Agenzia delle Entrate fissa i paletti sulle criptovalute. Il contribuente che detiene criptovalute in una società italiana iscritta nel Registro operatori valute virtuali, istituito presso l’Organismo agenti e mediatori (Oam), è tenuto a compilare il Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale, mentre, per quanto riguarda l’imposta sulle cripto-attività, questa non è dovuta se la società ha già versato il Bollo. Inoltre, in relazione agli importi in euro, temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla società, non sussiste l’obbligo di indicazione nel Quadro RW e non si applica il Bollo, in quanto non rappresentano prodotti finanziari. È, in estrema sintesi, il contenuto della risposta n. 181 del 12 settembre 2024.
L’istante detiene bitcoin presso la descritta società di diritto italiano. Criptovalute che ha regolarmente riportato nel Quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. Nel 2023, la società, pur non essendo operatore finanziario né sostituto d’imposta, gli ha addebitato l’imposta di bollo in misura pari a quella sulle cripto-attività, cioè al 2 per mille del valore, in questo caso, dei bitcoin posseduti. Detto ciò, vuole sapere se ha agito correttamente sul lato dichiarativo e se debba, in ogni caso, applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività. Inoltre, chiede lumi sul trattamento fiscale (anche dichiarativo) degli importi in valuta tradizionale (euro) presenti nel rendiconto rilasciato dalla Società, nell’ipotesi in cui sia dovuta l’imposta sulle cripto-attività.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riepilogato le norme che regolano la tassazione delle cripto-attività (da ultimo, articolo 1, commi da 126 a 147, legge n. 197/2022), nell’argomentare le conclusioni raggiunte, fa riferimento alla circolare n. 30/2023, predisposta all’indomani delle modifiche normative apportate dal Bilancio 2023 alla catalogazione e al trattamento fiscale delle cripto-attività. Nel richiamato documento di prassi, infatti, sottolinea il fatto che il legislatore ha espressamente previsto che le cripto-attività devono essere indicate nel Quadro RW del modello Redditi e che tale adempimento ricorre anche per coloro i quali, pur non essendo possessori diretti delle stesse, sono titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. L’istante, tenuto conto che sui bitcoin la società ha già applicato l’imposta di bollo, ha ben fatto.
Inoltre, sempre nella circolare 30, l’Agenzia precisa che ai fini del Bollo, dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta, trova spazio un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato. Quest’ultimo tributo si applica nella stessa misura del 2 per mille prevista per l’imposta di bollo, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.
Nel caso alla sua attenzione, il contribuente afferma di detenere cripto-attività presso un ”prestatore di servizi di portafoglio digitale” italiano, iscritto nel registro tenuto dall’Oam, il quale ha applicato l’imposta di bollo: pertanto, l’istante non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività.
In relazione, infine, al trattamento degli importi in valuta tradizionale temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla società, l’Agenzia osserva che con riferimento all’imposta di bollo per i prodotti finanziari, nella circolare n. 48/2012, ha chiarito che l’articolo 3, comma 3, del Dm 24 maggio 2012 precisa, che “se, in costanza di rapporto, sia all’inizio che al termine del periodo rendicontato non sono presenti prodotti finanziari né sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso, l’imposta non è dovuta”.
L’esclusione dell’imposta opera, dunque, per i rapporti che non presentano evidenze di prodotti finanziari e che non sono stati movimentati.
Pertanto, nel caso concreto, per l’applicazione del Bollo non si deve tener conto dell’importo in euro temporaneamente presente nella posizione dell’istante, in quanto lo stesso non rappresenta un prodotto finanziario. Tale importo in euro detenuto presso la società, inoltre, non deve essere indicato nel quadro RW in quanto non è detenuto presso conti correnti all’estero.
Infine, tenuto conto che sui bitcoin la Società ha già applicato l’imposta di bollo, l’istante dovrà compilare il Quadro RW per i soli obblighi di monitoraggio fiscale barrando la colonna 16.