Il Tar del Lazio (Sezione Quinta Ter) con le sentenze nn. 8656, 8657, 8660 dell’11 maggio ha respinto i ricorsi presentati da alcuni concessionari dei lidi di Ostia contro l’Avviso pubblico del 14.02.2025, indetto da Roma Capitale “per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative, con durata di un anno”. I concessionari dei Lidi di Ostia avevano impugnato l’Avviso pubblico del Comune lamentando “la durata (solo) annuale della concessione (la quale, a termini di legge, non può avere una durata inferiore a cinque anni e superiore a venti): nel caso in esame venendosi a configurare una sorta di “concessione-ponte”; e “la previsione di una “royalty” a carico dell’aggiudicatario, stabilita con riferimento al fatturato complessivamente realizzato nell’esercizio della concessione, in aumento rispetto alla royalty del 2,00 % a base d’asta”. Il Tar Lazio ha respinto i ricorsi con tre sentenze dello stesso tenore in cui rileva che il Legislatore, nello stabilire la proroga delle concessioni sino al 30.9.2027 (o, al più tardi e secondo particolari condizioni, al 31.3.2028) ha ritenuto che “il compimento delle attività necessarie per il rilascio delle concessioni secondo il nuovo modulo procedimentale necessitasse di un apprezzabile lasso temporale, tanto da giustificare nelle more l’estensione della durata dei titoli in essere per salvaguardare la continuità dei servizi sulle spiagge in favore dell’utenza”.
