Norme fiscali

Indici sintetici di affidabilità 2024, le condizioni per fruire dei benefici

 

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 aprile 2025 sono definite le modalità e le condizioni in presenza delle quali si può riconoscere il regime premiale per l’annualità di imposta 2024, ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (articolo 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017)

In sintesi, la disciplina di favore riconosciuta ai contribuenti Isa (dopo le modifiche introdotte dall’articolo 14 del Dlgs n. 1/2024, n. 1, alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis), prevede:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, o prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva, per un importo non superiore a 70mila euro annui
  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/1994)
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
  • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, per quanto riguarda il reddito di impresa e di lavoro autonomo
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato.

Per quanto riguarda l’esonero del visto di conformità per la compensazione di crediti e per il rimborso Iva che non superano i 70mila euro annui, nel provvedimento sono definite e illustrate due ipotesi, con una graduazione del beneficio in base al punteggio Isa ottenuto dal contribuente che può andare da 8 a 9.

L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative è riconosciuta, per il periodo d’imposta 2024, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2024 e ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

Fra i chiarimenti forniti, inoltre, quelli sui termini di decadenza per l’attività di accertamento che, secondo quanto indicato nel provvedimento, sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d’imposta 2024, per i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per tale periodo di imposta.

L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973 e articolo 54, comma 2, secondo periodo, del Dpr n. 633/1972) è riconosciuta per il periodo d’imposta 2024:

  • ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2024
  • ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

Altro punto riguarda l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, con riferimento al periodo d’imposta 2024, riconosciuta ai contribuenti che raggiungono un livello di affidabilità almeno pari a 9 per lo stesso periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Fonte Agenzia delle Entrate

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