di Emilio Orlando e Giusi Brega (*)
Dopo il caso Almasri la Consulta cambia la legge sulla cooperazione con la Cpi: la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale di una parte della disciplina italiana sulla cooperazione con la Corte penale internazionale, stabilendo che il ministro della Giustizia non può ritardare o omettere senza limiti la trasmissione delle richieste provenienti dall’Aia. Con la sentenza n. 143, depositata giovedì, i giudici costituzionali hanno accolto le questioni sollevate dalla quarta sezione penale della Corte d’appello di Roma, dichiarando incostituzionali gli articoli 2 e 4 della legge n. 237 del 20 dicembre 2012 nella parte in cui non impongono al Ministro della Giustizia di trasmettere “immediatamente” al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale.
La pronuncia nasce dalle questioni di costituzionalità sollevate dalla Corte d’appello di Roma nell’ambito del procedimento scaturito dal caso di Osama Elmasry Njeem, noto come Almasri, ex capo della polizia giudiziaria della Libia, accusato di violazione dei diritti umani di alcune persone trattenute nei centri di detenzione di cui era responsabile. Pur traendo origine da quella vicenda, la Corte costituzionale non si pronuncia sulla legittimità delle scelte compiute dal Governo in quel caso specifico. La sentenza interviene invece sul piano normativo, colmando una lacuna della legge e imponendo che, in futuro, le richieste della Corte penale internazionale siano gestite secondo procedure immediate, trasparenti e soggette a controllo.
Secondo la Consulta, l’attuale normativa “attribuisce un ruolo esclusivo al Ministro della giustizia nella cooperazione con la Corte penale internazionale” nella fase iniziale della cooperazione, ma non prevede alcun termine né criteri idonei a delimitare temporalmente l’esercizio di tale potere. Questa lacuna, osserva la Corte, “non scongiura il rischio del protrarsi dell’inerzia del Ministro della giustizia” e compromette l’effettività degli obblighi assunti dall’Italia con lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale.
La Corte richiama gli articoli 11 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli obblighi internazionali derivanti dallo Statuto di Roma, affermando che la “repressione dei crimini più gravi” è un ambito che “non tollera né rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze istruttorie o di carattere politico, né prese di posizione tacite, e, come tali, sottratte a ogni controllo, né, a fortiori, indugi arbitrari”. Per questo motivo, la sentenza introduce un principio preciso: il Ministro della Giustizia deve trasmettere senza ritardo le richieste della Cpi all’autorità giudiziaria competente oppure, qualora ritenga di non darvi seguito per la tutela di principi costituzionali fondamentali, deve comunicarne immediatamente le ragioni con una dichiarazione motivata. La Consulta precisa che tale diniego può riguardare esclusivamente “ipotesi eccezionali”, connesse alla salvaguardia dei principi inviolabili dell’ordinamento costituzionale e dell’identità costituzionale della Repubblica. I giudici hanno inoltre ribadito che il sistema delineato dalla legge del 2012 viola il principio di “leale collaborazione” che deve caratterizzare sia “i rapporti tra autorità governativa e Corte penale internazionale e tra autorità governativa e autorità giudiziaria”. La Corte ha invece dichiarato non fondate le questioni relative agli articoli 11 e 13 della stessa legge, che disciplinano la procedura di consegna delle persone richieste dalla Corte penale internazionale. Secondo la sentenza, tali disposizioni non sono di per sé incompatibili con gli obblighi internazionali dell’Italia; le criticità costituzionali risiedono, nel ‘vuoto’ delle regole generali sulla gestione delle richieste di cooperazione contenute negli articoli 2 e 4.
(*) La Presse
