Politica

Corte dei Conti spiega il perché dello stop al Ponte di Messina

 

Ambiente, tariffe e contratto: i tre scogli su cui al momento appare arenato il progetto del Ponte sullo Stretto, dopo che la Corte dei Conti ha reso noto le motivazioni della bocciatura, il mese scorso, della delibera Cipess sull’opera tra Calabria e Sicilia. Da Palazzo Chigi si fa sapere che “le motivazioni” saranno oggetto di “attento approfondimento” mentre il Mit “è già al lavoro per superare i rilievi”. Nel dettaglio, i magistrati contabili spiegano che il Collegio nell’espletamento del “controllo preventivo di legittimità”, ha ritenuto di assegnare “prioritario rilievo” alla “violazione” della direttiva Ue relativa “alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali”, a causa “della carenza di istruttoria e di motivazione” della cosiddetta delibera Iropi; quindi alla “violazione” della direttiva Ue, in considerazione “delle modificazioni sostanziali, oggettive e soggettive, intervenute nell’originario rapporto contrattuale”; infine alla “mancata acquisizione del parere” dell’Autorità di regolazione dei trasporti “in relazione al piano tariffario posto a fondamento del piano economico e finanziario”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la nota diffusa dalla Corte dei Conti: “La Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti ha depositato in data odierna la deliberazione n. 19/2025/PREV, rendendo note le motivazioni per le quali il 29 ottobre scorso è stato ricusato il visto – e la conseguente registrazione – della delibera CIPESS n. 41 del 6 agosto 2025 avente a oggetto: “Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria: assegnazione risorse FSC ai sensi dell’articolo 1, comma 273-bis, della legge n. 213 del 2023 e approvazione, ai sensi dell’articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, del progetto definitivo e degli atti di cui al decreto-legge n. 35 del 2023”. Il Collegio, nell’espletamento del controllo preventivo di legittimità, ha ritenuto di assegnare prioritario rilievo alla:
Violazione della direttiva 92/43/CE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, a causa della carenza di istruttoria e di motivazione della c.d. delibera IROPI;
Violazione dell’art. 72 della direttiva 2014/24/UE, in considerazione delle modificazioni sostanziali, oggettive e soggettive, intervenute nell’originario rapporto contrattuale;
Violazione degli artt. 43 e 37 del decreto-legge n. 201/2011, per la mancata acquisizione del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti in relazione al piano tariffario posto a fondamento del piano economico e finanziario. Con la medesima delibera sono state, altresì, formulate osservazioni relative a ulteriori profili confermati all’esito dell’adunanza, ma ritenuti non decisivi ai fini delle valutazioni finali.

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