“L’allontanamento di un minore è una misura estrema alla quale ricorrere dopo aver valutato attentamente le ripercussioni che un simile provvedimento può produrre sul benessere psicofisico del minore e sempre avendo come faro il superiore interesse sancito dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Così si è espresso Carlo Nordio, Ministro della giustizia, nel corso di un question time alla Camera a proposito del caso della famiglia nel bosco. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni si riconosce integralmente nelle parole del Guardasigilli, con il quale ha aperto da tempo un’interlocuzione – così come con il Ministero degli interni – sul tema dei prelevamenti forzosi dei minori”. Così in una nota l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.
“Il caso della famiglia di Palmoli ha avuto il merito di accendere i riflettori su un tema da sempre alla nostra attenzione– dice Marina Terragni- Purtroppo mancano dati: non conosciamo il numero dei bambini ospitati nelle strutture, né esiste un censimento di esse. Neppure è noto il numero dei minori prelevati ogni anno: gli ultimi numeri disponibili, del 2019, parlano di 8 mila prelevamenti annui. Né si conoscono nel dettaglio le motivazioni dei prelevamenti, il tempo medio di permanenza e il bilancio di queste esperienze”.
“Il ddl Affido Roccella-Nordio- prosegue Terragni- già approvato alla Camera e attualmente al vaglio in Commissione Giustizia al Senato, si propone finalmente di colmare queste lacune introducendo registri nazionali e istituendo un Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza, comunità e famiglie affidatarie. Esso rafforza, in tal modo, il principio del superiore interesse del minore e il suo diritto a crescere in un contesto familiare, in conformità con la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.
IL PRELIEVO UNA MISURA ECCEZIONALE E TEMPORANEA
L’Autorità garante ribadisce alcuni principi da considerare inderogabili: “Il prelevamento dei minori deve costituire una misura del tutto eccezionale e temporanea, applicabile unicamente quando l’incolumità del minore sia a rischio comprovato. Infliggere il trauma del collocamento in casa-famiglia, provvedimento che si configura come inflizione di una pena a un innocente, è giustificabile solo in casi estremi, quando la vita del bambino corra un pericolo effettivo e imminente. Unicamente in questi casi, inoltre, i tribunali dovrebbero disporre l’intervento delle forze dell’ordine – e solo in ausilio ai servizi sociali – per trasferire il minore in casa-famiglia, ma la sua eventuale resistenza non può essere oggetto di coazione”.
