Politica

Superato l’esame di Camera e Senato il decreto Omnibus diventa legge. Ecco i contenuti

Convertito nella legge 118 dello scorso 8 agosto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di sabato, il decreto Omnibus 2025 (Dl n. 95/2025). Il provvedimento contiene numerosi input che, agendo in più direzioni, mirano a dare nuovo sprint all’economia del Paese. Tra gli interventi di natura sociale e miglioramento delle infrastrutture non mancano anche modifiche alla disciplina fiscale. Di seguito le più significative.

New entry per i benefici fiscali “sisma”
Dopo il passaggio a Palazzo Madama, più ampio il perimetro applicativo dell’estensione al 2026 del Superbonus concesso per gli interventi effettuati sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito i comuni del centro Italia delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il prolungamento della maxi detrazione, che spetta nei centri in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, è stato esteso agli eventi sismici del 6 aprile 2009 in aggiunta a quelli già previsti nella stesura precedente della norma avvenuti a partire 24 agosto 2016.

Il beneficio, disciplinato dall’articolo 4, comma 2, del decreto legge, tramite l’aggiunta del comma 8-ter1 all’articolo 119 del Dl n. 34/2020 (il decreto “Rilancio”), norma di introduzione del Superbonus, stabilisce che la detrazione del 110%, nei casi specifici previsti dai commi 1-ter e 4-quater dello stesso articolo 119, spetta anche per le spese sostenute nel 2026, per la parte eccedente il contributo concesso per la ricostruzione nei territori danneggiate dai terremoti interessati dall’agevolazione. Il Superbonus è applicabile – tenendo conto della deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito prevista dall’articolo 2, comma 3-ter1 del Dl n. 11/2023 – a condizione che sia stata esercitata l’opzione per beneficiare dell’incentivo in forma di sconto in fattura o tramite cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione.

Inoltre, vengono estese anche al 2025, nel limite di 11,7 milioni di euro, le esenzioni fiscali previste per le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l’unità nei territori compresi nella Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia e che hanno subito una cospicua riduzione del fatturato a causa degli eventi sismici. Le esenzioni fiscali e la platea di riferimento sono quelli indicati dall’articolo 46 del Dl 50/2017, che ha istituito tale zona urbana nei Comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Le esenzioni riguardano le imposte sui redditi relative all’attività svolta, Irap, Imu, esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il comma 5-bis proroga fino al 31 dicembre 2025 i lavori del tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, per la verifica dell’attuazione della disciplina che prevede il rimborso delle imposte, a favore dei soggetti coinvolti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa della regione Sicilia.

Confermato il rinvio della sugar tax
L’articolo 8 rimanda al 1° gennaio 2026 l’applicazione dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate prevista dall’articolo 1, comma 676, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019).

Opere d’arte, d’antiquariato o da collezione: alternatività tra “margine” e Iva ridotta
Il decreto legge riduce, con l’articolo 9, dal 10 al 5% l’aliquota Iva per la compravendita di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione. La disposizione ha implicato novità per l’applicazione del regime del margine per la cessione degli stessi beni. Infatti, con l’introduzione dell’aliquota light, non sarà più applicabile “automaticamente” il regime del margine, secondo cui, il rivenditore (soggetto passivo) paga l’imposta solo sulla differenza tra i prezzi di vendita e il prezzo di acquisto maggiorato delle spese di riparazione e accessorie, per la cessione di tali beni usati, a patto che li abbia acquistati o importati con aliquota Iva non ridotta.

In sintesi, la modifica normativa, intervenendo sull’articolo 36, comma 2, del Dl n. 41/1995, definisce l’alternatività tra Iva agevolata e regime del margine. Il rivenditore di opere d’arte, d’antiquariato o da collezione può esercitare l’opzione per il regime speciale soltanto se ha acquistato o importato gli oggetti in questione con aliquota ordinaria del 22 per cento.

In linea con la nuova disciplina, è stato anche abrogato l’articolo 39, del Dl n. 41/1995, che disponeva l’applicazione dell’Iva al 10% per le importazioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, per le cessioni degli oggetti d’arte. Modificata, infine, anche la Tabella A del Dpr n. 633/1972, con l’eliminazione di questa tipologia di beni dall’elenco di quelli sottoposti all’aliquota del 10% e l’inserimento tra quelli soggetti all’liquota del 5%, a condizione che, simmetricamente, non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al citato decreto legge n. 41 del 1995.

