Politica

Referendum, ovvero una battaglia sistemico – costituzionale

di Giuseppe Onorati

 

Il 22 ed il 23 Marzo prossimi, si è chiamati a dare conferma o meno alla Legge di revisione costituzionale sulla riforma dell’ordinamento giudiziario pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 lo scorso 30 di Ottobre. Come da articolo 138 della Costituzione, non avendo raggiunto nella seconda votazione le Camere parlamentari la maggioranza dei due terzi, bensì quella assoluta, c’è stata la possibilità di raccogliere firme di elettori per chiedere una conferma (o meno) referendaria; la richiesta è stata accolta ed è stato indetto da Mattarella il referendum.

La campagna che ne è scaturita ha innescato una vera e propria battaglia politica di rango sistemico, che oltre a cercare di orientare l’elettorato verso la conferma o meno della riforma costituzionale, ha messo in luce con nettezza i termini di uno scontro – confronto di portata maggiore rispetto al pur importante tema oggetto della riforma. Respingendo subito tentazioni semplicistiche di qualificazione meramente tecnica del discorso (dietro ogni scelta propinata come tecnica, vi è sempre un disegno politico più grande, rispetto a cui la prima ha una funzione strumentale), quella per il referendum è considerabile come una vera e propria battaglia di rango sistemico – costituzionale che, oltre ad interessare la riforma di uno dei tre poteri dello Stato, la Magistratura, pone delle questioni cruciali di equilibrio con il potere Esecutivo se letta nel più ampio ventaglio di scelte di riforme istituzionali che, l’attuale Governo italiano e l’attuale maggioranza relativa che lo sostiene, stanno contemplando.

Certamente la battaglia referendaria trae le sue origini da uno scontro sulla civiltà giuridica, che attanaglia il dibattito politico e l’opinione pubblica italiani da almeno tre decenni ormai, fra posizioni giustizialiste e garantiste; certamente è una battaglia che s’inscrive in un terreno di scontro fra politica ed almeno una parte della magistratura e del mondo dei giuristi, che altrettanto perdura dallo stesso tempo perlopiù; nonostante questo lungo solco di dibattito e scontro, questa volta la posta in gioco però, è la possibilità di riformare costituzionalmente, cioè andando ad intaccare il codice genetico del nostro ordinamento giuridico – istituzionale, creando potenzialmente delle condizioni di cambio di equilibrio fra poteri fondamentali dello Stato.

La logica duale del referendum anche in questa occasione ha semplificato lo scenario del dibattito, molto più articolato e complesso rispetto al posizionamento verso un sì od un no, rischiando (anche per il poco tempo disponibile per maturare una sufficiente e ragionevole consapevolezza ai fini del voto referendario) di semplificare pericolosamente una materia molto importante e cardinale per un assetto democratico che si basi sul principio di separazione dei tre poteri dello Stato.

Soprattutto, per la genesi che avrebbe avuto questa riforma costituzionale, disegnata dall’Esecutivo, votata dalle Camere senza possibilità di essere discussa ed emendata, ha inasprito il terreno di confronto fra maggioranza ed opposizione, che si è trasferito poi sul campo di confronto referendario, trascinando altre soggettività, che pur non militando in forze di maggioranza od opposizione, hanno comunque assunto un atteggiamento convergente verso una delle due posizioni referendarie.

La legge di riforma tocca gli articoli 87, 102,104,105,106,107,110 della Costituzione; istituisce due Consigli Superiori della Magistratura: uno per la funzione giudicante, l’altro per quella requirente in merito al governo dei magistrati appartenenti ai rispettivi ambiti (un terzo dei membri di ogni Consiglio è laico ed estratto a sorte da un elenco di professori ed avvocati votato dal Parlamento in seduta comune e due terzi estratti a sorte in ciascuna delle due categorie di magistrati) , mentre per quanto concerne il controllo e le azioni disciplinari è istituita un’Alta Corte disciplinare composta da 15 elementi (tre laici di nomina del Presidente della Repubblica, tre laici estratti a sorte da un elenco votato dal Parlamento in seduta comune, sei estratti fra i magistrati giudicanti e tre fra i magistrati requirenti, che abbiano almeno venti anni di esercizio e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità e con un presidente eletto o fra i nominati dal Presidente della Repubblica o fra quelli estratti dal Parlamento).

