Nella Gazzetta ufficiale di ieri è stato pubblicato l’annuale comunicato dell’Agenzia delle entrate che contiene le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci. Le tabelle servono a calcolare il reddito imponibile relativo ai veicoli aziendali concessi ai dipendenti anche per uso personale, secondo quanto previsto dall’articolo 51, comma 4 lettera a), del Tuir.
Le tabelle si distinguono per tipologia di veicolo:
- autoveicoli a benzina in produzione
- autoveicoli a gasolio in produzione
- autoveicoli a benzina-gpl e ibrido-benzina-gpl in produzione
- autoveicolo ibrido-benzina in produzione
- autoveicoli ibrido-gasolio in produzione
- autoveicoli ibridi plug-inin produzione
- autoveicoli elettrici in produzione
- autoveicoli a benzina fuori produzione
- autoveicoli a gasolio fuori produzione
- autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano e metano esclusivo fuori produzione
- autoveicoli ibrido-benzina fuori produzione
- autoveicoli ibrido-gasolio fuori produzione
- autoveicoli ibrido plug-in fuori produzione
- autoveicoli elettrici fuori produzione
- motoveicoli
- autocaravan
Ricordiamo che la disciplina di riferimento, contenuta nell’articolo 51, comma 4 lettera a) del Tuir, è stata riformata dalla legge di bilancio 2025, a cui si sono aggiunte le regole per il passaggio dal vecchio al nuovo regime stabilite dalla legge n. 60/2025, di conversione del Dl n. 19/2025 (articolo 6 comma 2-bis del Dl n. 19/2025).
In particolare, dal 1° gennaio 2025, il cosiddetto fringe benefit di auto, moto e ciclomotori di nuova immatricolazione è passato al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica o al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
La nuova disciplina si applica ai veicoli, come sopra individuati, che rispettino congiuntamente i seguenti tre requisiti:
- siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025
- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025
- siano stati assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Al nuovo regime e alle regole di passaggio tra 2024 e 2025 l’Agenzia ha dedicato la circolare n. 10/E del 3 luglio 2025