Ravvedimento speciale del Cpb 2024/2025
È stata introdotta in sede di conversione la disposizione dell’articolo 9-bis, a favore dei contribuenti Isa che hanno aderito al Concordato preventivo per il biennio 2024-2025. La disposizione specifica che è considerato tempestivo il pagamento del ravvedimento speciale, previsto dall’articolo 2-quater del Dl n. 113/2024, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (ossia il 31 marzo 2025), purché il pagamento, in unica soluzione o della prima o unica rata degli importi dovuti, sia stato comunque eseguito anteriormente alla notifica di relativi atti.

Comparto turistico
Per migliorare le condizioni abitative dei lavoratori del settore turistico-ricettivo (compresi bar e ristoranti), l’articolo 14 del decreto, già nella versione originaria, ha stanziato risorse significative per il triennio 2025–2027. L’obiettivo è favorire sia la qualità della vita di chi lavora nel comparto, sia effetti positivi sull’occupazione e sull’economia locale. Nello specifico, 44 milioni nel 2025 e 38 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 saranno destinati a due tipi di contributi. Uno per la costruzione, riqualificazione e ammodernamento energetico-ambientale degli alloggi destinati ai lavoratori, l’altro per sostenere i costi di locazione, in modo che i dipendenti possano accedere ad abitazioni a canone calmierato (almeno il 30% in meno rispetto al valore medio di mercato). Le risorse andranno a imprese che gestiscono alloggi o residenze per  i  lavoratori  del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive o termali o gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 5 della legge n. 287/1991).

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il ministro del Turismo definirà: le categorie di beneficiari e le modalità di assegnazione, i criteri per garantire alloggi agevolati per almeno cinque anni, le regole per il controllo, la verifica e l’eventuale revoca dei contributi.
Con lo stesso articolo, infine, sono state anche prorogate alcune scadenze legislative. Per quanto d’interesse più strettamente fiscale, segnaliamo lo spostamento al 15 dicembre 2025 del termine per la presentazione, da parte degli intestatari catastali, di atti di aggiornamento di mappe catastali e del Catasto fabbricati, relativi a strutture ricettive all’aperto (articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del Dl n. 113/2024), prima previsto fino allo scorso 15 giugno 2025 (vedi articolo Titolari di case mobili turistiche, via all’aggiornamento catastale).

Modifiche alla disciplina di favore per gli investimenti istituzionali in start up innovative
Si conferma, inoltre, l’interpretazione autentica già contenuta nel testo originario del decreto relativamente in materia di incentivi all’investimento istituzionale in start-up innovative. Il comma 1 contiene un’interpretazione autentica del concetto di “investimenti qualificati”, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in relazione, il regime di esenzione dall’imposta sul reddito per le Casse di previdenza e il regime di non concorrenza alla formazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva del 20% (rispettivamente, comma 90 e comma 94 dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016, come modificati dall’articolo 33 della legge n. 193/ 2024). In particolare, gli “investimenti qualificati” in entrambe le discipline si interpretano come “gli impegni vincolati a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati”. Pertanto, al fine di incentivare gli investimenti in start-up innovative, ciascun regime agevolativo trova applicazione anche qualora tali enti assumano impegni vincolati a realizzare, direttamente o indirettamente, investimenti qualificati in start-up innovative.

Il successivo comma 2 interviene sulle stesse disposizioni, ma modificando la condizione di accesso ai regimi fiscali di favore attraverso la rimodulazione delle soglie del paniere di investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai fondi pensione. Per l’accesso a ciascuna agevolazione prevista per le due tipologie di enti, dal 1° gennaio 2025 è necessario che gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital siano almeno pari al 3% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente (5% per il 2026 e 10% a partire dal 2027).

Il comma 3, modificando l’articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge n. 232 del 2016, stabilisce ulteriori condizioni ai fini dell’applicazione dei regimi fiscali agevolati – per gli Enti di previdenza obbligatoria di cui al comma 88 (Casse di previdenza privata) e le forme di previdenza complementare di cui al comma 92 (Fondi pensione) che effettuano investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri Ue o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. Più precisamente, si prevede che l’importo totale delle risorse debba essere investito dai soggetti indicati nei commi 88 (Enti di previdenza obbligatoria o Casse di previdenza privata) e 92 (forme di previdenza complementare o Fondi pensione), per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC (prima condizione). In aggiunta, si precisa che ciascuna PMI debba rispettare uno dei requisiti, alternativi tra loro, previsti dall’articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (seconda condizione).

