Norme fiscali

Fisco: Unimpresa, più tempo per recuperare Iva, rate fino a 5 anni

Più tempo per recuperare l’Iva non detratta sulle fatture, possibilità di dilazionare fino a 20 rate trimestrali le somme dovute nell’ambito dell’adempimento collaborativo, nuovi criteri temporali per gli accertamenti sui costi pluriennali, limiti alle contestazioni fondate sulla sola antieconomicità delle operazioni e un’imposta sostitutiva del 36% per l’affrancamento di determinate partecipazioni riferibili a società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.

È quanto evidenzia il Centro studi di Unimpresa, che descrive il decreto legislativo 148 del 7 agosto 2026, il correttivo fiscale “Omnibus”, pubblicato l’11 agosto ed entrato in vigore il giorno successivo. Il provvedimento interviene, tra l’altro, su imposte sui redditi, Iva, controlli, adempimento collaborativo e semplificazioni. Sul fronte dell’Iva, viene ampliato il periodo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione.

La modifica consente di recuperare l’imposta anche quando la fattura non è stata portata in detrazione nell’anno di ricezione, riducendo il rischio che ritardi amministrativi o contabili determinino la perdita definitiva di un credito effettivamente spettante. In concreto, una fattura ricevuta nel 2026 e non portata subito in detrazione potrà essere registrata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo, dunque nel quadro della dichiarazione riferita al 2028. La novità rende meno rigido il collegamento temporale tra ricezione del documento ed esercizio del diritto, pur lasciando fermi gli obblighi sostanziali richiesti per la detrazione.

Un’altra novità riguarda l’adempimento collaborativo. Per le somme dovute a seguito della risposta dell’Agenzia delle entrate viene prevista la possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure attraverso un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. La dilazione può quindi estendere il pagamento su un arco temporale che arriva fino a cinque anni.

La prima rata deve essere versata entro sette giorni dalla notifica della risposta, mentre sulle successive sono dovuti gli interessi. Il mancato pagamento di una rata successiva alla prima entro il termine previsto per quella seguente determina la decadenza dalla rateazione, con iscrizione a ruolo delle somme residue e applicazione delle conseguenze previste dalla disciplina. L’intervento non riduce il debito fiscale, ma ne rende più sostenibile l’impatto sulla liquidità del contribuente. Sul terreno degli accertamenti arriva poi una disciplina specifica per i componenti negativi di reddito a efficacia pluriennale, come quelli collegati ad ammortamenti e costi dedotti in più esercizi.

Il decreto individua un criterio temporale più definito per l’esercizio del potere di controllo, collegandolo alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale è stata dedotta per la prima volta una quota del componente pluriennale. L’obiettivo è delimitare nel tempo la possibilità di contestazione, evitando che l’operazione dalla quale deriva il costo possa restare esposta per periodi eccessivamente lunghi all’incertezza fiscale. Restano escluse dalla nuova disciplina le spese relative a operazioni inesistenti. Le nuove disposizioni sui componenti pluriennali troveranno applicazione per beni e servizi acquistati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.

Un ulteriore intervento riguarda l’antieconomicità delle operazioni. Il semplice scostamento tra il prezzo pattuito per un bene o un servizio e il relativo valore di mercato non potrà, da solo, fondare l’accertamento di componenti positivi parzialmente occultati o di componenti negativi quantitativamente non inerenti. La novità delimita uno dei terreni più delicati del rapporto tra Fisco e impresa: un prezzo superiore o inferiore a quello di mercato può derivare da strategie commerciali, esigenze finanziarie o altre valutazioni imprenditoriali e non costituisce automaticamente la prova di un’irregolarità fiscale.

