Norme fiscali

Pegno mobiliare non possessorio, un’utilità per il credito alle imprese

Il decreto-legge n. 59/2016, per agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese e al contempo fornire ai creditori un efficace strumento di garanzia, ha introdotto e disciplinato il pegno mobiliare non possessorio. L’istituto in esame, come tipizzato dall’articolo 1 del Dl in questione, integra una particolare tipologia di pegno riservata agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese che intendano garantire, con previsione del relativo importo massimo, crediti presenti o futuri, determinati o determinabili, concessi a loro o a terzi e inerenti all’esercizio dell’impresa.

Il pegno può essere costituito sui beni mobili, a esclusione di quelli registrati, destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa e riconducibili a una o più delle categorie merceologiche individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2021.

A differenza del pegno tradizionale, il pegno mobiliare non possessorio non comporta lo spossessamento dei beni concessi in garanzia, i quali, di conseguenza, rimangono nella piena disponibilità dell’imprenditore concedente. Pertanto, per essere opponibile ai terzi, il pegno deve essere iscritto nel registro informatico dei pegni non possessori, istituito presso l’Agenzia delle entrate e disciplinato con il decreto interministeriale n. 114/2021 emanato dal Mef di concerto con il ministro della Giustizia.

In particolare, tale intervento normativo dispone che, ai fini della suddetta iscrizione, il richiedente deve presentare al conservatore dei Pegni, in via telematica, il titolo costitutivo della garanzia, unitamente alla domanda sottoscritta digitalmente e contenente, in conformità al titolo, gli elementi indicati in dettaglio dall’articolo 3, comma 2, dello stesso decreto interministeriale.

Allo stesso tempo, il decreto precisa che “le iscrizioni e le altre formalità non si possono eseguire se non in forza di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o di provvedimento dell’autorità giudiziaria”.

Il successivo provvedimento interdirigenziale del 12 gennaio 2023, approvato dal direttore dell’Agenzia delle entrate di concerto con il capo dipartimento del ministero della Giustizia, contiene, invece, le specifiche tecniche per la redazione e la trasmissione, al conservatore, delle domande di iscrizione e dei titoli correlati.

La compilazione simultanea del titolo e della domanda di iscrizione
A questo proposito, lo scorso 7 ottobre è stato rilasciato il nuovo servizio di “redazione del titolo standard” che consente di predisporre il titolo – sottoscritto digitalmente (cfr articoli 1, comma 3, Dl 59/2016; 3, comma 5, Dm 114/2021; e 25, Dlgs 82/2005) – costitutivo della garanzia, unitamente alla compilazione della domanda di iscrizione nel Registro pegni.

Tale implementazione informatica permette, pertanto, la simultanea compilazione del titolo e della domanda, senza la preordinata predisposizione separata del contratto rispetto alla nota.

Accedendo all’area riservata sul sito dell’Agenzia, si può procedere all’inserimento delle informazioni di base valide per entrambe le scelte di invio congiunto o disgiunto del titolo e della domanda (questo il percorso: tutti i servizi à istanze, comunicazioni e certificati à Registro dei pegni non possessori à vai al servizio à domanda à utente à dati titolo).

In fase di compilazione della sezione dedicata ai dati del titolo, sarà possibile scegliere la redazione congiunta, riservata però ai soli titoli costitutivi di pegno redatti nella forma del “Contratto sottoscritto digitalmente” (articolo 24 del Dlgs n. 82/2005).

Una volta conclusa la domanda di pegno, è possibile visualizzarla nel formato XML e (in caso di redazione congiunta) il titolo PDFA annesso. Per completare l’operazione di invio documenti è necessario scaricare, firmare entrambi i documenti e inviarli tramite le funzionalità presenti nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle entrate.

Oltre all’obiettivo di semplificazione dell’iscrizione del pegno, la compilazione congiunta permette, attraverso la redazione simultanea del titolo e della domanda, di ridurre l’impatto di eventuali difformità tra i due documenti e l’assenza degli elementi minimi che il titolo deve necessariamente contenere.

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