Norme fiscali

L’avviso di intimazione non impugnato rende la pretesa tributaria definitiva. Sentenza Cassazione

 

L’intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all’articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all’avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell’anzidetto termine. È questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20476 del 21 luglio 2025.

La vicenda processuale
Il contenzioso trae origine da un avviso di intimazione per il mancato pagamento di dieci cartelle di pagamento, notificato dall’Agente della riscossione e impugnato dal contribuente, il quale ha eccepito l’inesistenza della notifica a mezzo di Pec e la prescrizione quinquennale dei crediti, anche nel caso in cui fosse dimostrata la notifica delle cartelle di pagamento.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente, riconoscendo la prescrizione quinquennale per le sole sanzioni e interessi su alcune cartelle di pagamento.

L’Agente della riscossione ha impugnato la decisione, sostenendo che i termini di prescrizione non erano ancora decorsi, tenuto conto anche dei periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale adottata durante la pandemia. Tuttavia, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha respinto l’appello proposto dall’Agente della riscossione.

Quest’ultimo ha, pertanto, proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un motivo, con il quale ha dedotto la violazione degli articoli 2943 e 2945 cc e 19 e 21 del Dlgs. n. 546/1992, poiché due avvisi di intimazione, notificati medio tempore, non erano stati tempestivamente impugnati dal contribuente. Di conseguenza, le sottese pretese creditorie, comprensive di interessi e sanzioni, si erano cristallizzate ed eventuali fatti estintivi antecedenti alla loro notifica, quali il già decorso termine di prescrizione, non potevano più essere contestati.

La pronuncia
La Corte suprema ha accolto il ricorso proposto dall’Agente della riscossione, ribadendo che l’avviso di intimazione previsto dall’articolo 50 del Dpr n. 602/1973 deve essere considerato come rientrante nel novero degli atti tassativamente elencati dall’articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, in quanto indubbiamente assimilabile al vecchio avviso di mora di cui all’articolo 46 del citato Dpr nella versione antecedente al Dlgs n. 46/1999.
Questo significa che, se non viene impugnata entro i termini di legge, la pretesa fiscale diventa definitiva (cristallizzazione), impedendo al contribuente di sollevare contestazioni su questioni come la prescrizione del credito maturata prima della notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato.

In proposito, la Cassazione ha osservato che l’abrogato testo dell’articolo 46 del Dpr n. 602/1973, rubricato appunto “avviso di mora” ed elencato dall’articolo 19 del Dlgs. n. 546/1992, prevedeva che l’esattore, prima di iniziare l’espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso, dovesse notificargli un avviso contenente l’indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l’invito a pagare entro cinque giorni. Analoga disposizione si trova, dopo le modifiche di cui al Dlgs n. 46/1999, nell’articolo 50, comma 2, del Dpr n. 602/1973, il quale prevede che se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

Nel caso specifico, l’avviso di intimazione notificato nel maggio 2015 non è stato impugnato, determinando la cristallizzazione della pretesa relativa a sanzioni e interessi, soggetta a prescrizione quinquennale. Gli atti interruttivi successivi, tra cui pignoramenti e un nuovo avviso di intimazione notificato nel marzo 2022, sono stati valutati considerando anche la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale del 2020.

In definitiva, la sentenza impugnata, che non ha riconosciuto la cristallizzazione della pretesa, è stata cassata, con rinvio alla Cgt di secondo grado per una decisione conforme al principio espresso e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Osservazioni
La pronuncia in commento si pone in linea di continuità con la sentenza n. 6436 dell’11 marzo 2025 e quelle conformi che l’hanno preceduta, la quale ha superato le interpretazioni precedenti che consideravano l’impugnazione dell’avviso di intimazione facoltativa e ha stabilito che “in tema di contenzioso tributario, l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all’avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.

 

 

 

 

Fonte Sentenza Cassazione

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