Economia e Lavoro

Delega sulle imposte indirette – 1 Successione in autonomia

Lo scorso 18 settembre è stato approvato il decreto legislativo n. 139/2024 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 2 ottobre), che introduce diverse novità riguardanti l’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, il Bollo e i servizi ipotecari e catastali, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023.
Di seguito pubblichiamo il primo di tre articoli che approfondiscono alcune delle innovazioni introdotte dal decreto: questa prima puntata è dedicata all’imposta sulle successioni.

In particolare, il decreto legislativo n. 139/2024 persegue, tra gli obiettivi fissati dall’articolo 10 della legge delega, quello relativo alla previsione di un sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni.

In tale ottica, è stata disposta la revisione del decreto legislativo n. 346/1990 (Testo unico sulle successioni, Tus), per quanto concerne le procedure di liquidazione e versamento dell’imposta.

In base all’attuale disciplina, infatti, a seguito della presentazione della dichiarazione di successione, da parte del contribuente all’ufficio competente, quest’ultimo provvede a liquidarne l’imposta principale.

Il relativo avviso di liquidazione viene notificato al contribuente, nel termine decadenziale di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa. Qualora l’ufficio ritenga che la dichiarazione (o la dichiarazione sostitutiva o integrativa) sia incompleta o infedele, procede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta complementare, mediante apposito avviso, da notificarsi entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta principale.

Se la dichiarazione della successione è stata omessa, invece, l’imposta è accertata e liquidata d’ufficio.

A seguito dell’intervento normativo in esame, il procedimento di liquidazione dell’imposta sulle successioni è stato modificato nei termini seguenti, per le successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025.

L’imposta di successione è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento della stessa in base alla dichiarazione di successione; in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa, l’imposta è nuovamente autoliquidata. Il versamento dell’imposta di successione (risultante dalla dichiarazione) deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

Il contribuente, in alternativa, può eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20 per cento, entro il medesimo termine di 90 giorni e, per il rimanente importo, in 8 rate trimestrali o in un massimo di 12 rate trimestrali (qualora si tratti di importi superiori a 20 mila euro). Non è consentito, tuttavia, rateizzare importi inferiori a 1.000 euro.

Resta fermo il termine di liquidazione e versamento delle imposte ipotecaria e catastale, che deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione.

A seguito dell’intervento normativo, nel caso in cui vi sia un unico erede con età anagrafica non superiore ai 26 anni e vi siano beni immobili nell’asse ereditario, le banche e gli altri intermediari finanziari devono consentire (anche prima della presentazione della dichiarazione di successione) lo svincolo delle attività cadute in successione, nei limiti del valore necessario all’erede per effettuare il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo.

Successivamente, gli uffici effettuano il controllo della regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente, nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione. L’ufficio provvede, in tale sede, a correggere eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile o dell’imposta dovuta.

Qualora risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l’invito a effettuare, entro 60 giorni, il pagamento:

  • della maggior imposta principale dovuta
  • della sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato
  • degli interessi decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Resta fermo che, qualora l’ufficio dell’Agenzia delle entrate ritenga che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta complementare.

In considerazione di quanto sopra, devono pertanto considerarsi:

  • imposta principale” quella autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall’ufficio sulla base della dichiarazione
  • imposta complementare” l’imposta, o la maggiore imposta, liquidata dall’ufficio in base ad accertamenti d’ufficio o di rettifica.

È stata, invece, eliminata la definizione di “imposta suppletiva” (prevista dall’articolo 27, comma 7, del Tus) in ragione del fatto che, in base al nuovo procedimento di autoliquidazione dell’imposta, quella eventualmente liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione dell’ufficio ha, anch’essa, la natura di imposta complementare.

A seguito dell’intervento normativo, inoltre, la presentazione della dichiarazione deve avvenire per via telematica, con modalità stabilite mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Ai soggetti non residenti, invece, è consentita la spedizione tramite raccomandata (o altri mezzi equipollenti, a condizione che risulti con certezza la data di spedizione); in tale ipotesi, la data di presentazione della dichiarazione di successione viene fatta coincidere con quella di spedizione.

I contribuenti, infine, non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli estratti catastali relativi agli immobili indicati in successione. I dati catastali, necessari per identificare tali gli immobili dovranno, infatti, essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle entrate.

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