizione è evidente. L’articolo 8, commi 3 e 4, del decreto di riforma consente agli enti dilettantistici costituiti in forma societaria di destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili ad aumento gratuito del capitale nei limiti dell’indice ISTAT, di distribuire dividendi entro l’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo, e di rimborsare al socio il capitale effettivamente versato. Si tratta, come è stato osservato in sede di primo commento alla riforma, di un modello di non lucratività attenuata, concettualmente affine a quello dell’impresa sociale, che convive male con il divieto assoluto presupposto dalla norma fiscale.

L’Agenzia risolve l’antinomia in via di gerarchia funzionale: la disciplina civilistica definisce le condizioni di esistenza dell’ente sportivo dilettantistico, quella fiscale le condizioni di accesso all’agevolazione, e la seconda non è assorbita dalla prima. La soluzione è tecnicamente ineccepibile — l’articolo 36, comma 3, fa espressamente salva l’agevolazione, non le sue condizioni — ma produce un esito che merita di essere messo a fuoco: la riforma, nata con dichiarati intenti di semplificazione e riordino, consegna all’interprete un sistema a doppio binario, nel quale l’ente sportivo dilettantistico civilisticamente non lucrativo può non esserlo fiscalmente.

Restano peraltro aperti almeno due profili che la circolare non affronta. Il primo attiene alla rilevanza della mera previsione statutaria: se, cioè, la presenza in statuto di una clausola riproduttiva dell’articolo 8, commi 3 e 4, precluda di per sé l’agevolazione, ovvero se rilevi soltanto l’effettiva distribuzione. La formulazione della circolare, che ragiona costantemente in termini di clausole da integrare, induce a ritenere che l’Amministrazione valorizzi il dato statutario, in continuità con l’impostazione tradizionale in materia di articolo 148, comma 8[3]; la prudenza suggerisce dunque di espungere dagli statuti ogni riferimento distributivo, e non di limitarsi ad astenersi dalla distribuzione.

Il secondo profilo riguarda il regime del periodo transitorio. Gli enti che, in sede di adeguamento statutario successivo al 1° luglio 2023, abbiano recepito integralmente il modello dell’articolo 8 — spesso su indicazione delle stesse Federazioni — si trovano oggi a dover valutare la sorte delle agevolazioni fruite medio tempore. La circolare non contiene clausole di salvaguardia, né richiami alla tutela dell’affidamento: un silenzio che, in assenza di ulteriori chiarimenti, andrà gestito caso per caso.

  1. I rimborsi forfetari ai volontari e la franchigia comune

Il secondo quesito verte sul trattamento dei rimborsi forfetari di cui all’articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2021 erogati a un volontario che, nel medesimo anno solare, abbia già superato la soglia di 15.000 euro dell’articolo 36, comma 6, per effetto di compensi corrisposti da altri enti.

L’Agenzia muove dalla ricostruzione della disciplina dei rimborsi: prestazioni non retribuibili in alcun modo, rimborsi ammessi entro il limite complessivo di 400 euro mensili, subordinati a preventiva deliberazione dell’ente che individui tipologie di spesa e attività ammesse, e assistiti da un obbligo di comunicazione trimestrale al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Entro tale limite, i rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente; il tetto è riferito al singolo volontario su base annua e opera cumulativamente rispetto a più eroganti[4].

Il passaggio qualificante è però un altro: i rimborsi forfetari, «anche laddove non costituiscano reddito fiscalmente rilevante in capo al volontario sportivo», concorrono al superamento della franchigia di 15.000 euro. Ne discende che, ove tale soglia risulti già erosa da compensi di lavoro sportivo erogati da altri enti, il rimborso assume rilevanza reddituale e va assoggettato alla ritenuta di cui all’articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Gli esempi proposti dalla circolare rendono la meccanica con chiarezza. Nel primo, il volontario che percepisce 350 euro di rimborso avendo già conseguito 16.000 euro di compensi da altri enti vede l’intero rimborso concorrere alla formazione del reddito, oltre ai 1.000 euro già eccedenti; entrambi gli enti sono tenuti alla ritenuta. Nel secondo, a fronte di 14.800 euro già percepiti e di 380 euro di rimborso, risulta imponibile la sola eccedenza di 180 euro, e la ritenuta non è dovuta dagli enti che abbiano acquisito l’autocertificazione di cui all’articolo 36, comma 6-bis.

