Integra il reato di dichiarazione fraudolenta l’utilizzo, nella stessa dichiarazione, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi che costituisca solo lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera. Lo ha stabilito la suprema Corte con la pronuncia n. 34407 del 12 settembre 2024 rigettando il ricorso proposto dal contribuente e condannandolo, altresì, al pagamento delle spese processuali.
I fatti e il ricorso in Cassazione
Con ordinanza del 30 gennaio 2024, il Tribunale di Salerno ha disposto l’applicazione, nei confronti di un imprenditore, degli arresti domiciliari, accogliendo parzialmente il ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno avverso l’ordinanza del Gip dello stesso Tribunale, per i reati di cui agli articoli 2 e 8 del Dlgs n. 74/2000 contestati ai capi di imputazione di interesse.
I fatti imputati all’imprenditore, secondo la ricostruzione propria del Tribunale, consistevano nell’indicazione, nella dichiarazione della società, ai fini Iva e Ires relativamente al periodo di imposta 2013-2019, di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da numerose società cooperative e, altresì, nell’emissione di tali fatture.
In particolare, la società, stipulava dapprima contratti di appalto di servizi aventi a oggetto la logistica e la distribuzione di merci e, in seguito, avrebbe subappaltato gli stessi a società cooperative da ritenere fittizie.
Queste ultime avrebbero emesso nei confronti della società fatture relative, in realtà, al proprio costo del lavoro e tali, dunque, da inverare delle prestazioni non detraibili ai fini dell’Iva, così da riportarle in contabilità e operare illegittime detrazioni Iva, nonché deduzioni di costi superiori a quelli effettivi ai fini Ires.
Le fatture in argomento, illegittimamente utilizzate dalla società, avrebbero comportato un’evasione sia ai fini Iva che Ires. Le società cooperative avrebbero anch’esse evaso l’Iva o non presentando dichiarazioni, o presentando dichiarazioni infedeli o, altresì, omettendo i versamenti dovuti sulla base della dichiarazione.
Avverso tale ordinanza, l’imprenditore titolare ha proposto ricorso in Cassazione denunciando, come primo motivo, la violazione degli articoli 2 e 3 del Dlgs n. 74/2000.
L’ordinanza impugnata, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe omesso di considerare che le società cooperative erano imprese effettivamente esistenti e attive, che interagivano anche con imprese diverse dalla società coinvolta.
Il motivo di doglianza ha sottolineato che il Tribunale, per affermare la fittizietà delle società cooperative, avrebbe valorizzato un dato in sé irrilevante quale l’esistenza di un’amministrazione di fatto unica sia per la società che per le cooperative facenti capo all’attuale ricorrente. A parere della difesa, però, il fenomeno di eterodirezione appena descritto non implica ex se la fittizietà dell’ente quando questo sia dotato comunque di una propria realtà strutturale.
La violazione contestata
L’articolo 2 del Dlgs n. 74/2000, concernente la “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”, punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, si avvalga di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
A tal proposito, giova precisare che ai fini dell’integrazione del reato non è indispensabile l’effettiva evasione delle imposte dirette o dell’Iva, in quanto è sufficiente che tale circostanza rientri nel fuoco del dolo specifico del soggetto agente.
Il dolo specifico di evadere le imposte, inoltre, fa riferimento a un concetto molto ampio, nel quale può essere annoverata qualsivoglia condotta che sia concretamente idonea a falsare la pretesa fiscale da parte dello Stato.
La “ratio” sottesa alla prescrizione penale in argomento è quella di evitare che il contribuente, attraverso l’utilizzo di fatture o altri documenti aventi a oggetto operazioni oggettivamente o soggettivamente esistenti, riesca ad aumentare i costi deducibili, con ciò rendendo possibile l’evasione delle imposte dirette o sul valore aggiunto.
La decisione
La suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato.
Le conclusioni dell’ordinanza impugnata, ritiene la Corte, sono immuni da vizi nella parte in cui affermano che le fatture utilizzate nelle dichiarazioni della società ed emesse verso di essa dalle altre compagini controllate e gestite di fatto dall’imprenditore costituiscono fatture per operazioni inesistenti.
Il dato decisivo, contrariamente alla prospettazione della difesa nella formulazione dei motivi di ricorso, non è la fittizietà o meno delle ditte emittenti le fatture, bensì l’effettiva natura delle prestazioni fornite da queste ditte e indicate nelle fatture medesime.
Dunque, le fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali della società, in quanto ricevute dalle ditte subappaltatrici, si riferiscono a prestazioni di lavoro subordinato rese da persone assunte su decisione del ricorrente e utilizzate secondo le direttive del medesimo e, per tale motivo, attengono non a prestazioni di servizi, ma a mera “somministrazione di lavoro”.
In riferimento al contratto, l’articolo 38, comma 1, del Dlgs n. 81/2015 prevede la nullità del contratto di somministrazione di lavoro privo della forma scritta e i lavoratori vengono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
Inoltre, laddove la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti dettati dagli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo richiamato, il lavoratore può chiedere nei confronti dell’effettivo utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con decorrenza dall’inizio della somministrazione.
Tanto premesso, giova precisare che se la somministrazione irregolare di manodopera è schermata, mediante un’operazione di simulazione negoziale, da un contratto di appalto di servizi, è escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale gli stessi scaturiscono, in quanto non è configurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini Iva.
La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto che alla luce di quanto analizzato trovano applicazione i principi già consolidati in tema di fatture per operazioni inesistenti.
Come più volte precisato dai giudici di piazza Cavour, infatti, è da ritenere integrato il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA l’utilizzo di elementi passivi fittizi costituiti da fatture emesse da una società che, attraverso contratti simulati di appalto di servizi, abbia in realtà effettuato attività di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione, ovvero i singoli lavoratori, e il soggetto indicato in fattura.
La suprema Corte di cassazione ha evidenziato come in un altro proprio precedente arresto sia stato già affermato che integra il delitto di cui all’articolo 2 del Dlgs n. 74/2000 l’utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione del Dlgs n. 81/2015, trattandosi di fatture relative a un negozio giuridico apparente, diverso da quello intercorso effettivamente tra le parti, attinente a un’operazione implicante significative conseguenze di rilievo fiscale.
Per completezza, i giudici penali di legittimità hanno ritenuto anche sussistente il concreto fine di evasione da parte della società attraverso le descritte operazioni simulate, correttamente contestato nell’ordinanza impugnata.
Pertanto, la Cassazione, intervenendo sulla questione, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, enunciando il seguente principio di diritto: integra il reato di dichiarazione fraudolenta l’utilizzo, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite ad un contratto di appalto di servizi che costituisca solo lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera.
Fonte Agenzia delle Entrate
