Si può configurare l’autoriciclaggio qualora l’amministratore, dopo avere bonificato senza giustificazione denaro della società fallita ad altre società, da lui amministrate, utilizzi le somme nell’attività di queste, in tal modo non solo inquinando il mercato, ma accumulando anche ingenti debiti fiscali è quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza n. 31608 del 1° agosto 2024.
La vicenda originava da un’ordinanza del gip del Tribunale di Roma che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo ex articoli 321 codice procedura penale e 648-quater codice penale sino alla concorrenza di un certo importo, nei confronti di un soggetto, indagato dei reati di bancarotta per distrazione ed autoriciclaggio, perché impiegava e trasferiva nelle attività economiche ed imprenditoriali esercitate da due srl il denaro proveniente dal delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di un’altra società, compagini tutte amministrate dallo stesso soggetto, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa delle somme.
Il tribunale del riesame di Roma, investito della controversia a seguito di appello avanzato dal procuratore della repubblica di Roma, lo rigettava, ritenendo che il trasferimento della predetta somma dalla srl, poi dichiarata fallita, ad altre società del gruppo integrasse unicamente l’ipotesi di bancarotta fraudolenta.
Proponeva ricorso per cassazione il procuratore della repubblica presso il tribunale di Roma e la Suprema Corte annullava con rinvio l’ordinanza impugnata sottolineando che, ai fini di evitare la doppia punibilità della medesima condotta, il legislatore, con l’introduzione della fattispecie di cui all’articolo 648-ter c.p., ha richiesto che, a seguito della consumazione del delitto presupposto, vengano poste in essere ulteriori condotte aventi natura decettiva, le quali posso consistere anche semplicemente nell’impiego del denaro in ulteriori attività economiche o finanziarie.
Il Tribunale del riesame di Roma, in sede di rinvio, conformandosi al principio di diritto dettato dalla Corte di legittimità, disponeva il sequestro preventivo richiesto, individuando il profitto del reato di autoriciclaggio proprio nel denaro “ripulito” attraverso le operazioni di investimento nelle società diverse dalla fallita e nella ricchezza illecitamente conseguita.
Proponeva, quindi, ricorso per cassazione l’indagato, sostenendo che la condotta di autoriciclaggio dovesse essere fondata su un segmento ulteriore rispetto alla condotta del reato presupposto e, quindi, il prodotto, il profitto o il prezzo dell’autoriciclaggio non potesse coincidere con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto.
La sentenza
Nel rigettare il ricorso dell’indagato, la Corte premette che la ratio dell’articolo 648-ter1 codice penale è rappresentata dalla reimmissione nel circuito dell’economia legale di beni di provenienza delittuosa, ostacolandone la tracciabilità.
Il legislatore ha, in altre parole, voluto “congelare” il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato presupposto, in modo da impedirne la sua utilizzazione maggiormente offensiva, e cioè quella che espone a pericolo o addirittura lede “l’ordine economico”, inquinando l’economia legale.
Il giudice penale deve, pertanto, valutare l’idoneità specifica della condotta posta in essere dall’agente ad impedire l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni. Attraverso la connotazione in termini di idoneità concreta all’ostacolo, la determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé, esprimano un contenuto decettivo, capace cioè di rendere obiettivamente difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.
Il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevante, ai fini della configurazione dell’autoriciclaggio sono, quindi, comportamenti che importano un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità o che danno, altresì, luogo ad una utilizzazione non più personale, ma riconducibile ad una forma di reimmissione del bene nel circuito economico.
In questo senso, i giudici di legittimità hanno già avuto occasione di chiarire che non integra la condotta di autoriciclaggio il mero trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un quid pluris che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene (cfr. Cass. 8851/2019).
Sostengono detta scelta ermeneutica, chiarisce la giurisprudenza di riferimento:
- da una parte, il dato letterale, laddove il legislatore ha inteso rimarcare non solo l’impiego in attività imprenditoriali e l’idoneità dissimulatoria della condotta, ma ha anche preteso che tale idoneità dissimulatoria sia “concreta”, il che costituisce un indicatore che la volontà legislativa richieda un contegno che vada oltre la mera ricezione della somma proveniente da reato
- dall’altra, i rapporti della fattispecie con il reato di bancarotta, laddove ritenere punibile come autoriciclaggio il mero trasferimento delle somme distratte verso imprese sul solo presupposto della fisiologica destinazione delle medesime all’operatività aziendale di queste ultime, finirebbe per sanzionare penalmente due volte la stessa condotta quando le somme sottratte alla garanzia patrimoniale dei creditori sociali siano dirette verso imprenditori, generando, rispetto a tale situazione specifica, un’ingiustificata sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta e quella dell’autoriciclaggio.
