Economia e Lavoro

Omessi versamenti di società, il professionista è “solidale”

Quando sussistono tutte le condizioni per il concorso di persone, il professionista può partecipare alla violazione commessa dalla società ed essere chiamato a risponderne, a titolo di coobbligato solidale, nell’irrogazione delle conseguenti sanzioni, applicabili nelle ipotesi di omessi o ritardati versamenti diretti.
La controversia portata all’attenzione e al vaglio della Cassazione riguarda una pronuncia della Ctr Lombardia, con la quale veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della Ctp di Pavia, che aveva accolto il ricorso presentato da un contribuente persona fisica avverso un atto di contestazione, con il quale erano state irrogate le sanzioni previste dall’articolo 13 del Dlgs n. 471/1997, in tema di omessi o ritardati versamenti diretti.

Nel caso in esame, secondo le corti di merito, l’ufficio non aveva provato, in maniera attendibile, l’effettivo interesse che il contribuente aveva perseguito, per sé, con la stipula degli atti di compravendita in contestazione e la stessa Agenzia delle entrate aveva dato atto, che il flusso finanziario generato da tali atti veniva “distratto a favore dei promotori ed organizzatori dell’associazione sia per essere rivestito (recte: reinvestito) in altre società del gruppo che per finalità personali”.
L’Agenzia delle entrate ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi. Di contro, il contribuente ha resistito con controricorso.

La Cassazione, con sentenza n. 20697 del 25 luglio 2024 ha accolto il primo motivo di ricorso erariale, cassando la pronuncia impugnata e rinviando, per il merito, ad altra sezione della Ctr Lombardia.
Oggetto del giudizio è l’atto di contestazione con il quale l’Agenzia aveva irrogato le sanzioni di cui al citato articolo 13 del Dlgs n. 471/1997 e che, con la censura formulata, ha ribadito correttamente attribuite al contribuente, in quanto soggetto autore delle violazioni e coobbligato perché ampiamente provato e dimostrato il suo coinvolgimento nelle operazioni di frode.

Secondo l’orientamento della Cassazione, cui il Collegio, con la pronuncia in esame, ha inteso dare continuità, “in materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio (mutuato dal diritto penale) della responsabilità personale dell’autore della violazione stabilito dall’art. 2 comma 2 del DLgs. n. 472 del 1997, secondo cui “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione“” (cfrCassazione, pronuncia n. 12334/2019).
Pertanto, le persone fisiche – soggetti terzi (come nel caso in esame, il notaio) – sono sanzionabili in via amministrativa, a titolo di concorso ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 472/1997, nelle violazioni relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica.

Nel caso concreto, la suprema Corte ha concluso ribadendo, che la Ctr Lombardia non ha tenuto conto dei principi suesposti, poiché ha ritenuto che, comunque, non era stata data la prova da parte dell’ufficio, che il controricorrente avesse tratto un diretto vantaggio economico dalla violazione medesima, utilizzando per propri fini lo schermo societario; ancora, i giudici di secondo grado hanno affermato (errando) che l’articolo 9 del decreto legislativo n. 472/1997 non era applicabile, in quanto norma che regolava il concorso con enti non aventi personalità giuridica. Nella questione attenzionata, invece, l’accertamento ha correttamente riguardato e valutato, per quanto rilevato sopra, la sussistenza degli elementi per la configurabilità del concorso di persone ai sensi del citato articolo 9 del Dlgs n. 472/1997.

In definitiva, si può ritenere consolidato il principio di diritto in base al quale se sussistono tutte le condizioni per il concorso di persone, il professionista (nella specie il notaio) può concorrere nella violazione commessa dalla società ed essere chiamato a risponderne a titolo di coobbligato solidale nell’irrogazione delle conseguenti sanzioni applicabili nelle ipotesi di omessi o ritardati versamenti diretti.

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