Economia e Lavoro

Decreto Aiuti ter: a novembre il bonus da 150 euro per i lavoratori dipendenti. Ecco come richiederlo

 

di Flavia Zandonati

Arriva a Novembre per il lavoratori pubblici e privati il bonus 150, circa 22milioni di italiani potranno beneficare della nuova indennità introdotta con il decreto Aiuti ter.

Il bonus, diversamente da quello precedente dei 200 euro, abbassa il tetto di reddito da 35 a 20mila euro, per rientrare nella platea dei beneficiari, dunque, occorre avere una retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre, non superiore a 1.538 euro.

Nello specifico, il decreto-legge n. 144/2022 ha previsto all’articolo 18, comma 1: “Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16”.

Il lavoratore dunque, deve presentare al proprio datore di lavoro, per percepire l’indennità, una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero appartenere ad un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.

Il bonus viene riconosciuto per il tramite del datore di lavoro, è necessario, ovviamente che sussista un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato nel mese di novembre 2022 oltre che tutti gli altri requisiti previsti all’art 18 del decreto Aiuti ter. Il comma 2 del citato articolo, inoltre, dispone che: “l’indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.

Pertanto, l’indennità va erogata anche a favore di quei lavoratori la cui retribuzione risulti azzerata in virtù degli eventi tutelati, si pensi ad esempio ai congedi parentali, fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro.

Diversamente, l’indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto come nel caso dell’aspettativa non retribuita.

Per  approfondire l’argomento è possibile visionare la circolare INPS 17 ottobre 2022, n. 116

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