Colui che sottoscrive la domanda di partecipazione di un’associazione sportiva dilettantistica al relativo campionato di calcio assume la responsabilità per i debiti dell’ente, come prevede l’articolo 38 del codice civile. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 27519 del 15 ottobre 2025.
Al riguardo, premettiamo che la norma del codice civile sopra richiamata prevede espressamente che “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.
La vicenda processuale ha preso avvio a seguito di un atto di accertamento dell’Agenzia delle entrate, mediante il quale è stato richiesto il pagamento di Ires e Irap oltre a interessi e sanzioni. Tale atto impositivo è stato notificato sia all’Associazione sportiva dilettantistica sia a una persona fisica, nella sua qualità di componente del consiglio direttivo dell’ente.
Quest’ultima ha impugnato l’atto di accertamento, sostenendo l’insussistenza della propria responsabilità relativamente ai debiti tributari dell’Associazione.
La Ctp di Catania, con sentenza n. 9725/2017 ha accolto il ricorso di parte, mentre la Ctr della Sicilia ha confermato la legittimità del comportamento dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo che le dichiarazioni della parte, secondo cui non esisteva un consiglio direttivo erano smentite dalle risultanze dello statuto, nel quale era contemplato tale organo, e dell’atto costitutivo dell’ente, nel quale la persona fisica alla quale era stato notificato l’atto, era indicata come segretario del consiglio direttivo. Inoltre, egli stesso, risultava aver sottoscritto la domanda di iscrizione al campionato di eccellenza per conto dell’ente sportivo.
Secondo i funzionari dell’Agenzia delle entrate, questa sottoscrizione, pur non essendo un vero e proprio atto di gestione, forniva la prova della carica assunta dal soggetto e, di conseguenza, faceva insorgere la responsabilità solidale per le obbligazioni tributarie, stante il ruolo da lui rivestito.
Nella stessa domanda di iscrizione al campionato, lo stesso soggetto aveva apposto un’ulteriore firma con la quale si qualificava, nei confronti della federazione sportiva, come rappresentante dell’ente.
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Ctr, sostenendo che la responsabilità solidale prevista dall’articolo 38 del codice civile presuppone che la persona fisica abbia avuto una gestione diretta e complessiva dell’ente.
La Corte di cassazione ha ricordato, in primo luogo, che la responsabilità di cui all’articolo 38 cc non concerne un debito proprio dell’associato, “…ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione”.
Ha quindi evidenziato che la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente. Ciò al fine di tutelare i creditori che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità delle persone che hanno contratto obbligazioni in nome dell’ente.
Nella motivazione sono stati richiamati alcuni precedenti della stessa Corte (pronunce nn. 16344/2008 e 19486/2009) mediante i quali si era già affermato che la responsabilità solidale sussiste anche per i debiti tributari.
Per quanto attiene all’onere della prova i giudici di legittimità hanno affermato che “…grava su colui che invoca in giudizio la responsabilità dell’agente l’onere della prova degli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o gestore di tutta o di parte dell’attività dell’associazione, grava invece sul chiamato a rispondere delle obbligazioni ex lege dare prova della sua estraneità alla gestione dell’ente”.
Alla luce di ciò, considerato che l’ufficio aveva correttamente fornito la prova del fatto che la persona fisica aveva sottoscritto la domanda di partecipazione al campionato di calcio per conto dell’associazione e che la parte privata non aveva fornito prova contraria in merito, la Cassazione ha respinto il ricorso di quest’ultima, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.
