Politica

Elezioni e liste, il nodo della tutela giurisdizionale dell’elettorato passivo nella fase pre-elettorale

di Fabio Desideri

La Corte Costituzionale, con la pronuncia numero: 48 del: 2021, ha evidenziato la necessità che anche per le elezioni politiche venga previsto un iter “ad hoc” in grado di assicurare giustizia tempestiva nella fase pre-elettorale delle elezioni politiche. Il Disegno di Legge 3489, approvato dal Senato il 23 febbraio 2022, che affrontava la complessa materia, purtroppo non ha completato il suo iter di approvazione in questa legislatura. Per questa ragione, le controversie insorgenti nella fase pre-elettorale del procedimento delle elezioni politiche scontano un evidente vuoto di tempestività e per molti aspetti di tutela giurisdizionale, necessitante – da parte del Legislatore – di un urgente e complesso ampliamento dell’ambito di giurisdizione del contenzioso elettorale, allo stato – in parte – posto in capo al giudice amministrativo, soprattutto per quanto attiene alla tutela del diritto dell’elettorato passivo. Gli attuali limiti temporali di competenze e di giurisdizione, fissati dalle norme vigenti, nella fase pre-elettorale delle elezioni politiche – se vogliamo prendere il caso delle Liste di Impegno Civico sulle quali, nella giornata di mercoledì 14 settembre prossimo, si pronuncerà il TAR del Lazio, da noi adito nel merito del tema – ripropongono con forza l’urgenza della tutela dell’elettorato passivo nel procedimento pre-elettorale delle elezioni politiche. Qualunque sia il pronunciamento del TAR del Lazio, nell’udienza dallo stesso fissata per il prossimo mercoledì 14 settembre, cui va tutto il nostro rispetto democratico e civile, da noi chiamato a decidere nel merito dell’utilizzo della definizione “Impegno Civico”, nel caso specifico tutelata tra l’altro da un rogito notarile del 1994, in tutti noi cittadini elettori resterà, comunque, un senso di impotenza e di intempestiva tutela giurisprudenziale, nelle fasi procedurali del processo pre-elettorale delle elezioni politiche. Viene da domandarsi cosa possa risolvere – in termini di tutela del semplice cittadino elettore – una decisione giurisprudenziale, positiva o negativa che sia, per gli istanti o per i convenuti, pronunciata a 10 giorni dalla data fissata delle elezioni, con una campagna elettorale per larga parte svolta, la quale – in qualche modo – ha già coinvolto ed interessato tutto l’elettorato, indipendentemente dal diritto o meno di un partito, o di una lista, di potersi presentare a giudizio dello stesso, nelle more di un pronunciamento di merito che li riguarda posto in essere da un semplice cittadino elettore. Emerge anche un’altra domanda: ha senso – in caso di pronuncia negativa per una delle parti in causa – adire ad altri giudizi, di grado ulteriore, previsti dal nostro ordinamento, esaminati e considerati gli stringenti vincoli esistenti, per chiedere la tutela delle proprie ragioni, visti i tempi brevissimi che ci separano dal giorno del voto? Non solo, se una delle parti rinuncia a procedere nella propria azione di tutela negli ulteriori gradi di giudizio, perché di fatto i tempi rendono praticamente vano adire una qualunque forma di pronunciamento ulteriore a tutela delle proprie istanze, siamo ancora nella condizione di poter – democraticamente – affermare che il cittadino elettore, in Italia, è tutelato, dagli adempimenti attualmente previsti, nel procedimento elettorale per le elezioni politiche? Forse queste domande dovrebbe farsele anche tutta la politica italiana per le responsabilità che gli sono proprie, invece di fare finta che il problema “semplicemente non esiste”.

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