La soluzione è coerente con il dato letterale dell’articolo 29, comma 2, ultimo periodo, che espressamente stabilisce il concorso dei rimborsi al superamento del limite. Essa solleva però una questione di ordine sistematico che merita di essere segnalata. L’articolo 29, comma 1, definisce il volontario come colui che mette a disposizione tempo e capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, con finalità esclusivamente amatoriali, e il comma 2 esclude testualmente ogni forma di retribuzione. Qualificare l’eccedenza del rimborso come reddito di lavoro autonomo significa attribuire natura di corrispettivo a una somma che la norma configura come ristoro di spese in un rapporto per definizione non lavorativo. Il risultato è un’ibridazione delle categorie che si giustifica in chiave antielusiva — impedire che il rimborso forfetario funga da canale parallelo di remunerazione — ma che resta difficilmente componibile sul piano della qualificazione reddituale.

Sul versante degli adempimenti, la circolare conferma il ruolo centrale dell’autocertificazione prevista dall’articolo 36, comma 6-bis, che il lavoratore sportivo rilascia all’atto del pagamento. È il documento che consente al sostituto di verificare la capienza residua della franchigia e, correlativamente, l’unico presidio a sua tutela in caso di contestazione sulla mancata effettuazione della ritenuta. Se ne raccomanda l’acquisizione a ogni singolo pagamento, e non una tantum a inizio anno: la circolare àncora infatti l’obbligo al momento del pagamento, e la capienza è per sua natura variabile nel corso dell’esercizio.

  1. L’irrilevanza della categoria reddituale: la franchigia si applica anche al lavoro subordinato

Il terzo quesito chiede se l’espressione «compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo» comprenda anche le remunerazioni corrisposte ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato.

La risposta affermativa poggia sul coordinamento con l’articolo 25 del decreto di riforma, che definisce il lavoratore sportivo come colui che esercita attività sportiva verso un corrispettivo e ammette espressamente che la prestazione possa costituire oggetto tanto di un rapporto di lavoro subordinato quanto di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. L’Agenzia osserva che il legislatore ha ancorato l’agevolazione alla natura oggettiva dell’attività svolta, senza operare distinzioni fondate sulla veste contrattuale prescelta dalle parti, e richiama la propria precedente presa di posizione secondo cui l’esclusione opera «indipendentemente dalla categoria reddituale» nella quale i compensi si collocano.[5]

Due precisazioni della circolare hanno particolare valore operativo. La prima: l’agevolazione incide esclusivamente sulla determinazione della base imponibile e non sulla natura del reddito, che resta quella propria del rapporto instaurato. La seconda: la franchigia opera «a monte», abbattendo la base imponibile complessiva del lavoratore, mentre l’eventuale eccedenza concorre alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie della categoria di appartenenza.

L’affermazione, in sé lineare, apre però un problema di gestione per il sostituto d’imposta nei rapporti di lavoro dipendente, dove la ritenuta è operata per periodi di paga con criterio progressivo e conguaglio di fine anno. La capienza della franchigia dipende da compensi erogati da soggetti terzi e conoscibili solo attraverso l’autocertificazione del lavoratore: il datore di lavoro sportivo si trova quindi a dover integrare un dato esterno in un meccanismo di tassazione che non è costruito per accoglierlo. La circolare non affronta il punto, che resta affidato all’organizzazione interna degli enti. Analogamente non è trattato il raccordo con la disciplina contributiva dell’articolo 35 del medesimo decreto, che opera su soglie e presupposti autonomi: la circostanza che un compenso non concorra alla base imponibile fiscale non ne determina, evidentemente, l’irrilevanza previdenziale.

