Politica

Rottamazione Quater, proroga al 18 dicembre dei mancati pagamenti

 

di Chiara Napoleoni

 

E’ stato approvato in Aula al Senato l’emendamento al decreto anticipi che prevede la proroga dei termini per i pagamenti delle rate della rottamazione quater al 18 dicembre 2023, con 87 voti favorevoli e 58 contrari. Il correttivo specifica quanto segue: “I versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023”.  L’emendamento appare motivato dalle numerose adesioni alla Rottamazione quater, circa 3,8 ML di contribuenti, che con lo slittamento al 18 dicembre della scadenza dei pagamenti, ricevono una ulteriore possibilità di non decadere dal beneficio nel caso avessero saldato le scadenze. Il vice ministro Leo, per rassicurare quanti sono in attesa della decisione definitiva ha affermato: “Attendiamo i risultati finali però mi sembra che ci sia stata un’adesione importanti”. “E’ un emendamento che ha il parere favorevole perché riguarda la contabilità. E’ una scadenza in corso, ancora possibile. Lo portiamo semplicemente al 18 dicembre, non è una mancata entrata di bilancio anzi, dà la possibilità di pagare quindi di far confluire entrate nelle casse dello Stato. Non è un condono ma solo un aggiustamento di contabilità di bilancio”, le parole del senatore Dario Damiani di Forza Italia, relatore del dl anticipi, replicando in Aula alle dichiarazioni delle opposizioni in merito all’emendamento poi approvato. Intanto l’agenzia della riscossione ha aggiornato in data 6 dicembre la sezione dedicata alla Rottamazione quater spefificando che, per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della terza rata entro il 28 febbraio 2024.  La norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 4 marzo 2024.
Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute. Attenzione al fatto che, in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

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