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Con l’abuso edilizio addio Superbonus 110%

Un parere dello Studio Cataldi sentenzia che non ci sarà alcuna sanatoria delle illegalità commesse

(Red) Non c’è pace per il superbonus 110%. Dopo il braccio di ferro su chi autorizzare e le polemiche legate ai beneficiari, gli alberghi erano stati esclusi e poi riammessi, adesso si scatenano le valutazioni su chi potrà o meno beneficiarne. Secondo le ultime valutazioni fatte dallo Studio Cataldi, rimarrebbero fuori tutti gli immobili che presenterebbero delle irregolarità. Lo si sapeva, ma si era aperta una breccia nella normativa, che avrebbe rimesso le cose a posto.
Si tratta, scrive studiocataldi.it, della norma che disciplina il c.d. Superbonus 110%, una misura di incentivazione che punta a rendere più efficienti e più sicure le abitazioni, elevando al 110% l’aliquota di detrazione delle spese relative a specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (anche se è allo studio una proroga al 2023) da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022. In molti hanno visto nell’art. 33 del D.L. Semplificazioni, nella parte in cui ha integralmente sostituito il comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio, una disposizione recante una sorta di “sanatoria” per gli abusi edilizi; in realtà così non sembrerebbe affatto, soprattutto se si guarda con attenzione alla lettera definitiva della norma, che non ha recepito alcune delle precisazioni contenute nella prima bozza del decreto. Il rinnovato comma 13-ter semplifica la disciplina per fruire dell’agevolazione, stabilendo che gli interventi di cui al Superbonus 110%, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). In particolare, attraverso la CILA sarà possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero andrà attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

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