di Francesco Floris (*)
Milano come “terreno di conquista della speculazione edilizia”. La città che con una serie di prassi e circolari avrebbe creato “guasti urbanistici” che non sono “orpelli linguistici” ma sostanza per i cittadini perché avrebbero comportato la “riduzione” delle aree per “servizi” dedicati della popolazione, da una parte, e oneri di urbanizzazioni di favore per la “rendita” e i costruttori immobiliari, dall’altra. A 4 anni dall’inizio delle indagini su torri, grattacieli, palazzi nei cortili, scia e ristrutturazioni, per il primo processo nato da quella slavina giudiziaria che ha travolto il capoluogo della Lombardia arrivando, nel 2025, fino a vertici dell’amministrazione e dell’economia, si può ufficialmente dichiarare chiusa l’istruttoria. Lo fa la presidente della settima sezione penale del Tribunale, Paola Braggion, all’orario di pranzo quando dà la parola alla Procura per l’inizio della prima requisitoria per la ‘Torre Milano’: è il grattacielo di via Stresa, 24 piani di residenze venduti a cifre superiori ai 10mila euro al metro quadrato, 83 metri di altezza che sono stati autorizzati nel 2018 con una Scia alternativa al permesso di costruire come ristrutturazione edilizia dei 3 edifici bassi a uso uffici precedenti, accorpando i volumi in altezza e recuperando quelli dei seminterrati fuori terra, senza un piano attrattivo. Dopo ore la pm Marina Petruzzella ha annunciato che finirà di parlare il prossimo 2 aprile chiedendo la confisca del grattacielo e la condanna per gli abusi edilizi e la lottizzazione abusiva per i costruttori Carlo e Stefano Rusconi, il progettista Giovanni Maria Beretta, i due ex dirigenti plenipotenziari dell’Urbanistica meneghina, Franco Zinna e Giovanni Oggioni, per aver apposto la firma sulla determina 65/2018 con cui il Comune ha equiparato la Scia unilaterale con atto d’obbligo al permesso di costruire convenzionato e 3 funzionari dello Sportello unico edilizia. Il processo, teoricamente, è solo alla torre che prometteva di portare i suoi residenti a “due passi dal cielo” ma si capisce sin dalle prime battute della pm che “è una questione di diritto che riguarda la vita di tutti i Comuni d’Italia” e che rappresenterà un precedente per gli altri fascicoli già finiti in aula, come il Bosconavigli di Stefano Boeri e le Park Tower di Bluestone. Perché secondo l’accusa l’aver qualificato quell’intervento di demo-ricostruzione come ristrutturazione edilizia ha fatto perdere “4,7 milioni di euro” alle casse pubbliche in “monetizzazioni”, circa 8 volte tanto i 500mila euro versati dall’impresa OPM per non cedere gratis al Comune aree su cui realizzare servizi pubblici. Una scelta dettata chiaramente dalla piccola dimensione del lotto (meno di 5mila mq) su cui sono stati concentrati i volumi (inclusi bonus e diritti edificatori acquistati da altre aree) comportando lo “stravolgimento della tipologia” (a torre) con una serie di “esternalità negative” che avrebbero dovuto essere “valutate e soppesate nell’ambito di una istruttoria urbanistica” che “non c’è mai stata”: il piano attuativo, anche di zona, obbligo previsto dall’antica legge urbanistica fondamentale del 1942 per i nuovi edifici più alti di 25 metri e dalle legge Ponte del 1967. A Milano è stato derogato. Fissando altri parametri a livello locale e rendendolo obbligatorio solo sopra i 15mila mq di superficie, utilizzando la qualifica di “ristrutturazione” (che non comporta l’aumento del carico urbanistico e quindi della necessità di servizi) con una definizione che la “giurisprudenza non si è mai sognata di dare” per intervento come quello di Piazza Carbonari e che a sua volta ha permesso di accedere agli iter semplificati della “diabolica” o “fantasiosa” Scia con atto d’obbligo: un “titolo edilizio inesistente” per la pm che ha attaccato la scelta di non passare da una delle forme di “convenzionamento” previste dalla legge, anche dal testo unico edilizia, e che prendono però il passaggio in giunta e consiglio comunale per un voto oltre che le osservazioni dei cittadini. Infine la Procura ha voluto ribadire quello che pare essere il manifesto delle inchieste sui cantieri e il real estate milanese. I “servizi” da realizzare in caso di nuova edificazione, come verde, scuole e parcheggi, sarebbero la “compensazione” che viene chiesta “all’operatore” proprio perché “trae” la propria “rendita” immobiliare “dall’esistenza stessa del territorio” intorno, con le sue dotazioni. “Non può impoverire la collettività e le casse dello Stato”, ha detto la pm incentrando la requisitoria sul “principio” di pianificazione urbanistica e citando numerose sentenze di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte Costituzionale. “Quella rendita è resa possibile dal fatto che la città esiste, beneficia del contesto urbano – ha aggiunto -. La stessa torre nel deserto del Sahara non vale nulla”. Le richieste di condanna arriveranno alla prossima udienza, prima di passare la parola alle difese per le arringhe degli avvocati Federico Papa, Michele Bencini, Francesco Moramarco, Massimiliano Diodà, Emanuela Gambini, Corrado Limentani, Gian Luigi Tizzoni, Eugenio Bono, Lodovico Mangiarotti e Giovanni Brambilla Pisoni.
(*) La Presse
