Norme fiscali

Sentenze Cassazione-Assegnazione dei crediti pignorati con imposta di registro proporzionale

le ordinanze di assegnazione di somme di denaro con le quali si conclude un procedimento di espropriazione scontano l’imposta di registro con l’aliquota dello 0,5% ai sensi dell’articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro (Dpr  n. 131/1986). Questo è il principio espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 13874 del 13 maggio 2026.

La vicenda giudiziaria è sorta a seguito della registrazione di un’ordinanza di assegnazione di somme di denaro da parte del giudice dell’esecuzione.

In fase di registrazione dell’ordinanza, l’ufficio ha ritenuto applicabile l’imposta di registro con l’aliquota dello 0,5% sulla base della lettera a) dell’articolo 8 sopra richiamato. Questa disposizione prevede che, in relazione agli atti dell’Autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio, si applichino  le stesse imposte previste per gli atti civili che hanno ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali su beni immobili, unità da diporto o altre tipologie di beni.

A seguito del ricorso presentato dalla parte privata, secondo cui l’ordinanza doveva essere registrata con l’applicazione della sola imposta fissa di registro, i giudici di primo grado hanno ritenuto corretta tale tesi, mentre la Corte di Giustizia tributaria di II grado dell’Emilia Romagna (con la decisione n. 986/2024) ha condiviso la posizione erariale. La società destinataria dell’avviso di liquidazione ha quindi presentato ricorso per cassazione per violazione del citato articolo 8 della Tariffa allegata al Tur.

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che la medesima fattispecie era già stata esaminata in precedenza (pronunce n. 6768/2026, n. 27265/2025, n. 577/2025) pervenendo alla conclusione che l’assegnazione in fase esecutiva di crediti del debitore esecutato, avendo effetto traslativo, implica l’applicazione dell’imposta proporzionale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della citata tariffa.

In motivazione è stato rimarcato che l’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati rappresenta l’atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinando il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo. Più in particolare, si è affermato che l’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo n. 553 del codice di procedura civile realizza il trasferimento, a favore del creditore procedente “del credito vantato dal debitore esecutato verso il terzo pignorato provocando un mutamento del soggetto attivo dell’obbligazione gravante sul terzo pignorato”.

Con l’ordinanza di assegnazione si verifica, in pratica, un effetto simile a quello prodotto da un’ordinaria cessione di crediti, in quanto l’assegnatario succede nel diritto spettante al debitore esecutato verso il terzo.

I giudici hanno, altresì, tenuto conto che le assegnazioni dei crediti non realizzano di per sé il soddisfacimento del diritto del creditore, in quanto tale effetto è rinviato all’adempimento dell’obbligazione da parte del debitore. In ogni caso, hanno precisato i giudici, l’ordinanza di assegnazione implica una vicenda traslativa del credito staggito, in quanto si realizza “…l’immediato trasferimento del bene-credito in favore dell’assegnatario…….e, nella stessa misura, l’immediata fuoriuscita del medesimo credito dal patrimonio del debitore esecutato….” .

Tenuto conto che i giudici di appello si sono uniformati a questi principi è stato respinto il ricorso del contribuente.

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