  1. L’esclusione IRAP delle collaborazioni amministrativo-gestionali

Il quarto quesito riguarda il secondo periodo dell’articolo 36, comma 6, a norma del quale tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

L’Agenzia accoglie una lettura estensiva, fondata su due argomenti. Il primo è di ordine letterale: la disposizione opera un rinvio generico ai compensi per collaborazioni coordinate e continuative, senza circoscrivere l’agevolazione a specifiche tipologie. Il secondo, di ordine sistematico, valorizza l’articolo 37, comma 4, del decreto di riforma, che riconduce nell’ambito dell’articolo 36, comma 6, l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di enti sportivi dilettantistici «quale che sia la tipologia del rapporto», e dunque anche quella svolta nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

La conclusione appare senz’altro condivisibile e produce un effetto concreto immediato per gli enti sportivi che si avvalgono di figure amministrative in regime di collaborazione, tipicamente segreterie e uffici tesseramento. Sul piano operativo essa apre la strada alla verifica delle dichiarazioni IRAP già presentate per i periodi d’imposta dal 2023 in avanti, con eventuale presentazione di dichiarazioni integrative a favore nei termini dell’articolo 2, comma 8-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ove la deduzione non sia stata operata in via prudenziale.

  1. Esenzione IVA per le prestazioni sportive e dispensa dagli adempimenti

Il quinto quesito concerne la possibilità, per i soggetti che effettuano le operazioni esenti di cui all’articolo 36-bis del d.l. 17 agosto 2023, n. 75, di avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto IVA. La coincidenza numerica fra le due disposizioni — puramente casuale, ma tutt’altro che felice sul piano della chiarezza — non deve indurre in confusione: la prima disciplina un’esenzione oggettiva, la seconda un regime semplificato di adempimenti.

L’Agenzia risolve la questione in senso positivo con argomentazione di carattere logico-sistematico: poiché l’articolo 36-bis del d.l. n. 75 del 2023 recepisce l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE, le cui fattispecie esenti sono trasfuse nell’ordinamento interno nell’articolo 10 del decreto IVA — norma cui la disciplina della dispensa fa riferimento — non vi è ragione di escludere le prestazioni sportive esenti dall’ambito della semplificazione.

La soluzione colma una lacuna testuale attraverso un’interpretazione funzionale, ed è coerente con la ratio della dispensa. Vale la pena ricordarne però i limiti, che la circolare puntualmente richiama: è necessaria la preventiva comunicazione all’ufficio; restano fermi gli ordinari obblighi di fatturazione e registrazione per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate; sono in ogni caso escluse dalla dispensa le operazioni di cui ai numeri 11), 18) e 19) del primo comma e al terzo comma dell’articolo 10 del decreto IVA. Va inoltre considerato, nella valutazione di convenienza, che la dispensa non incide sul regime di detrazione, già compresso dal pro rata per effetto delle operazioni esenti, e che l’opzione è soggetta al vincolo triennale di permanenza.

  1. La cessione del diritto alle prestazioni sportive dell’atleta

Il sesto quesito è quello destinato a produrre il maggiore impatto economico. Si chiede se il compenso corrisposto a una associazione o società sportiva dilettantistica da una società operante in ambito professionistico, per la cessione del contratto di un atleta, possa beneficiare dell’esenzione dell’articolo 36-bis del d.l. n. 75 del 2023 in quanto prestazione strettamente connessa con la pratica dello sport.

