di Marco Salustri (*)
C’è un dettaglio che racconta meglio di ogni statistica cosa significhi oggi investire nelle rinnovabili in Italia: nel 2016 un impianto poteva ottenere tutte le autorizzazioni e arrivare in esercizio nel giro di dodici mesi. Oggi, per molti progetti industriali, quello stesso percorso richiede anni. Non è un’impressione. Al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica giacciono migliaia di domande di autorizzazione ancora da evadere, mentre le richieste di connessione presentate a Terna sfiorano i 360 GW di potenza, un numero gonfiato anche dal fatto che ogni Soluzione Tecnica Minima Generale costa solo 2.500 euro e blocca capacità di rete per centinaia di MW, spesso senza che il progetto veda mai la luce. Risultato: nel 2025 l’Italia ha installato 7,2 GW di nuova potenza rinnovabile, il 6% in meno rispetto ai 7,6 GW del 2024. E il primo trimestre 2026 non inverte la tendenza: sul fotovoltaico utility-scale sono stati connessi 1.439 MW, il 9% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno prima.
Eppure sulla carta le cose dovrebbero andare diversamente. Il D.Lgs. 190/2024, il cosiddetto Testo Unico Rinnovabili, in vigore dal 30 dicembre 2024, ha riordinato il sistema autorizzativo in tre binari, attività libera, Procedura Abilitativa Semplificata e Autorizzazione Unica, proprio per accelerare gli iter. Per l’Autorizzazione Unica la norma fissa un tetto di 90 giorni, al netto dei tempi della Valutazione di Impatto Ambientale quando è richiesta. Un tetto che nella pratica quotidiana viene sistematicamente superato, perché la VIA, quando scatta, può da sola dilatare i tempi per anni, e perché il coordinamento fra Regioni, Soprintendenze e Terna resta il vero collo di bottiglia.
Il paradosso è che la volontà delle imprese non manca. Il tema non è più percepito come un adempimento di facciata ma come una condizione per restare competitivi. Il problema è che tra la volontà e il cantiere aperto si infila un apparato che sembra pensato per rallentare proprio ciò che dichiara di voler accelerare.
La burocrazia dei dati ESG
Se il permitting energetico è il primo ostacolo, il secondo ha la forma di un modulo da compilare. Con il D.Lgs. 125/2024, che recepisce la direttiva CSRD, l’Italia ha esteso l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità ben oltre il perimetro delle grandi quotate. Dal 2025 devono rendicontare anche le imprese non quotate che superano determinate soglie dimensionali (tra cui un attivo di bilancio sopra i 25 milioni di euro): si stima che i soggetti coinvolti in Italia siano saliti a oltre 7.000, contro i circa 300 obbligati fino al 2024. Dal 2026 toccherà anche alle PMI quotate sopra certe soglie di fatturato, attivo e dipendenti.
Il punto è che l’obbligo non si ferma a chi lo firma in prima persona. Le imprese coinvolte devono raccogliere dati lungo tutta la filiera, e questo significa che anche una piccola azienda fornitrice, formalmente esclusa dalla CSRD, si ritrova a dover fornire indicatori su emissioni, forza lavoro e governance ai propri clienti più grandi. Per una PMI senza un ufficio sostenibilità né sistemi di raccolta dati strutturati, tutto questo si traduce in tempo, consulenza esterna e, spesso, l’assunzione di competenze che prima non servivano.
Quando il ritardo si trasforma in un conto fiscale
C’è un aspetto che nel dibattito pubblico resta spesso sullo sfondo, ma che per chi tiene i conti di un’impresa è tutt’altro che secondario: ogni mese di attesa in più, sul fronte autorizzativo o su quello della rendicontazione, ha un costo fiscale preciso non solo un disagio organizzativo.
Il primo effetto riguarda l’ammortamento. Un impianto fotovoltaico o eolico bloccato nell’iter autorizzativo resta, ai fini dell’articolo 102 del TUIR, un cespite non ancora entrato in funzione: finché non lo è l’ammortamento fiscale non decorre. L’azienda ha quindi immobilizzato capitale che non produce né energia né, nel frattempo, alcun beneficio fiscale in termini di deduzione.
Il secondo effetto è ancora più diretto e riguarda i crediti d’imposta collegati agli investimenti in beni strumentali. Le discipline Transizione 4.0 e Transizione 5.0 condizionano il consolidamento del beneficio al rispetto di termini stringenti per l’interconnessione e l’entrata in funzione dei beni, con comunicazioni di completamento da trasmettere al GSE entro scadenze perentorie. Se l’impianto non entra in esercizio nei tempi previsti, magari proprio a causa di un’autorizzazione che tarda ad arrivare, scatta la decadenza, totale o parziale, del credito: nella migliore delle ipotesi l’impresa deve riversare all’Erario, entro il termine di versamento del saldo delle imposte, la quota di credito già utilizzata in compensazione, con un effetto di cassa immediato anche quando non sono dovute sanzioni.
Un meccanismo analogo vale per gli incentivi energetici veri e propri: il FER X transitorio, ad esempio, riconosce la tariffa incentivante assegnata in asta solo alle imprese che portano l’impianto in esercizio entro il 30 giugno 2026. Un progetto che ha vinto l’asta ma resta impantanato nel procedimento autorizzativo rischia di perdere la tariffa conquistata, senza alcuna possibilità di recupero.
A questo si somma un effetto meno visibile ma altrettanto concreto sul fronte finanziario: capitale immobilizzato più a lungo del previsto significa interessi passivi più alti sul debito contratto per finanziare l’investimento, con il rischio, per le imprese più indebitate, di sforare i limiti di deducibilità degli oneri finanziari legati al ROL previsti dall’articolo 96 del TUIR.
Sul fronte ESG il conto è diverso ma non meno reale. I costi di consulenza, i software di raccolta dati e la formazione interna necessari per rispondere agli obblighi CSRD sono spese deducibili, ma restano un costo puro: non generano un credito d’imposta dedicato e riducono il margine operativo senza alcuna contropartita fiscale diretta. Il danno maggiore, però, è indiretto: una rendicontazione di sostenibilità non pronta nei tempi richiesti dai clienti capofiliera, o dagli istituti di credito, può tradursi nell’esclusione da bandi, da crediti d’imposta collegati a requisiti di sostenibilità o, in condizioni di accesso al credito meno favorevoli, proprio nel momento in cui servirebbe liquidità per finanziare la transizione stessa.
Il paradosso, in sostanza, è che la burocrazia non si limita a far slittare un cantiere: attraverso il calendario fiscale trasforma il ritardo amministrativo in un costo economico aggiuntivo, che finisce per pesare esattamente sulle imprese che avevano deciso di investire in anticipo.
(*) Consigliere Nazionale Unimpresa con delega Fisco e Tributi