Dunque due Consigli deputati a governare i magistrati per funzione ed un’Alta Corte per controllarne la correttezza disciplinare, con meccanismi di sorteggio per crearne la composizione.

Il Governo con la maggioranza relativa che lo sostiene e comunque con i sostenitori della riforma, la considerano una scelta in senso garantista, perché, separando le carriere e demandando al meccanismo delle estrazioni la formazione dei nuovi organi istituiti, andrebbe a scardinare la forza corporativa della Magistratura, diminuendo in seno a questo fondamentale potere dello Stato il peso delle correnti. Il tutto in linea con il sistema accusatorio che caratterizza la forma del processo penale nel nostro ordinamento e con l’articolo 111 della Costituzione che pone una posizione paritaria fra pubblica accusa e difesa, ritrovando nel giudice un super partes, figura terza ed imparziale.

Per quanto concerne il blocco orientato alla bocciatura referendaria della riforma, composto dalle forze di opposizione parlamentare e da altre soggettività (come detto in precedenza le parti in gioco hanno una composizione più articolata e complessa rispetto alla sintesi indicativa), partendo dalla critica politica di una proposta d’importanza costituzionale disegnata dal potere Esecutivo, senza una discussione assembleare che coinvolgesse su un tema cardinale anche le opposizioni, ritengono tale riforma un primo atto per disarticolare il potere giudiziario e creare le premesse istituzionali per sottomettere la magistratura requirente al Governo.

Più in particolare, si ritiene che già con il decreto legislativo 150 del 2022 (la cosiddetta riforma Cartabia) ci sia la condizione di separazione delle carriere, in quanto nei primi nove anni di attività il magistrato può solamente una volta transitare da una funzione all’altra e comunque con una semplice riforma della suddetta norma di rango ordinario si sarebbe potuto impedire completamente il transito da una funzione giudiziaria all’altra, realizzando una effettiva separazione fra i corsi funzionali. Si aggiunge che, rispettando gli orientamenti varie volte espressi dalla Corte Costituzionale negli anni, alla luce anche della riforma del processo da inquisitorio ad accusatorio (avvenuta con il D.P.R. 447 del 1988 e conosciuto come riforma Vassalli), la Magistratura è, come detta la Costituzione, un organo autonomo ed indipendente interessato all’applicazione corretta della legge; è un unico organo a cui è assegnato costituzionalmente questo compito, articolato in due funzioni: giudicante e requirente. La pubblica accusa non è posizionabile come semplice parte simmetrica ed antitetica alla difesa, ma è investita dalla responsabilità organica di andare oltre alla semplice azione accusatoria, dovendo muoversi per trovare anche gli elementi favorevoli all’imputato ed in forza del succitato decreto di riforma del 2022, quando durante le indagini preliminari gli elementi acquisiti non consentano di prevedere una ragionevole previsione di condanna, deve rinunciare all’azione penale, in analogia a quanto fa il giudice di udienza preliminare.

La riforma costituzionale oggetto del prossimo referendum in sé non porta alla sottomissione necessaria dell’Accusa all’Esecutivo ma certamente, ne porrebbe le basi istituzionali e se la si legge nell’ottica della più complessiva prospettiva di riforma istituzionale a cui il Governo sta lavorando, se ne può trarre un migliore significato politico. Considerando infatti il disegno di riforma (cosiddetta riforma Casellati) sul Premierato, che rafforzerebbe il potere Esecutivo, a scapito del Parlamento, porta i critici ed oppositori a denunciarne un disegno di tendenza autocratica, per la verità nel solco di ciò che la storia degli ultimi anni ha spesso evidenziato in varie parti dell’Occidente democratico.

Dunque il 22 ed il 23 Marzo prossimi si potrà dare un risultato , almeno parziale (se consideriamo lo scenario più complessivo denotato) della grande battaglia sistemica che interessa la società italiana. Un elemento importante da considerare è la non richiesta del quorum e la partecipazione effettiva che vi sarà al voto referendario, altra variabile sociologica saliente per verificare lo stato sempre più depresso della democrazia.

Buona e meditata partecipazione al voto.

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