Economia e Lavoro

Bar, le slot machine vanno incluse nel calcolo del pro rata

 

Con la sentenza n. 2411, depositata il 19 settembre 2024, la Cgt di II grado della Lombardia ha stabilito che è attività propria dell’impresa quella svolta continuativamente. Quindi, la società che, accanto alle operazioni attive imponibili derivanti dall’attività di bar, ponga in essere operazioni di raccolta giocate tramite slot machine (qualificate operazioni esenti) deve tenerne conto ai fini del calcolo dell’Iva ammessa in detrazione attraverso il pro rata di detraibilità, ex articolo 19 bis Dpr 633/1972.

La vertenza originava dalla notifica di un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria contestava ad una società l’indebita detrazione di Iva per un determinato importo, oltre sanzioni ed interessi, per mancata applicazione del meccanismo del pro rata in relazione ad una rilevante componente di operazioni esenti nel volume di affari conseguito. In particolare, la società esercitava l’attività di bar e, all’interno del locale ad essa destinato, aveva installato tre slot machinesche, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 6 Dpr 633/1972 producono compensi esenti da Iva; tuttavia, in relazione agli stessi, non aveva applicato il pro rata, ossia la limitazione della detrazione dell’Iva sugli acquisti, in quanto aveva inquadrato l’attività (nella previsione dell’articolo 19, comma 2 Dpr 633/1972) nella parte in cui escludeva dal calcolo le operazioni di cui ai numeri da 1 a 9 dell’articolo 10 citato, che non rientrano nell’attività propria dell’impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili.

La compagine impugnava l’atto impositivo, sostenendo che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in un esercizio di bar, dovesse necessariamente essere riconosciuta come attività principale, soprattutto in considerazione del fatto che tutti gli acquisti soggetti ad Iva erano destinati esclusivamente all’attività di pubblico esercizio; la riduzione della detrazione avrebbe penalizzato in modo insostenibile l’attività della contribuente, costretta a rinunciare ad una cospicua quota dell’Iva assolta sugli acquisti di quei beni oggetto della propria specifica attività e non attinenti con la gestione delle slot machines.

La Corte di giustizia di primo grado di Sondrio accoglieva il ricorso, alla luce dell’articolo 19 bis, comma 2 Dpr 633/1972, secondo il quale “per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all’articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all’articolo 10, primo comma, numero 27-quinquies), e, quando non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilità dell’imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni”.

Ebbene, secondo il collegio di prime cure, dal tenore della norma riportata si evincerebbe che le operazioni di raccolta giocate in questione, rientranti fra quelle previste, in quanto collocabili al n. 6 del richiamato articolo 10, non rilevano ai fini del pro rata in base a due condizioni che possono essere sia alternative che cumulative. La prima condizione è che si tratti di operazioni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, la seconda che abbiano carattere di accessorietà. Nel caso di specie, la Corte di giustizia di Sondrio ha ritenuto che potesse sussistere in via del tutto prevalente ed assorbente la prima condizione prevista dalla norma, anche se si potevano configurare tratti di accessorietà nell’intrattenimento dei clienti del bar attraverso apparecchiature che ne accrescevano la permanenza nel locale e, quindi, inducevano a ulteriori consumazioni di cibi o bevande.

Successivamente l’ufficio proponeva ricorso, sostenendo che in realtà non risultava soddisfatta la condizione di accessorietà asserita dai giudici di prime cure tanto da poter escludere le operazioni esenti dal calcolo del pro rata previsto dal citato articolo 19 bis: infatti, tanto le caratteristiche delle operazioni quanto le modalità del loro svolgimento inficiavano il requisito di accessorietà ed occasionalità dell’attività considerato che le due attività – bar e sala giochi – erano distinte e coesistenti nell’ambito della medesima impresa, facendo sì che la gestione delle slot machines si configurasse come separata ed autonoma rispetto all’attività di bar, ma non accessoria a quest’ultima.

