Economia e Lavoro

Consiglio per la casa – Infiltrazioni nella propria abitazione, a chi attribuire i danni?

di Flavia Zandonati

Il manifestarsi di danni da infiltrazioni in un immobile che si trova all’interno di un edificio composto da più unità può avere origine sia da parti comuni a disposizione di tutti ovvero solo alcuni, che dalle singole abitazioni.

Fondamentale è, nella trattazione delle vertenze interessate ed aventi ad oggetto tali fattispecie , effettuare un attenta investigazione sulle cause che hanno determinato tale fenomeno, così è possibile identificare correttamente i legittimati passivi, cioè i soggetti responsabili onerati dall’obbligo di risarcimento.

Nella casistica ricorrente, rispetto alle situazioni poste davanti l’autorità giudiziaria, le infiltrazioni che derivano dalla copertura richiedono indagini di minore difficoltà rispetto a quelle occasionate dalla rottura di tubature per le quali è necessario procedere per mezzo di video ispezioni, per una scrupolosa ed attenta ricerca del danno al fine di stabilire la natura comune o meno.

Recentemente il Tribunale di Catanzaro si è pronunciato sull’argomento, e dalla sentenza emessa emerge che la condanna al risarcimento dei danni è limitato solo ai comproprietari della colonna di scarico causa delle infiltrazioni. Pertanto la domanda per ottenere il risarcimento dei danni causati da infiltrazioni in condominio provenienti da parti o impianti comuni dell’edificio condominiale può essere presentata solo nei confronti dei condomini che siano comproprietari delle suddette parti comuni e che, come tali, partecipano alle relative spese e sono legittimati passivi per eventuali danni causati a soggetti terzi. Il giudice ricorda che le parti e gli impianti indicati nell’articolo 117 del codice civile si presumono di natura condominiale e quindi di proprietà, pro quota, di tutti i condomini. Ma tale presunzione può essere superata dalla prova contraria. In relazione al caso su cui si è pronunciato il tribunale di Catanzaro, è stato accertato che solo due proprietari rispetto ai tre citati in giudizio, fruivano della colonna di scarico che aveva causato le infiltrazioni, pertanto la presunzione di condominialità è superata con riferimento al terzo prioritario.  Nello specifico essendo stato accertato che solo due comproprietari fruivano di detta colonna, la suddetta presunzione è superata. Ne deriva che possono essere attribuite legittimamente le spese di conservazione della tubazione inerente la colonna di scarico e, per l’effetto, anche i danni da essa conseguenti solo ai condomini che ne usufruiscono.

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