In tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, le dichiarazioni prescritte dall’articolo 1, nota II-bis, della tariffa prima, del Dpr n. 131/1986 (Tur), possono essere rese, laddove difetti un atto pubblico di compravendita – come nel caso di acquisto per effetto di sentenza costitutiva di un diritto reale di uso degli spazi destinati a parcheggio in favore degli acquirenti delle unità abitative – entro la richiesta di registrazione della sentenza stessa. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 8141 del 27 marzo 2025.
La vicenda processuale
Il contenzioso trae origine da un avviso di liquidazione notificato dall’Agenzia delle entrate, con cui è stato richiesto il pagamento dell’imposta di registro relativa a una sentenza del Tribunale civile in virtù della quale veniva disposto il trasferimento di un diritto reale di uso su aree di parcheggio inerenti ad altro immobile destinato a prima casa in favore di una contribuente.
L’ufficio ha liquidato l’imposta di registro nella misura ordinaria del 9%, ritenendo non applicabile l’aliquota agevolata del 2% prevista per la “prima casa”, poiché la contribuente non aveva tempestivamente reso le dichiarazioni prescritte dalla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Tur.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale, ha dichiarato dovuta, per la registrazione della sentenza del Tribunale civile, l’imposta di registro nella misura del 2 per cento. Secondo i giudici di appello, pur dopo la liquidazione dell’imposta di cui all’atto impugnato, non risultava ancora intervenuta la registrazione della sentenza e, pertanto, sussistevano tutti i presupposti per l’acquisto con il trattamento agevolativo, avendo la contribuente altresì depositata la necessaria dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Cgt di secondo grado con ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi di impugnazione: con il primo, ha denunciato, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 113 cpc nonché degli articoli. 10, 15 e 54 del Tur, mentre con il secondo ha dedotto, sempre ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 3, cpc, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, nota II-bis del Tur.
La pronuncia
La Corte suprema ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, ritenendo che l’agevolazione in esame poteva essere chiesta fino alla richiesta di registrazione della sentenza costitutiva o traslativa del diritto reale.
Nel caso specifico, la dichiarazione di volersi avvalere dell’aliquota agevolata è stata ritenuta tardiva in quanto effettuata ben oltre il sessantesimo giorno dalla notifica dell’avviso di liquidazione, il quale segna il termine ultimo prima della registrazione d’ufficio dell’atto.
Con riferimento alle manifestazioni di volontà prescritte dall’articolo 1, nota II-bis, della tariffa allegata al Tur, i giudici di legittimità hanno precisato che viene emerge un’eccezione al principio generale, desumibile dallo stesso articolo 77 del Tur, secondo il quale un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediare all’erronea imposizione (Cassazione, pronuncia n. 635/2017), in quanto l’anzidetta dichiarazione è considerata elemento costitutivo della fattispecie agevolativa e assume la natura di dichiarazione di volontà in quanto orientata all’esercizio di un diritto soggettivo (Cassazione, pronuncia n. 8103/2017).
Nell’ordinanza, è stato, altresì, rimarcato che, ai fini del godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa, le prescritte manifestazioni di volontà, vanno rese, qualora l’acquisto dell’immobile sia avvenuto a seguito di sentenza costitutiva ex articolo 2932 del codice civile, prima della registrazione di quest’ultima, dovendosi, invece, escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo, atteso il carattere necessario della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce, come detto, un’eccezione al principio generale desumibile dall’articolo 77 del Tur (Cassazione, pronunce n. 2261/2014, n. 3132/2018 e n. 21379/2006).
Al riguardo, è stata richiamata anche la sentenza n. 3863/2009, con la quale la Corte di legittimità ha chiarito che: “In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali previsti dall’art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168 per l’acquisto della “prima casa” trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui il trasferimento della proprietà dell’immobile sia disposto dal giudice con sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., non ostandovi l’obbligo imposto al compratore di rendere la dichiarazione prescritta a pena di decadenza dal sesto comma dell’art. 1 cit., la quale, da rendersi ordinariamente nell’atto di trasferimento, va effettuata nel primo momento in cui la parte destinataria degli effetti traslativi del provvedimento può far valere il proprio diritto all’applicazione del beneficio, ovverosia nel momento in cui essa richiede la registrazione dell’atto all’Amministrazione finanziaria. Ne consegue, quindi, l’inammissibilità di una dichiarazione effettuata dopo che l’Amministrazione abbia già proceduto all’operazione di liquidazione dell’imposta o nel successivo giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione medesimo, in quanto essa sarebbe del tutto incompatibile con l’esigenza di tutela dell’interesse dell’Amministrazione alla definitività e certezza del tributo.”.
Osservazioni
Con l’ordinanza in commento, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema delle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” in ipotesi di trasferimento immobiliare disposto con sentenza costitutiva ex articolo 2932 codice civile chiarendo, con un principio di diritto, il momento utile entro cui il contribuente deve rendere le dichiarazioni prescritte per fruire del beneficio, garantendo certezza nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Nel dirimere la controversia, sono stati richiamati anche gli artt. 5, 10, 13, 15 e 54 del Tur, che disciplinano la registrazione degli atti degli organi giurisdizionali e la relativa imposta.
In particolare, è stato sottolineato come, ai sensi degli articoli 15 e 54 del Tur, in assenza di richiesta da parte dei soggetti obbligati, la registrazione viene effettuata d’ufficio, previa notifica di apposito avviso di liquidazione, che rappresenta il termine ultimo prima della registrazione d’ufficio dell’atto giudiziario.