L’Agenzia risponde negativamente, muovendo dalla giurisprudenza unionale. La Corte di giustizia, nella sentenza 10 dicembre 2020, causa C-488/18, ha sottolineato che il termine «talune», impiegato dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA per descrivere le prestazioni da esentare, impone un’interpretazione restrittiva, che non consente di estendere l’esenzione a «tutte» le prestazioni connesse con la pratica dello sport; nella medesima pronuncia la Corte ha qualificato la nozione di «organismi senza fini di lucro» come nozione autonoma del diritto dell’Unione, la cui integrazione presuppone che l’ente si astenga dal generare profitti per i propri membri per l’intera durata della sua esistenza e anche al momento dello scioglimento. La precedente sentenza 16 ottobre 2008, causa C-253/07, aveva già individuato i requisiti della stretta connessione e dell’indispensabilità allo svolgimento della pratica sportiva, unitamente alla necessità che i beneficiari effettivi siano persone che esercitano lo sport.

Applicando tali coordinate, la circolare osserva che la cessione del diritto alle prestazioni sportive attiene «all’aspetto economico-finanziario relativo all’acquisizione delle prestazioni/diritti del medesimo atleta», non è funzionale né indispensabile alla pratica sportiva e, soprattutto, individua il proprio beneficiario effettivo non nella persona che esercita lo sport, bensì nella società professionistica cessionaria. L’operazione è dunque ricondotta all’articolo 3 del decreto IVA, che qualifica come prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, «le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto».

La conclusione appare corretta alla luce del criterio del beneficiario effettivo, che è il vero snodo del ragionamento: nel rapporto fra ente dilettantistico cedente e società professionistica cessionaria l’atleta è oggetto e non destinatario della prestazione. Essa impone tuttavia agli operatori una verifica retrospettiva non marginale, posto che la fatturazione in regime di esenzione di tali corrispettivi ha costituito, in questi anni, prassi tutt’altro che isolata, in particolare per i cosiddetti premi di valorizzazione e per le cessioni di giovani atleti.

Restano non affrontati due profili collegati. Il primo riguarda la posizione degli enti che abbiano optato per il regime della legge 16 dicembre 1991, n. 398: la qualificazione dell’operazione come imponibile ne comporta la rilevanza ai fini del plafond dei proventi commerciali e l’applicazione della detrazione forfetizzata, con effetti sulla stessa permanenza nel regime nei casi di cessioni di importo significativo. Il secondo riguarda il trattamento delle indennità di formazione e del premio di addestramento e formazione tecnica di matrice federale, la cui natura non è necessariamente sovrapponibile a quella della cessione del contratto e che avrebbero meritato una considerazione autonoma.

  1. L’estensione soggettiva dell’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999

L’ultimo quesito registra e interpreta una novità normativa. L’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, ha riscritto l’ambito soggettivo dell’articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sostituendo il riferimento alle sole associazioni sportive dilettantistiche con quello alle «associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36», e sopprimendo alla lettera a) le parole «dalle associazioni».

Ne consegue che, a decorrere dal 23 maggio 2026, non concorrono alla formazione del reddito imponibile di associazioni e società sportive dilettantistiche i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti da raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’articolo 143, comma 3, lettera a), del TUIR, ferme restando le condizioni consolidate: opzione per il regime della legge n. 398 del 1991, numero di eventi non superiore a due per anno e importo complessivo non eccedente 51.645,69 euro[6].

L’intervento pone fine a una disparità di trattamento di lunga data, che escludeva le società sportive dilettantistiche da un’agevolazione riservata alla sola veste associativa pur a parità di attività svolta e di assenza di scopo di lucro. Il coordinamento con la nuova platea soggettiva del d.lgs. n. 36 del 2021 è, in questa prospettiva, un’operazione di attualizzazione dovuta.

Un profilo che la circolare non chiarisce è quello della decorrenza infrannuale. La nuova formulazione è in vigore dal 23 maggio 2026, mentre il limite dei due eventi e quello quantitativo sono costruiti su base annuale. Per le società sportive dilettantistiche che abbiano realizzato eventi nella prima parte del 2026, si pone la questione se il computo debba riferirsi all’intero periodo d’imposta ovvero alla sola frazione successiva all’entrata in vigore. La soluzione più prudente, in attesa di chiarimenti, è quella di riferire il computo all’intero anno, limitando il beneficio ai proventi realizzati dalla data di efficacia della modifica.

