Norme fiscali

Sentenze – L’Autonoma organizzazione si pesa su profili quantitativi e qualitativi

 

L’autonoma organizzazione sussiste in presenza di una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista, derivante dal coordinamento di fattori che, valutati su di un piano non solo quantitativo ma altresì qualitativo, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale svolta dal professionista.
A tal fine, i singoli fatti rivelatori di detta organizzazione non possono essere esaminati soltanto in modo isolato e atomistico, dovendo necessariamente essere posti in relazione fra loro e valutati in modo complessivo, posto che la scarsa rilevanza sintomatica di un solo fatto in sé considerato, ben diversamente può incidere sul piano dell’omologa della fattispecie concreta in quella legale, ove coordinato e posto in raffronto complessivo e coordinato con tutti gli altri elementi del caso.
Questo, in breve, il contenuto dell’ordinanza n. 22608 dello scorso 5 agosto 2025.

La vicenda processuale
Un avvocato ha richiesto la restituzione dell’importo di 8.050,70 euro, quale Irap versata per il 2009, lamentando che nel suo caso mancava il requisito dell’autonoma organizzazione, costituente presupposto per l’applicazione del suddetto tributo.

Il contribuente ha proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, ma l’impugnativa del diniego di rimborso è stata respinta in primo grado dalla Ctp di Frosinone.

La Ctr del Lazio – Latina, con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione, ha ravvisato la fondatezza dell’appello proposto dal professionista. In particolare, il thema decidendum ha riguardato l’applicazione (o meno) dell’Irap all’avvocato, il quale ha presentato istanza di restituzione di quanto pagato per tale tributo, dopo aver ricevuto una comunicazione di irregolarità.

Ha, quindi, proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi di impugnazione.

La decisione dei giudici di legittimità
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 22608/2025, ha accolto le ragioni dell’erario, con rinvio ad altra sezione della Ctr Lazio.

Nel merito, il ricorso proposto dall’ufficio si è fondato sui seguenti motivi di doglianza:

  1. violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’articolo 2, comma 1, e articolo 3, comma 1, lettera c), del Dlgs n. 446/1997, unitamente all’articolo 2697 cc, avendo il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che la collaborazione, nell’ambito del medesimo studio legale, con altri avvocati non potesse valere a integrare la fattispecie normativa della “autonoma organizzazione“costituente il presupposto impositivo per l’applicazione dell’Irap
  2. violazione degli articoli 115, commi 1 e 2, e 116, comma 1, cpc, in combinato disposto con l’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, non avendo il giudice dell’appello valorizzato l’elemento della prova della disponibilità, da parte del medesimo professionista, di due distinti studi legali presenti in Comuni diversi.

I giudici di legittimità hanno accolto quanto rappresentato dall’Agenzia sulla base delle seguenti argomentazioni in fatto e in diritto.

L’articolo 2 del Dgs n. 446/1997 stabilisce che il presupposto dell’Irap è l’esercizio di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi.
Il soggetto passivo del tributo è, quindi, colui che esercita tale attività.
Affinché ricorra il presupposto impositivo è necessario che l’organizzazione sia “autonoma”, con la precisazione che detto requisito non è integrato dalla (sola) mera quantità degli elementi organizzati, ma (in modo del tutto prevalente) dalla qualità degli stessi, in relazione alla specifica attività considerata.

In termini di prassi, con la circolare n. 45/2008, l’Agenzia delle entrate ha preso atto di talune decisioni adottate in sede di legittimità, ritenendo che, se da un lato, non è possibile dubitare della possibile applicabilità dell’Irap ai lavoratori autonomi, dall’altro, il requisito dell’autonoma organizzazione è imprescindibile perché un’attività sia soggetta a Irap, precisando altresì che detto requisito non può essere inteso in senso meramente soggettivo, ma deve essere considerato “necessariamente in senso oggettivo, non solo perché l’elemento dell’autonomia, se recepito in senso soggettivo, si risolve in una mera tautologia (il professionista è autonomamente organizzato perché è un soggetto capace di organizzazione autonoma), che non avrebbe richiesto un apposito intervento legislativo di precisazione; ma soprattutto perché è l’unica interpretazione costituzionalmente orientata (cfr Cassazione, sentenza n. 3678/2007).

Più di recente, la Cassazione, con ordinanza n. 11107 del 24 aprile 2024, ha affermato che il presupposto della “autonoma organizzazione“, richiesto dall’articolo 2 del Dlgs n. 446/1997, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Non da ultimo, con la recente ordinanza n. 6212 del 9 marzo 2025, ha ribadito che, in tema di Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione per le professioni liberali (nel caso in esame la professione forense), quale presupposto impositivo dell’imposta, sussiste in presenza di una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista e colpisce un reddito derivante da una struttura organizzativa esterna, cioè da un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale svolta dal professionista.

I motivi della sentenza
Nel caso in questione, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. Difatti, nella sua motivazione, la Ctr afferma che “l’Agenzia non ha fornito alcuna prova dello svolgimento organizzato di un’attività professionale. L’unico elemento fattuale è costituito dalla circostanza che i professionisti interessati esercitano l’attività professionale nel medesimo studio. Ma tale circostanza, singolarmente considerata, è insufficiente“.

La decisione impugnata omette di raffrontare in modo specifico gli elementi quantitativi e qualitativi degli indici sintomatici dell’autonoma organizzazione forniti dall’ufficio, omettendo di considerare che il dato quantitativo (comunque tutt’altro che irrilevante: compenso a professionista terzo di oltre 20mila euro) deve essere necessariamente valorizzato alla luce del dato qualitativo dell’apporto fornito dai terzi, al fine di verificare se vi sia stato un coordinamento organizzativo tale da far assurgere al professionista legale il ruolo di soggetto passivo dell’imposta.

In conclusione, come detto, la Cassazione ha cassato con rinvio affinché la Corte di merito proceda a una nuova valutazione del caso attenendosi agli argomenti sopra evidenziati, che sono riassumibili nel seguente principio di diritto “ai fini della debenza dell’imposta sul reddito delle attività professionali, il requisito dell’autonoma organizzazione per le professioni liberali (nel caso di specie la professione forense), quale presupposto necessario dell’imposta, sussiste in presenza di una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista, derivante dal coordinamento di fattori che, valutati su di un piano non solo quantitativo ma altresì qualitativo, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale svolta dal professionista; a tal fine, peraltro, i singoli fatti rivelatori di detta organizzazione non possono essere esaminati soltanto in modo isolato ed atomistico, dovendo necessariamente essere posti in relazione fra loro e valutati in modo complessivo, posto che la scarsa rilevanza sintomatica di un solo fatto in sé considerato, ben diversamente può incidere sul piano della sussunzione della fattispecie concreta in quella legale, ove coordinato e posto in raffronto complessivo e coordinato con tutti gli altri elementi del caso“.

Fonte Erario-Corte di Cassazione

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