Quindi, secondo il Collegio di nomofilachia, la capacità dissimulatoria deve essere individuata in condotte non ricollegabili al puro e semplice trasferimento di somme: il fatto di autoriciclaggio ha natura autonoma e successiva rispetto alla consumazione del delitto presupposto così che le due fattispecie non possono essere ravvisate a fronte di un’unica contestuale azione.
Dunque, ove attraverso il trasferimento ad altre imprese si attui il reinvestimento successivo dei profitti illeciti in attività economiche, finanziarie o speculative, è aggredito il bene giuridico protetto dalla norma di cui all’art. 648-ter1 codice penale, che è costituito dall’ordine pubblico economico, poiché appare evidente che, in ragione della possibilità di utilizzare profitti illeciti da parte di imprese operative, il mercato viene a subire l’effetto inquinante del reinvestimento del profitto illecito.
Inoltre – specifica ulteriormente la Suprema Corte – se il trasferimento ad altre imprese è attuato con l’intestazione del profitto illecito ad un soggetto giuridico diverso, sia esso una persona fisica ovvero una società di persone o di capitali, vi è la possibilità di identificare una condotta dissimulatoria proprio perché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento.
Diversamente, non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto (cfr. Cass. 33074/2016), mancando una condotta concretamente idonea ad occultare l’origine illecita del bene. D’altra parte, ove la titolarità del bene, anche attraverso successivi contratti, sia mutata, tale interpretazione non può trovare applicazione, atteso che la modifica della formale intestazione comporta una condotta di sostituzione del proprietario o utilizzatore del bene idonea ad ostacolare l’origine illecita dello stesso e si profila quale ipotesi astrattamente punibile (cfr. Cass. 16059/2019).
Conclusioni
Così specificata la giurisprudenza di riferimento, che precisa chiaramente i tratti distintivi dei reati in questione, la Cassazione osserva come, nel caso di specie, sussista il fumus del delitto di autoriciclaggio, poiché la condotta dell’indagato era diversa e successiva rispetto a quella integrante bancarotta fraudolenta, ed è consistita, non nei pagamenti per cassa effettuati ‘”svuotando” il patrimonio della srl fallita, ma in relazione ad altre e successive attività.
In sostanza, dopo la consumazione del reato presupposto, l’indagato aveva successivamente trasferito le somme profitto della bancarotta ad altre due società, con conseguente imputazione soggettiva ad altri enti.
Operazioni di questo tipo assumono, in definitiva, concreta capacità dissimulatoria proprio perché muta la titolarità ed il luogo concreto di conservazione del profitto illecito attraverso il reinvestimento in attività economiche.
Esisteva, quindi, quella “divaricazione soggettiva”, in ordine al fatto che le tre società in questione erano, comunque, soggetti distinti, pur essendo tutte amministrate dall’indagato, oltre all’essenziale circostanza che le due società cessionarie, anche grazie al denaro della fallita, loro conferito senza alcuna giustificazione, avevano potuto proseguire negli anni successivi ad esercitare l’attività di impresa, continuando ad accumulare ingenti debiti verso l’erario, con l’effetto di inquinare il mercato immettendo nel circuito economico legale capitali illeciti.
La sentenza annotata, va aggiunto in conclusione, appare dare continuità all’orientamento consolidato in materia, espresso anche di recente dalla Suprema Corte, secondo cui, ai fini dell’integrazione di una condotta di autoriciclaggio distinta dall’attività distrattiva ai danni dell’impresa fallita – che costituisce l’in sé della bancarotta fraudolenta per distrazione – occorre un’attività ulteriore che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene (cfr. Cass. 20152/2024).
Non è sufficiente, quindi, ad integrare l’autoriciclaggio la circostanza del mero “spostamento” illecito di risorse dalla fallita ad altra compagine: altrimenti si configurerebbe, nei fatti, una sostanziale sovrapposizione delle due fattispecie di reato in parola.
