Economia e Lavoro

Ex Ilva: Giudici confermano stop area a caldo di Taranto

La Corte d’Appello di Milano ha confermato lo stop dell’area a caldo dello stabilimento dell’ex Ilva di Taranto. È stata dunque rigettata la richiesta presentata dai legali dell’ex Ilva e da Acciaierie d’Italia di sospensiva del decreto che a luglio aveva dato 90 giorni per fermare gli altiforni fino alla rimozione. Il blocco dovrà essere completato entro il 28 ottobre.

Giudici, prevale tutela della salute

 

“Quanto alle allegazioni relative al bilanciamento dei contrapposti interessi, ad avviso della Corte le considerazioni in proposito svolte dalle ricorrenti non consentono in alcun modo di far ritenere meritevole di accoglimento l’istanza di sospensiva da esse proposta”. È quanto si legge nel provvedimento con cui la Corte d’Appello di Milano ha confermato lo stop dell’area a caldo di Taranto. “In primo luogo – si legge ancora -, va detto che il percorso argomentativo seguito dalle ricorrenti, per indirizzare il bilanciamento a favore della richiesta sospensiva, si basa su una riproposizione della tesi della bontà delle misure già in essere, quali il fatto che il gestore abbia eseguito le prescrizioni dell’AIA 2025, che l’AIA 2025 sia rispettosa delle regole europee e che le emissioni nocive dello stabilimento di Taranto siano entro i limiti di legge; che, peraltro, tali allegazioni sono già state ritenute (quanto meno in parte) infondate o irrilevanti nel Decreto per cui è causa (che, del resto, ha ritenuto di dover disporre la “disapplicazione in via incidentale e in parte qua dell’AIA 2025”); che, pertanto, anche in questo caso, le allegazioni in tal modo svolte dalle ricorrenti implicano una critica sul merito della decisione e, quindi, una valutazione sul fumus boni iuris improponibile in questa sede”. “Nel conflitto fra il diritto all’esercizio dell’attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest’ultimo”, si legge ancora nel provvedimento. “A prescindere da ogni considerazione sulla legittimazione delle ricorrenti a far valere il pregiudizio occupazionale dell’indotto, va anche considerato che da diversi anni si dibatte, intorno allo stabilimento Ilva di Taranto, su come meglio coniugare il diritto alla salute dei cittadini e delle stesse maestranze con la tutela del lavoro del personale coinvolto nell’attività dell’acciaieria”, aggiungono i giudici. Inoltre, nel provvedimento si legge: “Non pare che lo spegnimento degli impianti possa determinare la ‘dispersione’ delle ‘ingentissime risorse pubbliche investite nel corso degli anni’ sullo stabilimento Ilva di Taranto, posto che, come ricordato dalle stesse ricorrenti, trattasi di risorse che sono già state ripetutamente investite per garantire, di volta in volta, il mantenimento in funzione degli impianti”. “Il bilanciamento tra i contrapposti interessi non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute per le quali è stata disposta, con il Decreto in questione, la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo”, si legge ancora nel provvedimento.

RED

foto la presse

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