Istituiti, con la risoluzione n. 43/E del 20 giugno 2025, i codici tributo “2043” e “2044” per consentire agli intermediari finanziari di pagare i maggiori acconti dell’addizionale Ires, (articolo 1, comma 65, legge n. 208/2015). Il documento di prassi precisa che rimane la validità di quanto già versato con i codici 2007, 2008, 3881, 3882 istituiti con la risoluzione n. 38 del 6 giugno 2025 per il pagamento dei maggiori acconti Ires e Irap per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per il successivo, in linea con quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 14-20 legge n. 207/2024).
I codici che oggi hanno avuto il via libera sono:
- “2043” denominato “Maggior acconto I rata addizionale IRES per gli intermediari finanziari – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”
- “2044” denominato “Maggior acconto II rata addizionale IRES per gli intermediari finanziari o maggior acconto in unica soluzione – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Per il codice tributo “2043”, in caso di versamento rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” il numero totale delle rate. Per i pagamenti in un’unica soluzione, tale campo è valorizzato con “0101”.
Versamento contributi Enpaia: via libera a cinque causali
Con la risoluzione n. 44/E di oggi, 20 giugno 2025, l’Agenzia delle entrate istituisce cinque nuove causali contributo che permettono agli addetti e agli impiegati in agricoltura iscritti all’Enpaia (Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura) di versare i contributi destinati al loro istituto di previdenza e assistenza tramite il modello F24.
Il documento di prassi trae origine dal decreto interministeriale del ministro dell’Economia e delle Finanze e del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 gennaio 2014, secondo il quale, il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del Dlgs n.241/1997, sono applicabili, tra gli altri, anche all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura.
A seguire, le causali contributo:
- “E140” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Acconto e saldo contributi annuali”;
- “E141” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Riscatto periodi contributivi”;
- “E142” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996”;
- “E143” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Importi dovuti per estratti conti annuali”;
- “E144” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Versamenti generici”.
In fase di compilazione del modello F24, devono essere indicate nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0014”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, il valore “0”;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
- nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.
Le causali potranno essere utilizzate a partire dal 1° luglio 2025.
