Con l’ordinanza n. 25627 del 25 settembre 2024, i giudici di piazza Cavour sono tornati sul tema della valenza ai fini fiscali della constatazione di contribuente con conti di cassa in “rosso”, evidenziando come in tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto (ai sensi degli artt. 39 del Dpr n. 600/1973 e 54 del Dpr n. 633/1972) la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo.
La fattispecie oggetto di lite
La controversia in commento origina dalla notifica da parte dell’Agenzia di un avviso di accertamento ad una società a responsabilità limitata, per l’anno d’imposta 2006, con cui venivano recuperati a tassazione maggiori ricavi in via induttiva a seguito della constatazione di conti di cassa in negativo. Venivano quindi rilevati numerosi apporti di cassa che il legale rappresentante della società effettuava sotto forma di finanziamenti infruttiferi.
L’amministrazione finanziaria recuperava inoltre ulteriori costi ritenuti indeducibili per difetto del requisito dell’inerenza. Il maggior reddito generato dalla partecipazione agli utili veniva imputato tramite altro atto impositivo al socio al 40% della società. All’esito dell’impugnazione dei suddetti atti impositivi, i giudici della Commissione tributaria provinciale di Lecce accoglievano parzialmente il ricorso riconoscendo i costi ritenuti indeducibili dall’ufficio e confermando nel resto l’atto di accertamento. Impugnata la sentenza di primo grado, i giudici del gravame accoglievano l’impugnazione principale avanzata dal contribuente sul reddito accertato nei confronti della società e di riflesso nei confronti del socio, annullando il relativo atto di accertamento. Le spese del giudizio, quindi, venivano compensate.
Contro tale pronuncia, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, motivato tra l’altro dalla violazione dell’articolo 39 del Dpr n. 600/1973, e dell’articolo 54 del Dpr n. 633/1972. In particolare, l’Erario contestava la decisione dei giudici di secondo grado in quanto questi ultimi, pur in presenza di incontroversi saldi di cassa negativi, avevano ritenuto che le movimentazioni finanziarie da sole non dimostrassero l’emersione di fatti economici occulti; inoltre, i giudici avevano escluso che si potesse ipotizzare «senza alcuna prova che vi fossero stati ricavi in nero, ricavi che dalla documentazione agli atti e dalle evidenze contabili non si riscontrano».
La decisione della Corte di Cassazione
La decisione in commento torna sul tema della valenza dei conti di cassa in “rosso” ai fini dell’accertamento tributario induttivo. In particolare, i giudici di Cassazione evidenziano che “in tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa ai fini Irpeg e Iva, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo”; inoltre, per gli stessi giudici «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili».
Osservazioni
In generale e nel contesto di un accertamento fiscale, il saldo negativo di cassa o “cassa in rosso” può essere un indicatore di irregolarità o di incongruenze che destano l’attenzione dell’autorità fiscale. Di norma, la “cassa” rappresenta il denaro disponibile fisicamente o nei conti correnti di un’azienda. Un saldo negativo di cassa si realizza ogni volta che le uscite superano le entrate dichiarate. Tale eventualità può suggerire diverse problematiche, tra cui l’omissione di ricavi che si potrebbe realizzare nel caso in cui l’azienda ometta di registrare o dichiarare una parte delle proprie entrate. Questo potrebbe avvenire, ad esempio, se l’azienda ha incassato denaro senza riportarlo ufficialmente in contabilità o in dichiarazione dei redditi.
Un’altra criticità potrebbe essere costituita da spese non giustificate: un saldo negativo potrebbe anche indicare che l’azienda ha registrato spese che non sono coperte dai flussi di cassa dichiarati, generando così una discrepanza. In alcuni casi, queste spese potrebbero essere non documentate o non giustificate correttamente. Da ultimo, il saldo negativo di cassa potrebbe essere alla base di una presunzione di ricavi in nero: l’autorità fiscale, quando rileva un saldo cassa in rosso, potrebbe presumere che l’azienda stia utilizzando ricavi non dichiarati (i cosiddetti “ricavi in nero”) per coprire le uscite. Ciò può portare a rettifiche fiscali e sanzioni.
In sintesi, un saldo cassa negativo riscontrato in fase di accertamento fiscale può indicare potenziali irregolarità fiscali rilevanti anche sul piano sanzionatorio. La decisione in commento si pone indubbiamente nel solco scavato dalla giurisprudenza dei giudici di piazza Cavour, secondo cui “in tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, la sussistenza di un ingiustificato saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo” (fra tante, cfr. Cassazione n. 25289 del 25 ottobre 2017; Cassazione n. 11988 del 31 maggio 2011; Cassazione n. 24509 del 20 novembre 2009; Cassazione n. 27585 del 20 novembre 2008). In effetti, poichè la chiusura “in rosso” di un conto di cassa significa, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, non si può fare a meno di ravvisare, senza alcuna forzatura logica, l’esistenza di altri ricavi non registrati in misura almeno pari al disavanzo. Secondo i giudici di legittimità, si deve conseguentemente ritenere che una chiusura di cassa con segno negativo oltre a rappresentare un’anomalia contabile sotto il profilo formale, denota sostanzialmente l’omessa contabilizzazione di un’attività perlomeno equivalente al disavanzo.
D’altronde, anche sotto il profilo della corretta ripartizione dell’onere probatorio, la Suprema Corte (cfr. Cassazione, ordinanza n. 22270 del 6 agosto 2024) ha affermato la fondatezza del motivo sotto l’aspetto della violazione delle norme disciplinanti il riparto dell’onere della prova (art. 2697 c.c.) non essendo sufficiente il riferimento, da parte del contribuente, alla consulenza di parte che si riduce – nei passi riportati – ad un riferimento probabilistico ad un eventuale errore di calcolo nella consistenza di cassa. Pertanto, la presunzione di maggior reddito occulto derivante dallo sbilanciamento negativo di cassa può essere superata soltanto fornendo la prova, a carico del contribuente, con elementi univoci atti a giustificare l’anomalia contabile individuata dall’Ufficio.