L’amministrazione conserva il potere di contestare le operazioni, ma dovrà disporre di ulteriori elementi a sostegno dell’accertamento. Il decreto interviene infine sulle partecipazioni non quotate riferibili a società localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Per tali partecipazioni, detenute al di fuori dell’attività d’impresa, viene prevista la possibilità di affrancamento attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva del 36%, da versare in un’unica soluzione. La misura consente di attribuire rilevanza fiscale al valore rideterminato della partecipazione, prevedendo però un prelievo particolarmente elevato per le attività collegate alle giurisdizioni a fiscalità privilegiata.

Nel complesso, le cinque misure delineano un doppio indirizzo: maggiore flessibilità e certezza nei rapporti ordinari tra contribuenti e amministrazione finanziaria, accompagnate da un trattamento più severo per le fattispecie considerate maggiormente sensibili sotto il profilo fiscale.

Secondo il Centro studi di Unimpresa, le cinque disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 148 del 2026 appartengono apparentemente ad ambiti differenti, ma lette nel loro insieme mostrano una direzione abbastanza precisa: rendere più definito il rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria, ridurre alcune rigidità procedurali e, soprattutto, delimitare meglio tempi e presupposti dell’attività di controllo. Non si tratta di un arretramento della capacità dello Stato di contrastare evasione ed elusione. Al contrario, il sistema conserva strumenti particolarmente incisivi nei confronti delle situazioni considerate fiscalmente più rischiose, come dimostra l’aliquota del 36% prevista per l’affrancamento delle partecipazioni “black list”. Il cambiamento riguarda soprattutto la prevedibilità del rapporto fiscale: più tempo per esercitare diritti effettivamente spettanti, possibilità di dilazionare determinati versamenti, termini di accertamento maggiormente definiti e limiti all’utilizzo di presunzioni fondate esclusivamente sulla valutazione economica delle scelte imprenditoriali.

La nuova disciplina della detrazione Iva, sottolinea Unimpresa, è probabilmente la modifica destinata ad avere la platea applicativa più ampia. L’imposta assolta sugli acquisti costituisce normalmente un credito per l’impresa e la perdita della possibilità di detrarla per una questione esclusivamente temporale può trasformare un’imposta neutrale in un costo effettivo.

Il nuovo meccanismo attenua questa rigidità. Se una fattura ricevuta nel 2026 non viene immediatamente portata in detrazione, il diritto potrà essere esercitato attraverso la dichiarazione relativa al 2028.

L’effetto concreto è quello di creare un margine temporale maggiore per correggere omissioni, ritardi di registrazione o disallineamenti amministrativi senza trasformarli automaticamente in una perdita patrimoniale. Per le imprese, soprattutto quelle caratterizzate da un numero elevato di documenti e da strutture amministrative complesse, significa ridurre uno dei rischi derivanti dalla gestione quotidiana degli adempimenti fiscali.

La rateizzazione prevista nell’adempimento collaborativo introduce invece un principio importante sul fronte della sostenibilità finanziaria del rapporto con il Fisco. La possibilità di arrivare a 20 rate trimestrali significa che il pagamento può essere distribuito su un periodo massimo che, in termini di successione delle scadenze, arriva a cinque anni. Il debito fiscale non viene ridotto né cancellato e sulle rate successive operano gli interessi, ma viene attenuato l’effetto immediato sulla cassa dell’impresa. È un elemento rilevante perché la sostenibilità di un’obbligazione tributaria dipende non soltanto dalla sua dimensione assoluta, ma anche dalla concentrazione temporale dei versamenti. Un pagamento elevato richiesto in un’unica soluzione può determinare tensioni finanziarie anche in un’impresa economicamente sana; distribuirlo nel tempo consente invece di programmare i flussi finanziari senza mettere in discussione il principio secondo il quale le imposte accertate e riconosciute devono essere integralmente pagate. La misura appare inoltre coerente con la filosofia dell’adempimento collaborativo: se il contribuente comunica preventivamente i rischi fiscali e instaura un confronto con l’amministrazione, è ragionevole che la definizione delle somme dovute possa essere accompagnata da modalità di pagamento compatibili con la continuità finanziaria dell’impresa.

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