La Corte di cassazione, con la sentenza n. 31694 del 22 settembre 2025, ha chiarito che la simulazione del contratto di vendita di beni sociali, accertata in giudizio, con paralisi della fuoriuscita dal patrimonio della società, non esclude l’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Non si configura, in tal caso, il tentativo del reato in questione, perché la finta vendita integra, in sostanza, l’occultamento del bene, il quale sembra non far più parte del patrimonio sociale.
L’amministratore unico di una srl dichiarata fallita veniva ritenuto dalla Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale della medesima città, responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione con riguardo alla vendita simulata di alcuni beni immobili della società, assolvendolo dai restanti reati a lui ascritti.
Contro tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, dolendosi che la Corte d’appello avesse ritenuto sussistente il reato di bancarotta per distrazione, pur affermando che – come riferito dal curatore – a seguito dell’accoglimento dell’azione di simulazione assoluta della vendita, gli immobili, in realtà, non erano mai usciti dal patrimonio societario e che, quindi, il fatto distrattivo non aveva sortito gli effetti sperati. Inoltre, il ricorrente contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato (dolo), nel caso di specie.
Infine, affermava che, al più, i fatti costituissero la fattispecie tentata del reato di bancarotta, alla luce del fatto che, non essendovi stato alcun trasferimento effettivo della proprietà dei beni immobili, questi ultimi non erano mai usciti dal patrimonio della società.
La sentenza della Cassazione
Nel rigettare il ricorso, la Corte di cassazione osserva che le censure dell’imputato si incentrano sulla responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta in relazione alla distrazione di beni della società posta in essere simulando la vendita in favore di un’altra srl degli immobili di proprietà della prima compagine.
Ebbene, nonostante la simulazione assoluta del contratto di vendita dei suddetti immobili, tale operazione è stata considerata come distrattiva dai giudici siciliani, benché i beni fossero rimasti sempre nel patrimonio della società, essendone stata paralizzata la fuoriuscita dalla sentenza che accertava la simulazione.
Quanto affermato dal giudice di merito convince la Cassazione.
Infatti, la simulazione assoluta di un contratto – osservano i giudici – si caratterizza per il fatto che le parti dello stesso non vogliono costituire alcun rapporto contrattuale, sicché esso resta senza effetti tra i contraenti.
Pertanto, nel caso di simulazione assoluta del contratto di vendita, non volendo le parti l’alienazione del bene, questo non fuoriesce dal patrimonio dell’alienante.
Tuttavia – e qui sta il fulcro del ragionamento della Corte di legittimità – ciò non toglie l’avvenuta integrazione del reato contestato, rientrando la condotta posta in essere dall’imputato nell’ipotesi della dissimulazione, espressamente incriminata dall’articolo 216, comma 1, n. 1) legge fallimentare.
Difatti, la norma richiamata non assegna alle condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione, natura di fatto autonomo, ma le considera fattispecie penalmente tra loro equivalenti, e cioè modalità di esecuzione alternative e fungibili di un unico reato (cfr Cassazione n. 4551/2011, Cassazione sezioni Unite n. 21039/2011).
La Corte di cassazione ha, pertanto, affermato che l’inquadramento del fatto in una delle menzionate figure è irrilevante ai fini del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza quando, come nel caso di specie, la contestazione esponga la descrizione, sia pure sommaria, del comportamento ascritto all’imputato (cfr Cassazione sezioni Unite, n. 36551/2010, Cassazione n. 44889/2023).
Simulazione del contratto e bancarotta fraudolenta: coesistenza possibile
Ebbene, la condotta contestata all’imputato integra – secondo il supremo Collegio – la fattispecie incriminata dal richiamato articolo 216 della legge fallimentare, in quanto la vendita simulata dei beni immobili della srl ha concretizzato la dissimulazione, e, in definitiva, l’occultamento di tali beni, essendo volta a far risultare che gli stessi non facevano più parte del patrimonio sociale, in quanto alienati a terzi.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che, in tema di bancarotta fraudolenta, integra la condotta tipica di occultamento il comportamento del fallito che, mediante atti o contratti simulati, faccia apparire come non più suoi beni che continuano ad appartenergli, in modo da celare una situazione giuridica che consentirebbe di assoggettare detti beni all’azione esecutiva concorsuale (cfr Cassazione, n. 46692/2016 e n. 46921/2007).
La stipulazione del contratto simulato di vendita ha, in definitiva, determinato la consumazione della condotta della dissimulazione e occultamento dei beni sociali sanzionata dall’articolo 216 citato, non residuando, di conseguenza, spazi per configurare l’ipotesi del delitto tentato, pure richiesta dall’imputato, in via subordinata.
Infine, la Corte di legittimità sottolinea che la stessa struttura dell’operazione posta in essere dal ricorrente attestasse la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, in quanto la vendita simulata dei beni della società, effettuata – nel caso in questione – poco prima della declaratoria di fallimento in favore di una società amministrata dal fratello dell’imputato stesso, rendeva manifesta la volontà di quest’ultimo di sottrarre il patrimonio sociale alla garanzia dei creditori, impedendo loro di soddisfarsi su detti beni.
