Economia e Lavoro

Consob: abilita 9 soggetti per cripto-attività in Italia

Dal primo luglio termina il periodo transitorio previsto dal Regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività (MiCAR) per i VASP (Virtual Asset Service Providers) che hanno operato in base ai regimi nazionali. In tutta l’Unione Europea, la prestazione di servizi relativi alle cripto-attività ai clienti europei è riservata esclusivamente ai soggetti autorizzati come CASP (Crypto-Asset Service Provider) ai sensi del MiCAR, nonché agli intermediari già vigilati che abbiano comunicato l’intenzione di prestare servizi su cripto-attività. L’eventuale prestazione di questi servizi senza autorizzazione avverrebbe in violazione delle normative dell’Unione Europea. In Italia, la Consob, in stretto coordinamento con la Banca d’Italia, ha autorizzato ad oggi 8 CASP, di seguito elencati: CheckSig; Conio; CryptoSmart; Hercle; Hodlie; Olliv; Riv Digital e Young Platform. Inoltre, un intermediario bancario, Banca Sella, ha effettuato la notifica alla Banca d’Italia per la prestazione di servizi per le cripto-attività. Questi operatori – al pari di tutti i soggetti autorizzati negli altri Stati membri – sono iscritti nel Registro dei prestatori di servizi per le cripto-attività tenuto dall’ESMA e possono offrire i propri servizi in tutti i Paesi Ue in virtù del regime del cd. “passaporto europeo”.  Gli operatori che, alla data odierna, non hanno ottenuto l’autorizzazione come CASP in almeno un paese della UE devono cessare la propria attività, limitandosi allo svolgimento delle attività funzionali alla chiusura dei rapporti in essere con i clienti, consentendo il trasferimento e/o la liquidazione delle loro posizioni in conformità alle regole di condotta, agli obblighi in materia antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, salvaguardando al contempo gli interessi dei clienti e mitigando i rischi per il mercato. Al riguardo, l’Esma ha chiesto a questi operatori di predisporre piani di dismissione ordinata, che garantiscano il trasferimento delle attività dei clienti verso operatori autorizzati o portafogli auto-custoditi (cosiddetti self-hosted wallet), senza causare danni economici ai clienti stessi. Su questo punto, si richiama l’attenzione degli investitori sull’importanza di verificare che il proprio fornitore di servizi sia effettivamente autorizzato. A tal fine è fondamentale: consultare il Registro dei prestatori di servizi per le cripto-attività tenuto dall’ESMA; verificare con attenzione quale entità giuridica fornisce in concreto il servizio, poiché le tutele previste dal MiCAR si applicano solo ove il prestatore dei servizi sia autorizzato nell’Ue e non nel caso in cui a prestare i servizi siano altre entità del gruppo (anche extra-UE) che operano con lo stesso marchio senza autorizzazione MiCAR; nel caso in cui il proprio fornitore non risulti autorizzato, valutare il trasferimento delle cripto-attività verso un soggetto autorizzato o verso un portafoglio auto-custodito, oppure la chiusura delle posizioni in essere. La Banca d’Italia e la Consob continueranno a svolgere la propria attività di vigilanza e di informazione al pubblico, in coordinamento con l’Esma e con le altre Autorità competenti, al fine di assicurare un’applicazione uniforme del MiCAR e un adeguato livello di tutela degli investitori e del mercato.

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