Economia e Lavoro

Fatturazione elettronica obbligatoria, ok alla proroga per un altro triennio

 

L’Italia potrà continuare ad applicare l’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2027. La proroga è ufficialmente arrivata con la pubblicazione nella Gazzetta Ue (Serie L del 19 dicembre 2024) della Decisione di esecuzione (Ue) 2024/3150 del Consiglio del 10 dicembre 2024.

La misura, in deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce, è stata riconosciuta inizialmente fino al 31 dicembre 2021 per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, fatta eccezione per quelli che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della citata direttiva (decisione di esecuzione Ue 2018/593 del Consiglio). Successivamente è stata estesa fino al 31 dicembre 2024, includendo anche i soggetti passivi che beneficiano di tale franchigia (decisione di esecuzione Ue 2021/2251 del Consiglio).

L’Italia, nel 2024, aveva chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria, considerato che la misura speciale, con il sistema di interscambio gestito dall’Agenzia in cui confluiscono tutte le fatture, aveva raggiunto sia gli obiettivi di contrasto alla frode e all’evasione sia quelli della semplificazione dell’obbligo tributario e dell’efficienza della riscossione.

La Decisione del Consiglio Ue oltre a confermare la proroga della misura sulla fatturazione per un altro triennio, precisa che l’eventuale estensione dell’autorizzazione deve essere presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2027 insieme alla necessaria relazione che consente all’Ue di effettuare le valutazioni sull’efficacia della misura nazionale sul piano fiscale.

La stessa decisione chiarisce, infine, che un eventuale sistema generale sulla fatturazione elettronica stabilito dal Consiglio nell’ambito delle sue funzioni fa cessare gli effetti di tale proroga. Nel dettaglio “nel caso in cui il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o a norma di qualsiasi altra disposizione pertinente di tale trattato, adotti un sistema generale relativo alla fatturazione elettronica, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore di tale sistema generale”.

Accordi ristrutturazione dei debiti, entra in gioco l’Ufficio crisi d’impresa

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti, il parere conforme all’atto che va sottoscritto dalla competente Direzione provinciale o regionale è espresso dal 1° novembre 2024 dall’Ufficio crisi di impresa di recente istituzione. La precisazione arriva con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2024.

Il provvedimento fa riferimento al nuovo assetto istituzionale della divisione Contribuenti e della divisione Servizi (atto n. 330807 dell’8 agosto 2024) che ha istituito il “Settore Coordinamento contenzioso, riscossione e gestione crisi d’impresa”, all’interno del quale opera l’Ufficio Coordinamento gestionale e processuale del contenzioso, l’Ufficio Tutela del credito e l’Ufficio Crisi d’impresa. Il nuovo settore è operativo dal 1° novembre 2024.

Sono quindi parzialmente modificate le indicazioni fornite con il precedente provvedimento del 29 gennaio 2024 che, in attuazione dell’articolo 63 del Codice della crisi, aveva stabilito, nell’ambito delle proposte di transazione fiscale relative a tributi amministrati dall’Agenzia (con falcidia del debito superiore al 70% e a 30 milioni di euro), che l’adesione alla proposta avveniva con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Dc Piccole e medie imprese (vedi anche l’articolo di Fiscooggi “Accordi ristrutturazione dei debiti, la struttura per il parere conforme”).

Il provvedimento, quindi, individua l’Ufficio della struttura centrale competente ad esprimere il parere conforme (articolo 63, comma 2, quarto periodo, del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al Dlgs n. 14/2019), a decorrere dal 1° novembre 2024.

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