La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate riconoscendo che la cessione di credito, stipulata a garanzia di un’apertura di credito concessa due anni prima dalla stessa banca, debba essere autonomamente tassata ai fini dell’imposta di registro – applicando l’aliquota dello 0,5% prevista dall’articolo 6 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986 (Tur) – in quanto tra le due operazioni non esiste vincolo di derivazione necessaria (articolo 21, Tur), anche perché non contestuali.
L’ufficio notificava a un notaio un avviso di liquidazione dell’imposta di registro in applicazione della aliquota dello 0,5% sul valore di 10.228.333 euro, in ordine a una cessione di crediti pro solvendo del 2016, da una Fondazione a una Società per azioni, di crediti maturati e maturandi nei confronti di Roma Capitale, a garanzia dell’apertura di credito concessa nel 2014 dalla Spa al cedente, fino alla somma di 3.280.000 di euro.
Il notaio proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione deducendo, in particolare, l’accessorietà e la strumentalità della cessione del credito rispetto all’apertura della linea di credito, nonché l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa, in virtù del principio di alternatività ex articolo 40 del Dpr n. 131/1986.
La Ctp di Roma accoglieva il ricorso ritenendo che “l’Agenzia delle Entrate fa leva sull’argomento della autonomia del negozio di cessione dei crediti a garanzia, negozio che avrebbe una sua propria causa e dunque sarebbe autonomamente tassabile in modo proporzionale. Questa tesi presuppone il riferimento ad una causa astratta, meglio tipica, del negozio di cessione, mentre, ai fini dell’imposta occorre avere riguardo alla causa concreta dell’intera operazione negoziale. Nella fattispecie, la cessione dei crediti è fatta a garanzia del finanziamento; da questo punto di vista non ha causa concreta autonoma, essendo il suo scopo quello di garantire un finanziamento, ed essendo i due negozi collegati (apertura di credito e garanzia del medesimo) e volti all’unico scopo di consentire al beneficiario di ottenere il finanziamento, ed al finanziatore di assicurarsi una garanzia”.
L’Agenzia delle entrate proponeva appello e la Cgt di II grado del Lazio confermava la decisione di primo grado sul presupposto dell’esistenza di un “nesso funzionale e di un collegamento negoziale” tra l’apertura di credito e la cessione dei crediti.
Avverso la citata pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, impugnativa affidata a un unico motivo.
La Corte suprema, con l’ordinanza n. 32330 del 13 dicembre 2024 ha accolto il ricorso erariale e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario gravame proposto dal notaio rogante.
Con l’unico motivo rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86” l’ufficio ha censurato la decisione impugnata, per non essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’atto di cessione di credito andava assoggettato a imposta proporzionale di registro, in virtù della sua sostanziale autonomia rispetto al contratto di finanziamento e dell’irrilevanza, ai fini fiscali, del fatto che la detta cessione avesse lo scopo di garantire il finanziamento.
I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ragionamento seguito dall’ufficio partendo dal consolidato principio in base al quale il discrimine tra tassazione unica e tassazione separata è ancorato alla distinzione fra negozio complesso e negozi collegati, posta dall’articolo 21 del Tur, in virtù del quale il primo è contrassegnato da una causa unica, mentre nel secondo, distinti e autonomi negozi si riannodano a una fattispecie pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base a interessi immediati e autonomamente identificabili: di qui la tassazione separata di ciascuno di essi (Cassazione n. 16417/2015).
Nel caso in commento non emergono elementi in base ai quali affermare che la cessione del credito si sia andata a inserire come elemento qualificante nella struttura del contratto bancario. Anzi, risultano elementi contrari, posto che emerge dalla sentenza impugnata che l’apertura di credito e la cessione di crediti scaturiscono da due contratti distinti, peraltro stipulati a distanza di due anni, il primo risale al 2014 e il secondo al 2016.
Come affermato dalla Cassazione, con orientamento condiviso, in materia di imposta di registro, gli atti diversi e ulteriori rispetto a quello oggetto di registrazione, posti in essere precedentemente e caratterizzati da una funzione e da effetti propri, integrano elementi extra-testuali, che non possono essere presi in considerazione ai fini dell’articolo 20 del Tur, anche se menzionati, enunciati o riportati nell’atto da registrare (Cassazione, oOrdinanza n. 4798/2024).
In conclusione, la Corte di giustizia tributaria di II Grado del Lazio ha, dunque, errato nel ritenere sufficiente la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e la cessione di crediti in garanzia e nell’affermare che fossero integrati i presupposti per l’applicazione dell’imposta in misura fissa.
In sostanza, la Cgt ha di fatto dato rilevanza più all’intenzione delle parti e allo scopo dell’operazione invece di verificare l’autonomia degli effetti dei singoli negozi portati a termine.
Fonte Agenzia delle Entrate
