Economia e Lavoro

  Adempimento collaborativo, rinnovato il modello di adesione

 

Dovrà essere utilizzato daL 17 dicembre 2024, il nuovo “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo” approvato, sempre oggi, con provvedimento del direttore del direttore dell’Agenzia delle entrate insieme alle relative istruzioni. Puntuale con le modifiche normative, il nuovo arrivato sostituisce il modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo” promosso e poi ritoccato, rispettivamente, con i provvedimenti del 16 aprile 2016 e del 4 maggio 2022.

Il “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo” è disponibile gratuitamente, in formato elettronico, sul sito dall’Agenzia. Deve essere sottoscritto dal contribuente interessato e presentato all’ufficio “Adempimento collaborativo” della direzione centrale Grandi contribuenti e Internazionale, esclusivamente per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it.

I non residenti privi di Pec possono invece inviare la domanda alla casella di posta elettronica ordinaria dc.gci.adempimentocollaborativo@agenziaentrate.it.

La sostituzione del precedente format si è resa necessaria in seguito alla rivisitazione delle modalità attuative e di adesione allo speciale regime introdotte dal decreto Mef del 6 dicembre 2024, attuativo del Dlgs n. 128/2015 come modificato dal decreto legislativo n. 221/2023. In particolare, quest’ultimo ha esteso l’accesso all’adempimento collaborativo ai contribuenti con un volume di affari o di ricavi:

  1. a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro
  2. b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro
  3. c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.

Maglie più larghe, inoltre, per i requisiti soggettivi che consentono l’adesione al regime di cooperative compliance sono sopraggiunte, successivamente, con il Dlgs n. 108/2024, che ha esteso l’opportunità anche ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso come insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune – di cui all’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile) – a patto che almeno uno dei componenti del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis dell’articolo 7 del Dlgs n. 128/2015 e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis dello stesso decreto.

Rimodulati anche i requisiti oggettivi. Il Dlgs n. 221/2023 ha infatti aggiunto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all’articolo 4 del Dlgs n. 128/2015, secondo i quali il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale previsti dal comma 1 deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Fonte Agenzia delle Entrate

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