Norme fiscali

Recupero del credito Iva legittimo se la dichiarazione è stata omessa

 

Il credito Iva sorto in un anno d’imposta per il quale il contribuente ha omesso di presentare la relativa dichiarazione annuale non può essere portato in detrazione dall’imposta dovuta nelle annualità successive. L’incongruenza dichiarativa può essere rilevata tramite controllo cartolare da parte dell’Amministrazione finanziaria, salva la possibilità per il contribuente di dimostrare in sede giudiziale l’effettiva sussistenza del credito.

Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23915 del 23 luglio 2026.

Il caso di specie ha riguardato una cartella di pagamento notificata ad una società a responsabilità limitata. Alla base della cartella, scaturita a seguito del controllo automatizzato di cui all’articolo 54 bis del Testo unico sull’Iva (Dpr n. 633/1972), vi era l’utilizzo di un credito Ivaderivante dall’anno precedente, anno in cui la società non aveva presentato alcuna dichiarazione ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto.

I giudici di primo grado rigettavano il ricorso della società, ritenendo legittima l’iscrizione a ruolo eseguita dall’ufficio, senza che fosse necessaria l’emissione di un atto di accertamento.

La Corte di secondo grado della Sicilia, invece, accoglieva l’appello della società, ritenendo che la procedura relativa al controllo automatizzato fosse utilizzabile solo per la correzione di meri errori materiali e non per disconoscere la pretesa della società di esercitare il diritto alla detrazione, essendo a tal fine necessaria l’emissione di un atto di accertamento.

L’Agenzia delle entrate ha presentato ricorso per cassazione, ribadendo la legittimità della procedura utilizzata al fine del recupero del credito Iva.

I giudici della Corte di cassazione hanno ricordato che il meccanismo della detrazione Ivaè finalizzato ad assicurare la neutralità dell’imposta e hanno riepilogato i requisiti, sia sostanziali sia formali, che devono sussistere ai fini del suo riconoscimento.

In particolare, è stato ribadito che i requisiti sostanziali riguardano la circostanza che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo d’imposta, che quest’ultimo sia debitore dell’imposta attinente a tali acquisti e che i beni di cui si tratta siano utilizzati per il compimento di operazioni imponibili.

Gli obblighi formali, invece, riguardano gli adempimenti relativi alla contabilità, alla fatturazione e alla presentazione delle dichiarazioni Iva.

è stato, altresì, richiamato l’orientamento della Corte di cassazione (espresso con le pronunce n. 17758/2016 e n. 5215/2025) in base al quale, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva e di successivo utilizzo di un credito d’imposta sorto, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta indebitamente detratta, con conseguente e diretta emissione della cartella di pagamento. Ciò in quanto, nel caso descritto, il recupero d’imposta deriva da un mero controllo formale, che non riguarda la posizione sostanziale del contribuente e prescinde da profili valutativi ed estimativi oltre che da atti di indagine.

Le pronunce richiamate hanno, quindi, evidenziato che con il controllo formale ai sensi dell’articolo 54 bis delTesto unico Iva viene eseguito, in pratica, un mero raffronto tra i dati dichiarati e quelli risultanti dall’anagrafe tributaria.

L’ordinanza in commento ha quindi precisato che “…la mancata esposizione di un credito nella dichiarazione relativa all’anno in cui esso è sorto dà luogo ad un’incongruenza della dichiarazione relativa al successivo anno in cui il credito viene utilizzato in detrazione, incongruenza che può essere rilevata tramite controllo cartolare dell’amministrazione, salva la possibilità del contribuente, in sede giudiziale, di dimostrare l’effettiva sussistenza del credito.

I giudici hanno rimarcato che la decisione impugnata della Corte siciliana, nell’affermare l’inidoneità del controllo automatizzato ex articolo 54 bis ai fini del disconoscimento del credito Iva utilizzato in detrazione dal contribuente, si pone in contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza.

Alla luce di ciò è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

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