Infine, col decreto viene aggiornato anche un riferimento normativo del 2018: le condizioni di accesso agli aiuti non saranno più elencate caso per caso, ma saranno ricondotte direttamente ai criteri europei unificati previsti dal regolamento (articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 213).

 

 

Al via le modifiche su tempi e criteri della riforma fiscale

Si amplia la tempistica per il completamento dell’estesa riforma fiscale varata nel 2023. Sabato 9 agosto è stata infatti pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge n. 120 dell’8 agosto 2025, con la quale il Parlamento, su impulso del Governo, ha apportato alcune modifiche alla legge n. 111/2023 di delega per la riforma fiscale. L’unico articolo del provvedimento in questione interviene puntualmente su cinque disposizioni chiave della legge delega, con l’obiettivo di adeguare tempi, ambiti e criteri direttivi al complesso calendario attuativo della riforma tributaria. Di seguito, una disamina delle modifiche proposte, articolata secondo le disposizioni di cui all’articolo 1.

Più tempo per il varo completo dei decreti attuativi
L’articolo 1, comma 1, lettera a), estende da 24 a 36 mesi il termine per l’adozione dei decreti legislativi di revisione del sistema tributario, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 111/2023, spostando così la scadenza dal 29 agosto 2025 al 29 agosto 2026. Parallelamente, il termine per l’adozione di provvedimenti correttivi e integrativi viene prorogato al 29 agosto 2028, fermo restando il meccanismo di proroga automatica di 90 giorni in caso di ritardo nell’espressione dei pareri parlamentari.

Estensione del trattamento dei debiti tributari
Diverse pronunce della Corte dei conti hanno escluso l’applicabilità dei rimedi del Codice della crisi d’impresa ai tributi locali, evidenziando gravi contraddizioni nel sistema. In particolare, le Sezioni regionali di controllo per la Toscana e la Lombardia avevano negato l’uso della transazione fiscale e degli accordi sui crediti tributari auto-amministrati per le imposte degli enti territoriali, ribadendo il principio di indisponibilità del credito tributario in assenza di specifiche deroghe. L’articolo 1, comma 1, lettera b), ponendo rimedio alla problematica insorta, modifica il numero 5) dell’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n.111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale) . In tal modo, viene prevista la possibilità per il Governo di estendere anche ai tributi regionali e locali il regime di pagamento parziale o dilazionato disciplinato nel Codice della crisi d’impresa (articoli. 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del Dlgs n. 14/2019), nonché la possibilità di introdurre analoga disciplina per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Revisione dei principi per i giochi pubblici
La precedente formulazione dell’articolo 15, comma 2, lett. a), n. 1), della legge n. 111/2023, prevede che il riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici sia effettuato dal Governo sulla base del criterio (tra gli altri) di diminuzione dei limiti di giocata e vincita. Con la lettera c, questo criterio viene sostituito dal più elastico principio di “revisione” dei limiti di giocata e vincita.

Con la modifica introdotta dalla lettera m) vengono inserite le parole “e revisione” dopo la parola “riordino”. Così facendo, la modifica garantisce maggiore flessibilità al Governo nella regolazione di sanzioni penali e amministrative per le violazioni concernenti il settore dei giochi pubblici. Inoltre, la modifica rimuove il riferimento al “gioco a distanza” per estendere il riordino delle sanzioni a tutte le violazioni concernenti il settore dei giochi.

Magistratura tributaria
L’ordinamento della giurisdizione tributaria, regolato dalla Parte I del Testo unico della giustizia tributaria è il risultato della riforma introdotta dalla legge n. 130/2022, che ha istituito la figura del magistrato tributario, a tempo pieno e con qualifica professionale, superando il sistema delle Commissioni tributarie. La lettera d) introduce la nuova lettera m-bis) all’articolo 19, comma 1, della legge n. 111/2023, delegando il Governo a uniformare – per quanto compatibili – l’ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari a quelli della magistratura ordinaria. L’intervento riguarderà, in particolare, fattispecie disciplinari, sanzioni, procedure, incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d’ufficio, salvaguardando le prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nonché le funzioni decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Testi unici fiscali entro il 31 dicembre 2026
Ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 21, comma 1, della legge n. 111/2023, il Governo era delegato ad adottare, entro il termine del 31 dicembre 2025, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità procedurali previste dall’articolo 1 della medesima legge.

La lettera e), intervenendo sul comma citato, proroga di ulteriori 12 mesi il termine per la redazione dei testi unici di riordino organico della normativa tributaria portando la scadenza dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, coordinandosi con la proroga complessiva dei termini di delega di cui alla lettera a).

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