Dentro la dichiarazione / 10- L’assistenza ai non autosufficienti
Ci sono gesti che non si misurano in numeri, ma in dedizione. Come quello di chi, ogni giorno, si prende cura di una persona non autosufficiente, aiutandola a compiere gli atti della vita quotidiana. È un impegno che spesso nasce dall’amore, ma che comporta anche sacrifici economici. Per questo lo Stato riconosce, tramite il comma 1, lettera i-septies dell’articolo 15 del Tuir, una detrazione fiscale del 19% sulle spese sostenute per l’assistenza personale. In caso di presentazione del modello 730/2025, queste spese vanno indicate nel rigo E8/E10 con il codice 15.
A chi spetta
La detrazione è prevista per chi ha un reddito complessivo non superiore a 40mila euro (inclusi redditi da cedolare secca, regime forfettario, Ace, mance, eccetera) e riguarda le spese sostenute per badanti o altri professionisti dell’assistenza, che aiutano le persone non autosufficienti nello svolgimento degli atti quotidiani (alimentazione, igiene, deambulazione, vestirsi) anche se il contratto non è intestato direttamente al contribuente. È sufficiente che la persona abbia effettivamente sostenuto la spesa, anche per un familiare non fiscalmente a carico. L’importante è che la condizione di non autosufficienza sia certificata da un medico e derivi da una patologia: non basta, ad esempio, che un bambino abbia bisogno di aiuto per vestirsi, se non c’è una diagnosi clinica. In sostanza, non si applica ai bambini se la condizione è legata solo all’età.
Spese ammesse ed escluse
L’agevolazione fiscale, in particolare, si applica: alle spese sostenute per:
- badanti o assistenti personali
- case di cura o riposo (solo per la parte riferita all’assistenza)
- cooperative di servizi
- agenzie interinali.
È esclusa, invece, per le spese sostenute per le colf, che hanno un contratto diverso dall’assistente personale, e per i contributi previdenziali, i quali sono deducibili dal reddito nel rigo E23.
Limite e ripartizione
Il tetto massimo su cui calcolare la detrazione è di 2.100 euro all’anno. Se più persone contribuiscono alle spese per lo stesso assistito, questo limite va suddiviso tra loro. E non importa quanti familiari siano coinvolti: il limite resta sempre riferito al singolo contribuente.
Il beneficio fiscale non è soggetto alla riduzione progressiva prevista per altri oneri, poiché è già vincolato al limite di reddito.
Modalità di pagamento
Dal 2020, per poter usufruire della detrazione, è necessario che il pagamento sia tracciabile. Carte di credito o debito, bonifici, Mav, PagoPA: tutto ciò che lascia una traccia è valido. E anche la documentazione deve essere precisa, con ricevute firmate, indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale di chi paga, di chi presta assistenza e, se diverso, della persona assistita.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 15. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2025 (punti da 701 a 706) con il codice 15. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
Documentazione da controllare e conservare
Per poter beneficiare della detrazione, è fondamentale che le spese, come detto, siano documentate in modo adeguato, anche attraverso una ricevuta firmata da chi ha prestato il servizio di assistenza, accompagnata dalla prova che il pagamento sia avvenuto con modalità tracciabile. Tale tracciabilità può essere dimostrata, ad esempio, attraverso un’annotazione sulla fattura, sulla ricevuta fiscale o su un documento commerciale, oppure tramite una copia cartacea della transazione: ricevute di carte di credito o debito, bollettini postali, Mav, pagamenti effettuati con PagoPA, estratti conto bancari e simili.
La documentazione va conservata e deve riportare chiaramente i dati anagrafici e il codice fiscale sia della persona che ha effettuato il pagamento, sia di chi ha fornito l’assistenza. Se la spesa è stata sostenuta per un familiare, anche i suoi dati devono essere inclusi nella ricevuta.
