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Giustizia, Esame per Avvocati: ecco il dl con le nuove misure. Nessuna prova scritta, solo due prove orali

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge che stabilisce le modalità di svolgimento della prossima sessione dell’esame di Stato, per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, durante l’emergenza sanitaria da covid-19. Il provvedimento è ora sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica. La data di inizio delle prove sarà indicata in un successivo decreto del Ministero della Giustizia, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questo dl. Le nuove modalità d’esame – valide esclusivamente per l’anno in corso – sono frutto di una interlocuzione costante tra Ministero della Giustizia e Consiglio nazionale forense, per elaborare una soluzione in grado di assicurare ai praticanti avvocati lo svolgimento dell’esame senza ulteriori rinvii, ma garantendo comunque una selezione ed una effettiva verifica delle competenze maturate durante il tirocinio. Il Consiglio nazionale forense -afferma la presidente facente funzioni del Consiglio nazionale forense Maria Masi -ha collaborato con il ministero della Giustizia per garantire ai praticanti avvocati l’espletamento dell’esame della sessione 2020 ed evitare così ulteriori ritardi per l’accesso alla professione forense. Tuttavia – prosegue Masi – il Cnf nutre alcune perplessità, relativamente alla formulazione del testo del decreto, per l’effettiva garanzia di equilibrio e parità di trattamento nei confronti di tutti coloro che affronteranno il primo colloquio orale”. “Per questo – spiega Masi – il Cnf aveva suggerito che i quesiti del primo orale, sostitutivo della prova scritta e della durata di una sola ora, fossero elaborati centralmente dal Ministero stesso in modo di assicurare a tutti i candidati una condizione di omogeneità. Il Cnf interloquirà con il ministero della Giustizia e con la commissione centrale d’esame per verificare che non sussista un eventuale rischio di disparità di trattamento per gli aspiranti avvocati”. Ma veniamo ai dettagli della nuova prova. Nessuna prova scritta. Due prove orali. Candidato in presenza nella sede d’esame. Commissione da remoto. Possibilità di consultare i consueti codici con la giurisprudenza. Esito immediato. Ecco le principali novità per il prossimo esame di abilitazione professionale, per aspiranti avvocati, a fronte delle prescrizioni per prevenire la diffusione del contagio da covid-19. Il decreto, sottoposto al Consiglio dei Ministri venerdì 12 marzo 2021, attende la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le date delle prove saranno comunicate con un nuovo decreto del Ministero della Giustizia, entro 30 giorni dalla pubblicazione di questo provvedimento. Il candidato sarà presente, nella sede d’esame: o gli uffici giudiziari della Corte d’Appello o i locali dei consigli dell’ordine degli avvocati. Insieme a lui, il segretario, mentre la commissione sarà collegata da remoto. Almeno 20 giorni prima, ad ogni candidato sarà inviata comunicazione dell’ora e del luogo dove dovrà presentarsi. Primo orale. Il candidato potrà scegliere una materia, tra le tre che dovevano essere verificate con gli scritti: diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo. Per ogni quesito, saranno state preparate tre buste numerate e sigillate. E il candidato sceglie la busta. Quesito. Al candidato verrà posta una questione di carattere pratico-applicativo, nella forma della soluzione di un caso, in modo che possa essere valutata la capacità di inquadrare problemi giuridici e di argomentarne la soluzione. Analogamente a quanto avviene nelle tradizionali prove scritte, nella prima prova orale dell’esame 2020 il candidato, dopo aver letto il quesito, dovrà individuare i nodi problematici, le disposizioni applicabili, sostanziali e processuali, i principi rilevanti e gli eventuali orientamenti giurisprudenziali pertinenti. I quesiti saranno predisposti dalla commissione esaminatrice sulla base di linee-guida predisposte a livello centrale per assicurarne l’uniformità. Durata. In totale, il primo orale durerà un’ora dalla dettatura del quesito. Il candidato avrà mezz’ora per l’esame preliminare, mezz’ora poi per la discussione. Codici. Nella fase di studio del quesito, il candidato può consultare codici, anche annotati con la giurisprudenza. Potrà prendere appunti. Dopo i primi 30 minuti, i codici saranno ritirati dal segretario. Trenta minuti saranno dedicati alla discussione. Esito. Dopo ogni discussione, la sottocommissione si ritira in camera di consiglio e comunica l’esito della prova al candidato. Punteggio. Sarà ammesso alla seconda prova orale solo chi avrà ottenuto un punteggio di almeno 18 punti. Ogni membro della sottocommissione d’esame ha a disposizione dieci punti di merito. Secondo orale- La seconda prova orale avverrà a non meno di 30 giorni di distanza dalla prima. Durerà tra 45 e 60 minuti, per ogni candidato. La seconda prova orale sarà sostenuta davanti alla sottocommissione del distretto della propria Corte d’Appello. Materie. Cinque materie (una tra diritto civile e diritto penale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre, tra diritto costituzionale, amministrativo, tributario, commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico), oltre a ordinamento forense e diritti e doveri degli avvocati. Tra le materie scelte dal candidato, devono essere compresi il diritto civile e il diritto penale – materie già obbligatorie nelle prove scritte –, se non già scelti per la prima prova orale. Esito. Sarà giudicato idoneo il candidato che nella seconda prova orale avrà un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie. In caso di covid. In caso di positività al covid-19 o di sintomi compatibili, o in caso di quarantena o isolamento fiduciario, il candidato può chiedere una nuova data per lo svolgimento della prova. Dovrà inviare un’istanza al presidente della sottocommissione, con tutta la documentazione. La prova dovrà essere svolta entro dieci giorni, dalla fine dell’impedimento. Commissioni. Per consentire di svolgere le due prove orali nel più breve tempo possibile viene incrementato il numero delle sottocommissioni d’esame, ridotte numericamente da 5 a 3 componenti. Potranno far parte delle commissioni d’esame, per la prima volta, i ricercatori universitari a tempo determinato (RTD-B) e i magistrati militari. 

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