Norme fiscali

Il concordato minore è un aiuto, non un condono personalizzato

 

l concordato minore non può essere ammesso senza una attenta verifica della condotta del debitore, al fine di evitare che sia aggirato il presupposto fondamentale richiesto per l’esdebitazione, cioè la meritevolezza. La Corte d’appello, con la sentenza n. 48/2025 accoglie il reclamo dell’Ufficio dell’Erario contro la decisione del tribunale che aveva omologato forzosamente il concordato, applicando il cramdown

Il concordato minore
Con l’emanazione del Codice della Crisi d’Impresa (Dlgs n. 14/2019), il legislatore ha riunito, in un testo organico e strutturato, le procedure di gestione e soluzione dello stato di crisi o di insolvenza.

Tra le novità introdotte, il concordato minore è una procedura rivolta a soggetti non fallibili, diversi dai consumatori (imprese minori, agricole e professionisti), che consente al debitore di proporre ai creditori un accordo per il superamento della crisi, alternativo alla liquidazione.

Il debitore, tramite l’Occ (Organismo di composizione della crisi), può formulare una proposta che contempli tanto la prosecuzione dell’attività (articolo 74 comma 1), quanto la liquidazione del patrimonio (articolo 74 comma 2); in tale ultimo caso, deve esserci un apporto di risorse esterne che incrementino apprezzabilmente l’attivo. Fondamentale condizione di ammissibilità è che il debitore non abbia compiuto atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (articolo 77).

Per quel che concerne l’Erario, è importante sottolineare la possibilità del cramdown fiscale, cioè dell’omologazione forzata dell’accordo nei confronti del Fisco, nonostante il voto negativo dello stesso (articolo 80 comma 3).

Il cramdown può essere disposto quando l’adesione dell’Erario è determinante per il raggiungimento delle maggioranze richieste per l’approvazione e la proposta è conveniente per il Fisco, rispetto alla liquidazione.

Il concordato, infine, ha un effetto esdebitatorio, liberando il debitore dei crediti rimasti, secondo il piano, insoddisfatti.

Come per le altre procedure previste dal Cci, anche per il concordato minore sussiste il rischio che il debitore utilizzi lo strumento in maniera distorta, con l’intento di liberarsi dell’obbligazione fiscale, confezionando una sorta di condono personalizzato.

Tale rischio ricorre quando i requisiti di accesso alla procedura e la convenienza rispetto alla liquidazione siano solo formalmente sussistenti e il pagamento offerto all’Erario solo simbolico.

In altri casi, è la genesi dell’esposizione debitoria a rendere manifesta l’intenzione di abusare dello strumento. Si pensi al debitore con un passivo costituito, nella sua totalità o quasi, da debiti erariali accumulati nel corso degli anni.

In questo caso, il fatto che il debitore abbia regolarmente soddisfatto i creditori privati, ma non il Fisco, fa presumere una precisa scelta di sottrarsi sistematicamente ai propri doveri fiscali.

In questo contesto, si registrano numerose sentenze della giurisprudenza di merito con le quali, opportunamente, si sono fissati principi di diritto funzionali ad evitare abusi.

In tale solco si inserisce una recente sentenza della Corte d’Appello di Genova (n. 48/2025).

La sentenza n. 48/2025 della Corte d’Appello
Il caso riguarda un’imprenditrice che, a fronte di un’esposizione debitoria quasi totalmente costituita da debiti verso il Fisco, proponeva un concordato minore con prosecuzione dell’attività, offrendo una soddisfazione esigua del credito tributario.

L’Ufficio esprimeva voto negativo, motivandolo dettagliatamente sulla base di diversi elementi.

Per quel che qui rileva, l’argomentazione principale si fondava sul fatto che, sin dall’inizio della propria attività (nel 2006), la debitrice ometteva di versare le imposte, ma onorava regolarmente le obbligazioni nei confronti dei creditori privati.

Doveva quindi dedursene che la debitrice non era entrata in crisi negli anni precedenti, ma, più semplicemente, aveva scelto di non versare le imposte, cioè di rimanere inadempiente nei confronti di un solo creditore: l’erario.

Il tribunale di Genova omologava forzosamente il concordato, applicando il cramdown.

L’Ufficio reclamava la decisione e la Corte d’Appello di Genova accoglieva il reclamo, disponendo il rigetto della domanda di concordato, sulla base dei seguenti argomenti.

In primo luogo, la Corte ha stabilito che pagare sistematicamente tutti i creditori privati, ma omettere volontariamente di versare le imposte, è atto diretto a frodare le ragioni del creditore, che rende il concordato inammissibile ai sensi dell’articolo 77, in quanto costituisce una forma di preferenza ingiustificata per alcuni creditori a danno di quello rimasto insoddisfatto.

A tale conclusione, la Corte giunge in armonia con l’orientamento espresso dalla Cassazione (sentenze n. 23387/2013 e n. 2250/1985).

La Corte ha, poi, affrontato il tema della meritevolezza del debitore, che sussiste quando questi non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Sebbene tale requisito non sia esplicitamente richiesto nel concordato minore – a differenza di quanto previsto per l’esdebitazione regolata dall’articolo 282 – la Corte ha affermato la necessità della sua sussistenza.

E infatti, poiché il concordato minore produce un effetto esdebitatorio, esattamente come l’esdebitazione seguente alla liquidazione controllata, esso non può essere ammesso senza alcun vaglio sulla condotta del debitore, per evitare che sia aggirato il presupposto fondamentale richiesto per l’esdebitazione: appunto, la meritevolezza.

Non a caso, nel concordato minore, l’Occ è tenuto ad indicare, nella relazione, se il debitore ha agito con diligenza e se ha commesso atti in frode (art. 76).

Infine, la Corte ha posto un limite all’uso del cramdown fiscale.

Richiamando quanto già affermato nella sentenza n. 35/2025 della stessa Corte (in cui la proposta del contribuente è stata definita come un condono personalizzato), ha ribadito che il giudice può superare il voto contrario del Fisco solo quando questo sia “obiettivamente ingiustificato”.

Per aversi cramdown, quindi, non è sufficiente la mera convenienza matematica della proposta rispetto alla liquidazione. Il giudice, al contrario, deve valutare la ragionevolezza della scelta dell’Erario in relazione alla specifica situazione concreta.

Sulla base di tale premessa, applicare il cramdown in un contesto di palese e sistematica infedeltà fiscale significherebbe piegare lo strumento del concordato a una finalità distorta: non la soluzione di una crisi, ma l’eliminazione di un debito scientemente accumulato.

In conclusione, l’indirizzo giurisprudenziale in commento appare condivisibile, in quanto assicura che gli strumenti del Codice della crisi d’impresa – in armonia con la ratio che li anima – offrano una seconda chance a chi si trova legittimamente in difficoltà, e non un condono personalizzato per chi ha deliberatamente scelto di non onorare doveri costituzionalmente previsti.

Fonte Sentenza Cassazione

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