La sentenza
Nell’accogliere il gravame erariale, la Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia ha riscontrato la correttezza della ripresa a tassazione dell’Iva detratta dalla società in violazione delle disposizioni prescritte dall’articolo 19, comma 5 e dall’articolo 19 bis Dpr 633/1972, sul presupposto dell’errata (o per meglio dire, omessa) determinazione del pro rata di detraibilità. A questo proposito, i giudici lombardi hanno rilevato l’assoluta indipendenza dell’attività di gestione delle slot machinesrispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande, sebbene quest’ultima potesse trarre beneficio dalla prima in termini di (maggiori) consumazioni derivanti dai fruitori degli apparecchi da gioco.

Infatti, è indubbio che l’una attività possa di certo essere esercitata a prescindere dall’altra, così come, del resto, esistono locali adibiti esclusivamente a sale giochi e locali adibiti esclusivamente a bar. Tuttavia, affinché un’attività possa definirsi accessoria rispetto ad un’altra considerata principale, occorre che la prima si ponga in un rapporto di strumentalità in favore della seconda. In questo senso, la giurisprudenza europea ha chiarito che l’attività accessoria è, innanzitutto, quella avente un nesso con l’attività imponibile del soggetto passivo (cfr. Corte Ue, sentenza 29 aprile 2004, causa C-77/01); più di recente, i togati comunitari ne hanno più esplicitamente definito il concetto, asserendo che l’operazione accessoria deve avere la funzione di integrare, completare o rendere possibile la prestazione o la cessione principale e, in particolare, deve costituire il mezzo per fruire, nelle migliori condizioni, del servizio principale offerto dal soggetto Iva (cfr. Corte Ue, sentenza 11 giugno 2009, causa C-572/02), circostanza non realizzatasi nel caso di specie.

Inoltre, osserva la Cgt della Lombardia, l’attività non è considerata propria del soggetto passivo se è un’attività assolutamente marginale. Un’attività è però marginale quando viene svolta saltuariamente, senza carattere di continuità e senza l’impiego di alcun corredo strumentale, seppur minimo. In tal senso, la Corte di cassazione ha ribadito che nella nozione di attività propria dell’impresa, ai fini della riduzione percentuale del diritto di detrazione, rientrano non solo gli atti che tipicamente esprimono il raggiungimento del fine produttivo o commerciale dell’impresa, ma anche gli ulteriori atti che configurino strumento normale per il conseguimento di quel fine, secondo parametri di regolarità causale, o comunque siano ad esso legati da un nesso funzionale, non meramente occasionale (cfr. Cassazione 11085/2008 e 6194/2001).

Nell’ordinanza della Suprema Corte n. 8625/2014 è stato esaminato un caso simile a quello di specie, ossia di un bar che esercitava, tramite un unico apparecchio, anche l’attività riguardante le giocate del Lotto: secondo la Corte di legittimità, già la funzionalità continuativa e giornaliera di tale apparecchio era indice dello svolgimento di un’attività non avente carattere meramente occasionale e, pertanto, idonea a qualificarsi come propria dell’impresa. Secondo la Cassazione, in sostanza, è attività propria dell’impresa quella che, semplicemente, ha carattere perdurante nel tempo e viene svolta senza soluzione di continuità (cfr. Cassazione 4613/2016).

In definitiva, conclude la Corte lombarda, nel caso di specie, è indubbio che l’attività di raccolta delle giocate venisse svolta dalla società con carattere di stabilità e regolarità, considerato l’esercizio ininterrotto negli anni, per cui non si trattava di un’attività saltuaria od occasionale, ma semmai di un’attività che integrava a pieno titolo l’oggetto sociale dell’impresa.
Quindi, considerata la natura non accessoria dell’impiego di slot machines rispetto a quella di bar, valutato che la stessa attività formava oggetto dell’attività propria dell’operatore nonché la non occasionalità delle prestazioni in esame, l’avviso di accertamento impugnato è stato considerato pienamente legittimo, risultando del tutto conforme sia alla legge che alla giurisprudenza di riferimento.

Fonte Agenzia delle Entrate

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