  1. Considerazioni conclusive

La circolare n. 7/E del 2026 assolve con efficacia al compito che si è assegnata: chiarire, su questioni puntuali, l’orientamento dell’Amministrazione. Le soluzioni accolte sono, nella maggior parte dei casi, tecnicamente sorvegliate e sistematicamente coerenti; alcune — l’estensione della franchigia al lavoro subordinato, l’inclusione delle collaborazioni amministrativo-gestionali nell’esclusione IRAP, l’ammissione della dispensa dagli adempimenti — sono apertamente favorevoli al contribuente.

Ciò che il documento non può fare, e infatti non fa, è risolvere il disallineamento strutturale che la riforma ha lasciato dietro di sé. Il rapporto fra la non lucratività attenuata dell’articolo 8 e il divieto assoluto presupposto dall’articolo 148, comma 8, del TUIR non è un problema interpretativo: è un problema di coordinamento normativo, che l’Agenzia può soltanto registrare, imponendo all’ente sportivo una scelta che il legislatore avrebbe dovuto orientare. Allo stesso modo, la qualificazione come reddito di lavoro autonomo dell’eccedenza di un rimborso erogato a un soggetto che la legge definisce volontario non retribuibile è la conseguenza obbligata di una norma che sovrappone piani distinti, non un’opzione ermeneutica dell’Amministrazione.

Per gli operatori, le priorità che discendono dal documento possono riassumersi in pochi punti: la revisione degli statuti delle società sportive dilettantistiche che intendano conservare l’agevolazione dell’articolo 148, comma 3; la strutturazione di un presidio documentale sulle autocertificazioni e sulle comunicazioni trimestrali al Registro; la verifica delle posizioni IRAP dei periodi d’imposta ancora emendabili; e il riesame della fatturazione delle cessioni di diritti sulle prestazioni sportive verso l’area professionistica, che è il fronte sul quale il rischio di contestazione appare oggi più concreto.

Resta l’auspicio, non nuovo, di un intervento di sistematizzazione che riconduca a unità la disciplina fiscale degli enti sportivi. Il transito verso i nuovi Testi unici, che la circolare accompagna con puntuali rinvii, offrirebbe l’occasione: a condizione che al riordino formale delle disposizioni si accompagni un effettivo raccordo con la riforma civilistica del 2021, che a distanza di cinque anni continua a produrre, sul terreno tributario, più questioni di quante ne abbia risolte.

 

 

Bozza per la pubblicazione. Salvo diversa indicazione, le citazioni normative e di prassi sono tratte dal testo della circolare n. 7/E del 7 agosto 2026; se ne raccomanda la verifica sulle fonti ufficiali prima dell’invio in redazione, unitamente all’adeguamento dell’apparato di note agli standard citazionali della rivista.

[1] Rispettivamente il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, approvato con d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117; il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, approvato con d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10; il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33.

[2] Si tratta delle modifiche all’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, del decreto IVA introdotte dall’articolo 5, comma 15-quater, lettera a), del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, la cui efficacia è stata da ultimo differita dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 4 dicembre 2025, n. 186. I chiarimenti della circolare si riferiscono, coerentemente, al testo attualmente vigente.

[3] In tal senso, già la circolare 1° agosto 2018, n. 18/E, paragrafi 2 e 4, cui la circolare in commento espressamente rinvia anche per la nozione di attività svolte «in diretta attuazione degli scopi istituzionali».

[4] Cfr. risposta dell’Agenzia delle entrate all’istanza di consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025, ripetutamente richiamata dalla circolare in commento.

[5] Consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025. Nello stesso solco si colloca la risposta a interpello 11 dicembre 2023, n. 474, in ordine all’applicazione delle regole ordinarie di tassazione alla quota eccedente la franchigia.

[6] Importo definito con decreto interministeriale 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1999, mai successivamente rivalutato.

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