Nel caso in cui l’assistenza sia fornita da una casa di cura o di riposo, è necessario che il documento distingua in modo preciso le somme riferite all’assistenza da quelle relative ad altri servizi offerti dalla struttura. Se invece il servizio è erogato da una cooperativa o da un’agenzia interinale, la documentazione deve indicare rispettivamente la natura del servizio reso o la qualifica contrattuale del lavoratore impiegato.
Dentro la dichiarazione/ 11- Interessi dei mutui sulle abitazioni
Il mutuo ipotecario stipulato per acquistare la casa da adibire ad abitazione principale dà diritto a una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori, e anche delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione (articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir). La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale, ma ci sono anche delle eccezioni.
Di seguito un quadro sintetico sugli aspetti generali e sui requisiti per accedere all’agevolazione.
A chi spetta
Per il diritto alla detrazione il contribuente deve essere intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare. Tale requisito è sempre necessario tranne che nell’ipotesi di mutui contratti anteriormente all’anno 1991 per i quali non serve essere anche titolari di redditi di fabbricati.
La detrazione spetta al proprietario o al nudo proprietario e mai all’usufruttuario. Anche il proprietario superficiario infine ha diritto a detrarsi gli interessi passivi del mutuo.
Per i mutui stipulati dal 1993 la detrazione spetta solo per i mutui finalizzati all’acquisto di una casa da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e delle sue pertinenze. È possibile acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita.
Tra le spese ammesse anche l’onorario del notaio
Fra gli oneri accessori ammessi si ricorda, a titolo esemplificativo, le maggiori somme corrisposte per le variazioni del cambio di valuta, la commissione delle banche per l’attività di intermediazione, gli oneri per iscrizione o cancellazione di ipoteca, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, le spese notarili per la stipula del contratto di mutuo e per l’iscrizione e cancellazione di ipoteca.
La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale.
Per l’immobile non più utilizzato come abitazione principale il contribuente potrà fruire nuovamente della detrazione se la casa torna ad essere adibita come principale abitazione.
Occhio alla data di stipula
Per la fruizione dell’agevolazione è importante verificare il momento in cui il mutuo è stato sottoscritto:
- Per i mutui stipulati a partire dal 1° gennaio 2001 la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipula del mutuo
- per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 2000, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del mutuo.
- per i mutui stipulati nel corso dell’anno 2000, se alla data del 1° gennaio 2001 era già decorso il termine semestrale per adibire l’immobile ad abitazione principale, il contribuente ha diritto alla detrazione solo se ha adibito l’immobile ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto. Se, invece, a tale data il termine semestrale risultava pendente, per fruire della detrazione il contribuente ha potuto beneficiare del più ampio termine annuale, e non sei mesi
- per i mutui stipulati nel corso dell’anno 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994
- per i mutui stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
Quando non si perde l’agevolazione
Il contribuente non perde il diritto alla detrazione nelle ipotesi seguenti:
- trasferimento della dimora abituale per motivi di lavoro: la detrazione spetta anche se l’unità immobiliare non è mai stata o non è più adibita ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro. La deroga non vale più a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora del lavoratore
- variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria, a condizione che la casa non venga affittata.
Un’eccezione alla regola che l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale è riconosciuta al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile. Per queste categorie la detrazione è riconosciuta anche se il mutuo è contratto per l’acquisto di un immobile non adibito a dimora abituale, basta che sia l’unica abitazione di proprietà. Chiaramente tali figure se proprietari di un’altra unità abitativa, potranno fruire della detrazione come prevede la regola generale, in relazione al mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale, propria o di un familiare.
Per gli acquisti da società o cooperative edilizie di case non ancora provviste di abitabilità è necessario traferire la residenza nell’immobile entro dodici mesi, a nulla rilevando eventuali ritardi imputabili al Comune, come quelli relativi alla concessione dell’abitabilità.
Le ordinanze sindacali di sgombero per fabbricati inagibili non pregiudicano la fruizione della detrazione per gli interessi passivi anche se l’immobile non è mai stato adibito ad abitazione, a patto che le rate del mutuo siano state pagate e che il contribuente continui i versamenti rateali.
