Economia e Lavoro

Il contribuente “rottama” in appello: le spese del I grado vanno restituite

L’adesione alla definizione agevolata (nel caso specifico “rottamazione-ter”) agisce come causa estintiva esterna alle vicende processuali. È quanto chiarito dalla Cgt di II grado della Toscana, con la sentenza n. 955, del 22 luglio 2024. In base a questa decisione, inoltre, l’ufficio non può essere condannato al pagamento delle spese di lite, atteso che, nel momento in cui il contribuente accede alla definizione, implicitamente accetta la compensazione delle spese.

L’origine del contenzioso
Un contribuente adiva la Commissione tributaria provinciale di Pisa, impugnando un’intimazione di pagamento e le relative cartelle di pagamento prodromiche, atti emessi dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, lamentando la nullità insanabile della notifica delle cartelle, la mancata notifica degli atti presupposti e, infine, la mancata allegazione degli atti richiamati.

L’ente opponeva, fra le varie argomentazioni presentate avanti al giudice pisano, l’inammissibilità dell’impugnazione, alla luce della rituale notifica delle cartelle, l’inesistenza di vizi di motivazione e il mancato decorso del termine di prescrizione.

Il Collegio accoglieva il ricorso, ritenendo nulla la notifica dell’atto impugnato, con condanna dell’ufficio alla rifusione delle spese di giudizio.

Proponeva gravame l’Agenzia delle entrate-Riscossione, eccependo che era stata presentata istanza di rateizzazione dei crediti indicati nelle tre cartelle di pagamento de quibus e che alcune rate erano state pagate, circostanza che escludeva la mancata conoscenza del debito da parte del contribuente. Inoltre, il termine di prescrizione decennale ordinario era stato interrotto mediante la notifica di una comunicazione di avviso di intimazione e, quindi, nessuna prescrizione era maturata.

Si costituiva in giudizio il contribuente, che informava la Corte di giustizia di II grado della Toscana di aver aderito alla definizione agevolata – “rottamazione ter” – facendo presente che la domanda era stata accolta e che tutte le rate erano state pagate: chiedeva, quindi, l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.

Con successiva memoria, l’ente confermava l’avvenuto pagamento delle rate in relazione a tutte le cartelle impugnate e chiedeva, però, che la compensazione delle spese avvenisse anche per le spese del primo grado di giudizio, con consequenziale ordine al contribuente, da parte della Corte, di restituire quanto già a suo tempo riscosso per le spese.

Il contribuente si opponeva a, sostenendo che, in forza del principio di autonomia delle spese di ciascun grado di giudizio, detta richiesta fosse infondata.

La sentenza
La Cgt di II grado della Toscana, nel dichiarare, conformemente alla richiesta dell’ente, l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese dell’intero processo, premette che l’orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità è nel senso che l’adesione alla definizione agevolata (o “rottamazione”) agisce come causa estintiva esterna, ope legis, indipendente dalle vicende processuali (cfr Cassazione, n. 13554/2024). Quest’ultimo deliberato, in particolare, espone, con riguardo alla “rottamazione-quater” delle cartelle, che la relativa dichiarazione di voler aderire alla definizione reca anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti con oggetto i carichi ai quali essa si riferisce. Pertanto, la Corte può “dichiarare l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono” (cfranche Cassazione, n. 15722/2023, n. 36220/2023, n. 46/2024, n. 4304/2024 e n. 5011/2024).

La stessa pronuncia attenzionata dalla Cgt Toscana precisa anche che la decisione di inammissibilità non preclude la compensazione delle spese di lite, posto che la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio di questa, tenuto anche conto che l’Amministrazione finanziaria, in quel caso, aveva aderito alla richiesta di estinzione, alla compensazione delle spese e non vi erano neanche i presupposti per il versamento del contributo unificato.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “… la finalità dell’art. 13, comma 1-quater Dpr 115/2002 va individuata nella esigenza di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo, latu sensu sanzionatorio, si applica per l’inammissibilità originaria del gravame e non – come nel caso – per quella che origini da eventi sopravvenuti …, come tali non denotanti un accesso meramente strumentale e defatigante all’impugnazione”.

Nessun dubbio, conclude il Collegio toscano, che, quindi, le spese debbano essere compensate e che la compensazione debba operare per l’intero giudizio.

Osservazioni conclusive
Come riportato nella relativa modulistica, nella rottamazione-ter (ma anche rottamazione-quater) il contribuente assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi con oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione e, successivamente, ha l’onere di depositare un atto processuale di rinuncia al ricorso.

Pertanto, se sussiste la dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, unitamente all’impegno a rinunciare al giudizio, quest’ultimo deve essere dichiarato estinto solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr Ctr Sicilia 6983/2021).

Tuttavia, qualora l’atto di rinuncia non venga effettivamente depositato, non potrà sussistere una rinuncia al ricorso effettiva né il Collegio potrà dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse.

Quanto alle spese del giudizio, la sentenza della Cassazione n. 1577/2023 ha chiarito, come già osservato, che “le stesse ben possono essere compensate: la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa”.

Se, quindi, una condanna alle spese del contribuente che ha “rottamato” la lite appare distonica rispetto alle finalità dell’istituto della definizione agevolata, ugualmente – come ha spiegato la sentenza in commento – appare incongrua una condanna alle spese per l’Erario, seppur subita nel grado di giudizio precedente rispetto a quello in cui si è verificata la rottamazione.

Si ricordi, infine, che la regola generale processual-civilistica sulle spese di lite in caso di rinuncia al ricorso dispone che esse sono a carico di chi abbandona il giudizio (cfr articolo 291 cpc) e che a questo principio è possibile derogare solo alla luce della sussistenza della normativa sulla definizione agevolata (cfr Cassazione, n. 24303/2020), che ne impone la compensazione.

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