La legge elettorale, che dopo l’approvazione della Camera passa all’esame del Senato, reintroduce un sistema proporzionale puro, prevedendo un premio di maggioranza per la lista o la coalizione che superi il 42% delle preferenze. Il premio consiste in 70 seggi alla Camera e 35 al Senato.
È previsto un tetto massimo che il vincitore non può superare, di 220 seggi alla Camera e 113 seggi al Senato, dal quale sono esclusi i seggi conseguiti nelle circoscrizioni Estero. Se nessuna coalizione supera il 42% dei voti validi in entrambe le Camere, la ripartizione dei seggi diventa puramente proporzionale. I collegi uninominali, che il testo elimina, rimangono solo in due regioni a statuto speciale: in Valle d’Aosta, uno alla Camera e uno al Senato, e 10 su 13 in Trentino-Alto Adige, dove tre vengono invece ripartiti con sistema proporzionale.
I voti delle due Regioni in questione concorrono a determinare la percentuale per l’accesso al premio di maggioranza e quella relativa alle soglie di sbarramento. Il testo non modifica le soglie di sbarramento previste dalla legge precedente, il cosiddetto Rosatellum, e prevede il 3% a livello nazionale per i singoli partiti che non si presentano in coalizione e il 10% per le coalizioni. All’interno delle coalizioni, le liste che ottengono tra l’1% e il 3% contribuiscono al risultato complessivo della coalizione ma non accedono all’assegnazione dei seggi. Il testo introduce una clausola di ‘ripescaggio’ secondo la quale, in ogni coalizione, può ottenere seggi anche la lista che, pur restando sotto il 3%, raggiunge la maggior percentuale tra quelle escluse. Per presentare una lista occorre depositare da un minimo di 1.500 a un massimo di 2.000 firme in almeno un terzo dei collegi, sia alla Camera, sia al Senato. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, le firme richieste per collegio si dimezzano. Sono esenti dalla raccolta firme le liste delle forze politiche che a dicembre 2025 avevano un gruppo parlamentare alla Camera o al Senato.
Il nome del capo della coalizione deve essere dichiarato in sede di deposito delle candidature (insieme a simboli e programmi), ma non compare nella scheda elettorale. Il testo riduce da 4 a 2 (Europa ed extra Ue) le ripartizioni geografiche della circoscrizione Estero per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato. Per quanto riguarda il voto dei fuorisede, grazie all’emendamento di maggioranza approvato all’unanimità, gli elettori che si iscrivono a un apposito elenco potranno votare dove sono temporaneamente domiciliati per motivi di studio, lavoro o cure mediche. Tra gli emendamenti bocciati durante l’esame alla Camera, quello presentato da FdI, Noi moderati e Udc, che puntava a unire al capolista bloccato la possibilità di esprimere fino a tre preferenze, ed è stato respinto con voto segreto, 188 no contro 187 sì.
