Cronaca

Cessione di beni mobili: fa fede la consegna o spedizione

Ai fini dell’attribuzione dei ricavi per competenza, la consegna va individuata nel momento in cui i beni escono dalla materiale disponibilità del venditore e vengono trasportati e montati presso la sede dell’acquirente in ragione di prestazioni a carico del venditore e non quello in cui la parte venditrice avvisa il cliente della messa a disposizione del bene presso un magazzino della stessa venditrice. Così si è espressa la Cassazione con l’ordinanza n. 25757 del 26 settembre 2024. L’articolo comma 2 lettera a) Tuir (ove attribuisce rilievo, per determinare l’esercizio al quale vanno imputati i ricavi derivanti dalla vendita di beni mobili, al momento della consegna o della spedizione) intende infatti quale consegna il trasferimento della disponibilità materiale dei beni, anche nell’ipotesi in cui questa trasmissione sia successiva rispetto al trasferimento della proprietà dei beni eventualmente intervenuta in ragione del principio del consenso traslativo.

Con un avviso di accertamento notificato alla Alfa s.p.a. in relazione all’anno di imposta 2006 l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione un maggior reddito di impresa per euro 182.281,36 con conseguente maggiore Ires per euro 60.153,00 maggiore Irap di euro 7.747,00 e irrogava le sanzioni collegate. In particolare l’ufficio contestava alla società che per l’anno in questione le voci di bilancio risultavano sovrastimate e sottostimate nella determinazione dei ricavi e tanto perché una serie di contratti, qualificati come cessioni ovvero vendite di beni mobili (si trattava di macchinari per il taglio dei marmi prodotti dalla società), erano da qualificarsi piuttosto come appalti di servizi e i relativi ricavi dovevano essere imputati all’anno in cui la prestazione di fare oggetto principale del contratto era stata completata, ai sensi dell’>articolo 109, comma 2, lettera b), Dpr n. 917/1986, e comunque al momento della effettiva consegna e non al momento in cui la società assumeva di avere messo a disposizione degli acquirenti i macchinari ma senza averli trasportati e montati e senza avere ancora fatturato il corrispettivo della cessione.

La società impugnava il citato atto impositivo e la Ctp di Massa Carrara accoglieva il ricorso con annullamento dell’atto.

L’ufficio appellava la decisione di primo grado e la Ctr Toscana rigettava il gravame dell’Agenzia.

Quest’ultima ricorreva per la cassazione della sentenza di seconde cure articolando l’impugnativa sulla base di tre motivi.

Gli Ermellini, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, hanno cassato la pronuncia della Ctr Toscana rinviando ad altra sezione del Collegio di secondo grado.

L’ufficio aveva lamentato, con la doglianza ritenuta fondata dalla Cassazione, la violazione del citato articolo109 del Dpr 917/86 e la violazione del principio di competenza. In sintesi, l’Agenzia impugnata la sentenza avrebbe errato nel ritenere che la consegna dei macchinari si fosse concretizzata nell’anno di imposta indicato dalla società contribuente con la semplice messa a disposizione dei beni e prima che del trasporto e del montaggio degli stessi presso gli acquirenti.

La Cassazione, una volta qualificati i contratti in questione come vendite di beni mobili, ha ritenuto pienamente applicabile, al fine di determinare i criteri temporali di imputazione dei ricavi, il disposto dell’articolo109 Tuir il quale dispone che: «ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale».

Il momento decisivo per determinare l’esercizio al quale vanno imputati i ricavi e cioè i corrispettivi della vendita di beni mobili è, dunque, quello in cui i beni mobili sono consegnati o spediti.

Nel caso di specie, a contrario, la sentenza impugnata ha inteso quale momento della consegna quello in cui la parte venditrice avvisava la parte acquirente della avvenuta produzione del macchinario e della sua messa a disposizione presso un magazzino della Alfa s.p.a., e invitava la controparte ad organizzare il ritiro della merce nei primi mesi dell’anno successivo.

La motivazione della pronuncia cassata, nel qualificare quale consegna la descritta attività, ha errato poiché la consegna, ai fini della applicazione del citato articolo109 Tuir, andava invece individuata nel momento in cui i beni uscivano dalla materiale disponibilità del venditore e venivano trasportati e montati presso la sede dell’acquirente.

Sul punto, la Cassazione conclude richiamando un proprio precedente (confronta. sentenza n.11604 del 11.9.2001) la quale, tra l’altro, ha affermato il principio di diritto secondo il quale «ai fini della imputazione dei ricavi rileva il momento della consegna quale materiale trasmissione della disponibilità della cosa».

Fonte Agenzia delle Entrate

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