Politica

Fisco senza limiti e diritti compressi: l’Europa richiama l’Italia al rispetto dello Stato di diritto

di Riccardo Bizzarri (*)

Le sentenze europee non sono più semplici ammonimenti. Sono, sempre più chiaramente, atti di accusa contro un sistema fiscale che ha normalizzato l’eccezione, trasformando la discrezionalità amministrativa in regola e le garanzie del contribuente in variabili secondarie.

Con la decisione “Agrisud 2014 S.r.l. semplificata e altri c. Italia”, la Corte europea dei diritti dell’uomo infligge all’Italia l’ennesima condanna per violazione dell’articolo 8 della Convenzione. Una condanna che non riguarda singoli eccessi, ma un modello di accertamento fondato su poteri ispettivi ampi, opachi e scarsamente controllabili. Il messaggio di Strasburgo è netto: le ispezioni fiscali italiane non sono “conformi alla legge” perché non assistite da garanzie procedurali adeguate. L’accesso nei locali aziendali e l’acquisizione di documentazione contabile avvengono sulla base di norme (artt. 52 d.P.R. 633/1972 e 33 d.P.R. 600/1973) che non delimitano né i presupposti né l’estensione del potere ispettivo.

In altri termini, il contribuente subisce controlli senza sapere perché è stato selezionato, quali limiti abbia l’ispezione e quali strumenti abbia per opporsi. Un assetto che, per la Cedu, lascia spazio ad abusi strutturali, non a mere deviazioni patologiche.

Il dato più inquietante è che, anche in presenza di autorizzazioni formali, queste risultano spesso prive di motivazione concreta, ridotte a formule di stile che non consentono alcuna verifica sulla necessità e proporzionalità dell’intervento.

La sentenza Agrisud non è un fulmine a ciel sereno. È una recidiva, che segue la pronuncia Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia, nella quale la Corte aveva già messo a nudo l’assenza di un vero controllo giurisdizionale sull’operato del Fisco.

Nulla è cambiato, rileva Strasburgo: non esiste in Italia un giudice che possa sindacare in modo effettivo la legittimità dell’ispezione, né prima né dopo il suo compimento. Le Commissioni tributarie e il giudice civile restano strumenti inadeguati, incapaci di valutare la proporzionalità dell’ingerenza nei diritti fondamentali dell’impresa.

Il contribuente, dunque, è esposto a un potere invasivo senza tutela preventiva e senza rimedio successivo, una situazione che collide frontalmente con l’idea stessa di Stato di diritto. Particolarmente severa è la valutazione della Corte sulle prassi amministrative. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate, come la 4/E del 7 maggio 2021, non hanno alcun valore salvifico: sono istruzioni interne, non norme di legge, e non creano diritti per il contribuente.

Affidare la tutela dei diritti fondamentali a documenti amministrativi interni significa, in sostanza, privatizzare la legalità, sottraendola al controllo democratico e giurisdizionale. La riforma dell’articolo 13-bis del DL 84/2025 introduce l’obbligo di motivazione espressa per accessi e verifiche fiscali. È un passo avanti, ma non risolve il problema di fondo: la mancanza di un giudice con poteri pieni di controllo sull’azione ispettiva. Senza la possibilità di bloccare o sindacare l’ispezione in tempo reale, la motivazione rischia di restare un adempimento formale, utile a posteriori ma incapace di prevenire la violazione. Lo stesso schema emerge nelle Conclusioni dell’Avvocato Generale UE sui ricorsi relativi all’accesso ai dati dei titolari effettivi. Anche in questo caso, l’Europa afferma un principio fondamentale: la trasparenza non può essere cieca, automatica e irreversibile. Serve un interesse legittimo, serio e dimostrato. E, soprattutto, serve un ricorso giurisdizionale effettivo, dotato di misure cautelari, perché una volta divulgati i dati il danno alla sfera personale ed economica del titolare è irreparabile. Affidare decisioni così delicate a organi amministrativi, come le Camere di Commercio, senza un immediato controllo giudiziario, espone ancora una volta il cittadino-contribuente a un potere sbilanciato.

Il filo rosso che lega Strasburgo e Lussemburgo è chiaro: nel rapporto fiscale il contribuente è la parte debole, e come tale va protetta. Non basta invocare l’interesse erariale o la lotta all’evasione per giustificare poteri illimitati e controlli invasivi.

Le Corti europee stanno ricordando all’Italia un principio semplice ma spesso dimenticato: l’efficienza non può sostituire la legalità, e il fine non giustifica mai mezzi privi di garanzie. Una sfida per il legislatore e per la giurisprudenza nazionale

Le condanne europee non sono un ostacolo alla fiscalità moderna, ma un’opportunità per riequilibrare un sistema che ha progressivamente eroso i diritti del contribuente.

Se il legislatore non interverrà in modo organico, introducendo limiti chiari, controlli giurisdizionali effettivi e rimedi tempestivi, il rischio è che l’Italia continui a pagare indennizzi a Strasburgo, senza mai correggere davvero il proprio modello di accertamento.

E, soprattutto, senza restituire al contribuente ciò che gli spetta in uno Stato di diritto maturo: certezza delle regole, prevedibilità dell’azione amministrativa e tutela effettiva dei propri diritti.

(*) Giornalista

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