Economia e Lavoro

Patente a punti e nuovi ispettori, tutte le novità per la sicurezza sul lavoro

di Wladymiro Wysocki*

Approccio delle “tre C”: controlli, contrasto e compliance.

Sono le tre parole che il Ministro Marina Calderone mette al centro nel nuovo provvedimento dando il via alla patente a punti cominciando con il settore maggiormente a rischio anche dopo i recenti accadimenti di Firenze, l’edilizia.

Si ha quindi l’approvazione del Consiglio dei Ministri dello schema del decreto legge recante “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza”, avviando l’attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023 – 2025.

È previsto un aumento del contingente ispettivo (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) raddoppiando gli ispettori tecnici stimando un aumento del

40% le ispezioni nel 2024.

Via libera pertanto a un nuovo concorso per 716 nuovi ispettori tecnici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e in aggiunta 50 carabinieri del nucleo tutela del lavoro.

Secondo questo approccio dovremmo passare dagli attuali 1.780 a 3.638 per gli ispettori tecnici, mentre per il nucleo carabinieri tutela del lavoro si dovrebbe arrivare a 710 unità.

Dal 1° ottobre 2024 si introduce un nuovo sistema obbligatorio di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che vorranno operare nel settore dell’edilizia, la patente a crediti.

Per aiutare i lettori non addetti ai lavori, il meccanismo è smile a quello della patente stradale.

La patente parte con 30 crediti iniziali e fino a 15 crediti è consentito operare, la decurtazione avverrà in base al tipo di evento: 20 punti a seguito di incidente mortale, 15 o 10 punti se l’evento causa un incidente con inabilità temporanea dal lavoro fino a 40 giorni mentre in caso di violazioni saranno da 10 a 7 punti. Da sottolineare che a seguito di incidente mortale l’impresa non potrà partecipare a bandi pubblici per un periodo di sei mesi con una multa fino a dodici mila euro e la possibilità da parte dell’ispettorato di poter sospendere la patente all’impresa per un periodo di dodici mesi nei casi di inabilità lavorativa permanente del lavoratore, assoluta o parziale.

Inizialmente verrà rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro su base di un controllo documentale obbligatorio quale l’iscrizione alla Camera di Commercio, la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), la valutazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e il DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale).

Tra le altre misure di prevenzione introdotte al contrasto del lavoro irregolare, introducendo una premialità al datore di lavoro se in assenza di violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, legislazione sociale e comportamenti virtuosi nei confronti del lavoratore dipendente.

Sono previste sanzioni penali, in luogo delle amministrative, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori. Sarà quindi la patente a punti articolata come descritto sopra ad essere il nuovo strumento

per contrastare le inottemperanze delle imprese almeno in battuta iniziale per il settore edile e successivamente esteso ad altre categorie. Le imprese che aderiscono spontaneamente, sottolinea il Ministro Marina Calderone, a

degli obblighi avrà diritto ad una riduzione delle sanzioni civili, precisando che non andrà a riguardare i debiti per i premi e contributi che devono essere pagati per intero.

I crediti persi possono essere recuperati frequentando specifici corsi di formazione che consentono di riacquistare cinque crediti alla volta fino al massimo di tre volte per le

medesime violazioni. Le aziende in possesso di attestazioni SOA non rientrano in queste disposizioni.

La patente a punti non è un concetto nuovo, anzi, eravamo in attesa dall’introduzione del nuovo Testo Unico della sicurezza il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. che entrò in vigore il 9 aprile del 2008 a seguito della tragedia della Thyssenkrupp, della notte tra il 5 e 6 dicembre 2007, ma che senza decreti attuativi della patente a punti non se ne era più parlato.

Alla luce di questo provvedimento non mi sento di dire dare giudizi affrettati sulla sua vera efficacia, dobbiamo vedere come realmente verrà applicato e quelle che saranno le

ripercussioni nel settore quando dal 1° ottobre nell’edilizia le imprese, tecnici della sicurezza (RSPP e Coordinatori) insieme agli organi di vigilanza dovranno avere a che

farne. Il primo dubbio che mi balza per la mente è cosa accade da ottobre, e come faremo ad adeguare per quella data tutte le imprese e lavoratori autonomi.

La mole di lavoro che attende agli ispettori è notevole, perché se per operare nel settore si deve obbligatoriamente essere provisti di questa patente, riusciranno a fare tutte le

verifiche del caso necessarie al rilascio di questa abilitazione?

Per parlare in termini tecnici, si avrà veramente modo di verificare la congruenza dei DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) aziendali nel rapporto rischio-pericolo, verificando con sopralluoghi le aziende e le attività di lavoro?

Si riuscirà a verificare se le fasi di lavoro sono state valutate in maniera dettagliata per specifica mansione del lavoratore, con le idoneità e la specificità della formazione, dei DPI

(Dispositivi di Protezione Individuale), le attrezzature, il benessere lavorativo e quando necessario secondo l’articolo 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.  Al netto di queste considerazioni speriamo che possa essere uno strumento di

accompagnamento alla prevenzione come termometro della situazione attuale e incentivo per regolarizzare le aziende che ad oggi circa il 76,48% sono fuori norma.

Evitando le mille polemiche, perplessità e preoccupazioni nell’istituzione di questo strumento non perdiamo il vero e unico concetto che dobbiamo perseverare con estrema

determinazione, la prevenzione.

Prevenzione in termini di attuazione delle norme vigenti, della redazione del documento di valutazione dei rischi e quindi della conoscenza da parte dei lavoratori dei loro rischi in ambito di lavoro. Prevenzione in termini di erogare la vera formazione e addestramento comprensibili e

specifici per l’azienda. Prevenzione come il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali. L’applicazione delle misure di  prevenzione e protezione dei rischi dei lavoratori è

indirizzata a tutelare l’integrità psico-fisica di tutti i lavoratori e a ridurre il fenomeno infortunistico dalla pluralità di rischi lavorativi.

Dobbiamo puntare sul fattore culturale e non solo rincorrere elementi repressivi e sanzionatori nelle varie declinazioni.

*Esperto di sicurezza sul lavoro

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